Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11432 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 12/05/2010), n.11432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 29911 R.G. 2006 proposto da:

PRESSPALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, con procura in calce al ricorso, dagli

avv.ti PIAZZA Massimo e proff. Lucio V. MOSCARINI, domiciliatario in

Roma, alla via Sesto Rufo 23;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle

persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

nonchè

ESATRI ESAZIONE TRIBUTI S.P.A., quale Agente per la riscossione dei

tributi per la provincia di Milano, in persona del legale

rappresentante pro tempore, costituita con procura notarile

autenticata dal notaio Laura Cavallotti in Milano il 16 febbraio

2007 (repertorio n. 2.758);

– intimata –

e sul ricorso iscritto al n. 375 R.G. 2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, come sopra rappresentata, difesa ed

elettivamente domiciliata;

– ricorrente incidentale –

contro

PRESSPALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia del 12 luglio 2005, depositata col n.

87/39/05 in data 8 novembre 2005;

Udita la relazione della causa, fatta dal Consigliere Renato

Polichetti;

sentiti gli avvocati Lucio V. Moscarini per la ricorrente principale

e Paolo Ermetes per l’intimata;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo, che ha chiesto il rigetto del primo motivo e

l’accoglimento del secondo del ricorso principale ed il rigetto del

ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Presspali S.p.a. impugnò la cartella di pagamento per omesso versamento dell’IVA per il 1995, oltre accessori e sanzioni, deducendone la illegittimità per l’omesso previo invito al pagamento (D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 6) e per l’intervenuta notifica oltre il termine di decadenza (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17).

Rigettato il ricorso della contribuente da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 110/26/03), la Commissione regionale della Lombardia ha con la sentenza indicata in epigrafe, respinto il gravame della stessa contribuente, affermando la intervenuta abrogazione dell’art. 60, comma 6 citato, per effetto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13; e la sufficienza, ai fini della verifica di tempestività dell’azione dell’Ufficio, del rispetto della data di esecutorietà del ruolo.

Per la cassazione ricorre ancora la contribuente, con due motivi.

Resistendo con controricorso, il Ministero e l’Agenzia formulano, a loro volta, un motivo di ricorso incidentale condizionato.

La S.p.a. Presspali, resistendo a sua volta, evoca in giudizio anche la S.p.a. Esatri – Esazione Tributi per la provincia di Milano, già parte nelle fasi di merito.

Quest’ultima si costituisce con procura, partecipando poi alla discussione.

Deducendo “la violazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6”, la contribuente censura, col primo motivo, la sentenza impugnata, insistendo sulla illegittimità della cartella in quanto non preceduta dal prescritto invito al versamento.

Col successivo mezzo torna ad insistere sulla “tardività della notifica della cartella esattoriale”, a mente del D.P.R. n. 602 del 1073, art. 25 come modificato – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005 – dalla L. n. 156 del 2005, della quale richiama, in particolare, l’art. 1, comma 5 bis.

Il Ministero e l’Agenzia ribadiscono la correttezza della decisione impugnata, sotto entrambi i profili svolti, e muovono a loro volta – in via condizionata — alla stessa la censura di “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4”, osservando che, per effetto della successione agli uffici provinciali IVA delle agenzie fiscali, l’ufficio nei cui confronti proporre l’appello sarebbe stato quello di Milano (OMISSIS) e non di Milano (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno previamente riuniti ex art. 335 c.p.c..

Si rileva, poi, l’inammissibilità del ricorso principale proposto nei confronti del Ministero delle finanze: questo stesso è rimasto infatti estraneo al processo, per essere stato proposto l’appello successivamente al 1 gennaio 2001 (con atto depositato il 24 giugno 2004), direttamente nei confronti dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Milano (OMISSIS), come emerge dalla intestazione della sentenza impugnata. Alla relativa declaratoria può conseguire la compensazione delle spese della presente fase, giacchè la presenza del Ministero in giudizio non ha comportato comunque aggravi di spese.

Il primo motivo di ricorso (principale) della Società contribuente è privo di pregio.

