Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11432 del 11/05/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11432 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 11/05/2018

ORDINANZA
sul ricorso 8428-2017 proposto da:

A.A.

– ricorrenti contro
B.B.;
– intimato avverso la sentenza n. 871/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 23/09/2016;
(

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento

FATTI DI CAUSA
1. — E’ impugnata per cassazione la sentenza del 23 settembre
2016 della Corte di appello di Brescia. Quest’ultima ha respinto il
gravame proposto da A.A. avverso una decisione del
Tribunale di Mantova che aveva definito il giudizio di opposizione
introdotto dalle stesse avverso il precetto loro intimato da B.B.. Il diritto di procedere all’esecuzione era stato contestato
avendo riguardo anche alla disconosciuta autenticità di due cambiali
dell’ammontare di C 100.000,00 ciascuna, recanti le sottoscrizioni delle
opponenti. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione a precetto ma
ritenuto altresì fondata la domanda riconvenzionale spiegata da
B.B. e condannato le due attrici al pagamento della complessiva
somma di C 205.426,16, oltre interessi.
2. — Il ricorso della A.A. si basa su sette motivi illustrati da
memoria. B.B., benché intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo è lamentata la violazione o falsa

applicazione dell’art. 652 c.p.p.. Viene invocato il giudicato penale
quanto alla falsità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali, e riferite
alle odierne istanti.
Il motivo è inammissibile.
E’ anzitutto pacifico che la sentenza penale (di assoluzione dal
reato di calunnia) concerna una sola delle due cambiali oggetto del
giudizio civile. La circostanza è sottolineata dalla Corte di Brescia (pag. 6
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in forma semplificata.

della sentenza) e trova chiaro riscontro negli stralci della pronuncia di
assoluzione delle istanti che sono state riprodotte nel ricorso, oltre che
nella decisione impugnata. Il giudicato non è quindi astrattamente
ipotizzabile avendo riguardo all’autenticità del secondo titolo cambiario

non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Ma la questione relativa al giudicato non risulta efficacemente
prospettata nemmeno con riferimento alla cambiale di cui ha trattato la
pronuncia di assoluzione delle odierne ricorrenti dal reato di calunnia.
Infatti, le istanti non hanno precisato, attraverso la riproduzione dei
brani della sentenza che potessero rilevare ai fini che qui interessano,
che al procedimento penale abbia partecipato l’odierno intimato: la
circostanza, per la verità, non è stata nemmeno dedotta.
La trascrizione dei predetti stralci assume, d’altro canto,
importanza dirimente perché nel giudizio di legittimità il principio della
rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di
autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. 23 giugno 2017, n. 15737 e Cass.
11 febbraio 2015 n. 2617, secondo cui la parte ricorrente che deduca
l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso,
riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere
passata in giudicato).
Ciò posto, la mancata evidenza della partecipazione di B.B. al
giudizio penale rende inammissibile il motivo di censura per un difetto
di specificità che preclude di valutare la portata decisiva della doglianza.
Infatti, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non
di danno — come quello di cui trattasi, in cui si controverte
dell’adempimento della promessa cartolare — il giudicato penale di
assoluzione non è opponibile a soggetti non intervenuti nel relativo
processo (Cass. 22 maggio 2014, n. 11352; Cass. 2 marzo 2010, n. 4961).
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(quello di cui la sentenza penale non si è occupata). Sul punto, la censura

2. — 11 secondo motivo denuncia la nullità della sentenza o del
procedimento con riferimento alla mancata valorizzazione, ai sensi
dell’art. 115 c.p.c., della sentenza penale emessa dal Tribunale di
Mantova come «fonte di prova». Assumono le ricorrenti che rientrava

accertamenti compiuti in sede penale sul piano probatorio.
Il motivo è inammissibile.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di
legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente
di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha
giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di
sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il
medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito —
come nel caso in esame — maggior forza di convincimento ad alcune
piuttosto che ad altre (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
3. — Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio, con riferimento all’omesso esame, da parte della
Corte di appello, di fatti e circostanze rilevanti per la decisione accertati
nell’ambito del procedimento penale, e di cui la sentenza penale del
Tribunale di Mantova costituisce la prova. Sostengono le ricorrenti che
il giudice del gravame potesse e dovesse far riferimento, nella propria
decisione, agli accertamenti in fatto compiuti in sede penale, se non altro
per discostarsene. Di contro, dalla motivazione del provvedimento
emergeva che la Corte distrettuale aveva omesso di considerare talune
circostanze obiettivamente rilevanti che erano state valorizzate dal
giudice penale.
Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per l’omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento a «un
evidente errore di lettura della sentenza penale del Tribunale di
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nell’ambito dei poteri del giudice di merito esaminare e valutare gli