E’ ormai indirizzo consolidato – cui, in mancanza di argomenti di segno contrario, il collegio intende dare continuità – quello secondo cui “in tema di IVA ed in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1872, n. 633, artt. 54 bis e 60, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11 prevede l’irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura del 30% dell’importo non versato; con tale normativa è stato implicitamente abrogato l’art. 60 cit., comma 6 nella parte in cui prevedeva l’invio del previo invito al versamento, la cui unica funzione è quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, posto che la sanzione è stata fissata in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito” (così, per tutte, Cass., 5, 22437/2008; v. anche Cass., 5, 8859/2006).

Ciò comporta, essendosi il giudice a quo attenuto a tale regula iuris, il rigetto del primo mezzo di impugnazione.

Fondato, invece, è il secondo motivo.

Il giudice a quo, limitando la verifica di tempestività dell’azione dell’Ufficio alla data di esecutorietà del ruolo, e constatato che l’IVA non versata si riferiva all’anno 1995, ha ritenuto (anche alla stregua di Cass., 5, 7563/2003) tempestiva l’iscrizione a ruolo avvenuta il 1 dicembre 1999, con visto di esecutività del 28 dicembre successivo.

Ma l’impostazione, conforme al testo del D.P.R. n. 602 del 1933, art. 17 applicabile ratione temporis “le imposte liquidate in base alle dichiarazioni dei contribuenti (…) devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all’intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1”: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; termine poi ridotto, per effetto della modifica apportata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6, comma 1, al secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non considera, da un lato, che il citato D.Lgs. n. 46 del 1999, intervenendo sullo stesso D.P.R. 602, art. 24 il quale prevedeva che la consegna dovesse avvenire almeno novanta ovvero trenta giorni prima della scadenza del pagamento, anche frazionato, ha interrotto la sequenza temporale tra i momenti della consegna dell’atto e della conoscenza di esso (e, quindi, del proprio debito) da parte del contribuente, al punto tale da vanificare il termine previsto nel successivo art. 25 “il concessionario notifica la cartella di pagamento (…) a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di consegna del ruolo”; e, dall’altro, che l’indicato l’art. 25, come modificato dal D.Lgs. n. 193 del 2001 là dove, all’art. 1, comma 1, lett. b) ha espunto il termine per la notifica dell’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della consegna del ruolo è stato ritenuto illegittimo dal giudice delle leggi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., non essendo consentito lasciare il contribuente esposto alla pretesa del Fisco per tempi indeterminati, eccessivi o irragionevoli.

E, conseguentemente, ha del tutto ignorato il nuovo assetto normativo, reso necessario dalla indicata pronuncia, per effetto del D.L. n. 106 del 2005, come convertito dalla L. n. 156 del 2005, che, oltre a prevedere un termine decadenziale per “l’atto finale ed ‘esternò del procedimento stesso (la notifica della cartella)”, ha, nell’art. 1, comma 5-bis, dettato una univoca disciplina transitoria, espressamente “al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei debiti tributari”. Ed, in tale prospettiva, ha stabilito che “la notifica delle cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: (…) c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001”.

Ciò comporta, come ben s’intende, l’accoglimento della seconda censura formulata dalla ricorrente principale.

Infondato, infine, è il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate.

Il motivo appare non autosufficiente sotto un duplice profilo: in primo luogo, non indica con precisione i termini esatti in cui sarebbe stata sollevata la questione in primo grado (v. p. 2); in ordine successivo, non chiarisce perchè l’Ufficio (OMISSIS) (e non il (OMISSIS)) si sarebbe effettivamente costituito. Esso risulta, peraltro, anche manifestamente infondato, alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui, una volta individuata l’Agenzia delle entrate, controparte nel giudizio sull’atto impugnato, ogni variazione interna risulta, comunque, processualmente irrilevante (Cass., 5, 3555/2010, 20085/2009, 2740/2009).

All’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale, chiamata a verificare se, con riguardo alla liquidazione sulla base della dichiarazione IVA per il 1995, con dichiarazione annuale presentata nel 1996, la decadenza di cui si è finora discusso si sia verificata il 31 dicembre 2001, data entro cui avrebbe dovuto seguire la notifica della cartella.

Il giudice del rinvio provvederà, all’esito, anche in ordine alle spese del presente grado.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti del Ministero delle finanze e compensa le relative spese. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo ed il ricorso incidentale dell’Agenzia; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, e rinvia ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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