Mantova». Si deduce che la Corte di Brescia abbia malamente ritenuto
che per il giudice penale le sottoscrizioni fossero apocrife.
I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, non hanno
fondamento.

consulenza tecnica disposta in sede civile, da cui emergeva «senza ombra
di dubbio, che le sottoscrizioni sui titoli di credito oggetto di
controversia apparten[evano] a A.A.»; dopo
di che essa ha evidenziato come l’accertamento in sede penale della non
veridicità della data presente sui titoli costituisse un elemento di fatto di
scarsa rilevanza ai fini della decisione giacché, come rilevato dal giudice
di prime cure, doveva ritenersi che le cambiali fossero state retrodatate:
è stato così condiviso il rilievo, svolto dal Tribunale nella sentenza di
primo grado, per cui la data sarebbe stata apposta in un secondo
momento, dopo la sottoscrizione dei titoli.
La Corte distrettuale ha dunque esaminato entrambe le
circostanze, prese in considerazione dal giudice penale, che le istanti
menzionano a pag. 11 del ricorso: e cioè la data delle cambiali
(riconosciuta falsa nella sentenza penale) e la sottoscrizione del titolo
(secondo quel provvedimento non riconducibile a A.A.). Le censure appaiono pertanto indirizzarsi sulla valutazione, da
parte del giudice del merito, delle risultanze del giudizio: e deve
osservarsi, sul punto, che, un ipotetico cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito
risulta essere estraneo all’odierna previsione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
(Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 cit.).
Né può imputarsi alla Corte di merito di non aver preso in
considerazione i singoli argomenti che la sentenza penale ha posto alla
base della propria decisione, giacché quel che rileva è il giudizio,
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La Corte di merito ha conferito rilievo alle risultanze della

insindacabile davanti al giudice di legittimità, circa l’autenticità delle
sottoscrizioni: giudizio che la Corte di appello ha operato basandosi
sugli univoci esiti dell’accertamento peritale svolto in sede civile.
4. — 11 quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione

aveva dichiarato di aver ricevuto la consegna della cambiale in data 21
dicembre 2001: tale dichiarazione aveva, ad avviso delle istanti, natura
confessoria, vertendo su di una circostanza sfavorevole al deponente, e
ciò con riguardo al fatto che alla data suddetta non esisteva il modello di
cambiale utilizzato nella fattispecie.
Il motivo è infondato.
A prescindere dal fatto che la questione presenta carattere di
novità, dal momento che le istanti non spiegano se e come l’abbiano
fatta valere nei precedenti gradi di giudizio, le dichiarazioni rese in sede
penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non
possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso
che questa ricorre, ai sensi dell’art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia
spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi
all’interno del giudizio civile medesimo (cfr. in tema Cass. 20 giugno
2013, n. 15464). Non si vede, d’altro canto, quale rilevanza abbia la
censura: se si dovesse ritenere irretrattabilmente appurato, attraverso la
nominata dichiarazione, che le cambiali furono consegnate il 21
dicembre 2001, dovrebbe certo escludersi la retrodatazione di esse, ma
ciò non toglierebbe che i titoli impegnassero le odierne istanti, che li
avevano sottoscritti.
5.

Col sesto motivo è denunciata la violazione e falsa

applicazione degli artt. 1, n. 8 e 7 r.d. n. 1669/1933. Si deduce che la
cambiale è titolo formale e che essa, in mancanza dei requisiti essenziali
formali, quale la sottoscrizione, non vale come tale.
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dell’art. 2733 c.c.. Esso si fonda sul fatto che B.B. in sede penale

Il motivo non è concludente, giacché la Corte di merito ha
accertato che i titoli recavano una firma autentica.
6. — Il settimo motivo lamenta la nullità della sentenza o del
procedimento, con riferimento a un vizio di ultrapetizione. Viene

impugnata, che la Corte di merito abbia ritenuto che nel giudizio fosse
stata fatta valere l’azione causale: una siffatta azione — spiegano le
istanti — non risultava però fosse stata proposta.
Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non
reca alcuna precisa qualificazione dell’azione spiegata dall’odierno
intimato.
7.

Il ricorso è dunque respinto.

Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile,
in data 8 febbraio 2018.
Il Presidente

adombrato il dubbio, desunto dalla lettura di un passo della sentenza

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