Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11431 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PERELLI FERDINANDO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. (OMISSIS)

(OMISSIS), in persona della commissione Straordinaria legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato MELIADO’

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato BORRELLI GUIDO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 382/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 13/10/08, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi, che ha dichiarato prescritto il credito fatto valere da S.G. nei confronti della ASL n. (OMISSIS) (a cui è subentrata l’Azienda Sanitaria Provinciale n. (OMISSIS)), credito derivante da prestazioni professionali. La domanda era stata proposta ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., essendo stato ritenuto nullo l’obbligo contrattuale assunto dal Comune, per mancanza di copertura economica. La Corte di appello ha negato efficacia interruttiva della prescrizione ad una lettera di messa in mora inviata dal S. alla ASL, perchè formulata con esclusivo riferimento al titolo contrattuale. Il S. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli art. 2041, 2943 e 2944 cod. civ., sull’assunto che l’atto interruttivo della prescrizione è da ritenere efficace, pur se formulato ad un titolo diverso da quello fatto valere, qualora fra le parti intercorra un unico rapporto giuridicamente tutelabile, idoneo a giustificare il credito, sicchè non esista incertezza o possibilità di dubbio sul diritto a cui si riferisce l’atto di costituzione in mora. Richiama a conforto il principio enunciato da Cass. S.U. n. 485/1999 (con riferimento ad atto interruttivo della prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni spettante al proprietario di un terreno oggetto di occupazione appropriativa ad opera della P.A.).

3.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo, proposta dal controricorrente ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., sia perchè l’art. 360 bis, introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di ricorso contro sentenza depositata prima dell’entrata in vigore della legge stessa (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, cit.); sia perchè la questione prospettata dal ricorrente non rientra fra quelle già decise dalla giurisprudenza, secondo cui la domanda di adempimento proposta a titolo contrattuale non vale ad interrompere la prescrizione con riferimento alla corrispondente domanda proposta a titolo di ingiustificato arricchimento (Cass. civ. Sez. 3, 9 aprile 2003 n. 5575; Cass. civ. Sez. 1^, 30 aprile 2008 n. 10966, fra le tante), ma pone un problema diverso:

cioè se il suddetto principio rimanga applicabile allorchè solo una delle azioni originariamente ammissibili possa essere ancora esercitata.

4.- Il motivo è tuttavia non fondato, se non inammissibile. A parte il dubbio circa l’estensione al caso in esame del principio enunciato dalle Sezioni unite n. 4 85 del 1999, con riferimento a tutt’altra e peculiare fattispecie, il problema prospettato dal ricorrente si potrebbe porre se già alla data dell’atto di costituzione in mora il creditore avesse potuto far valere il suo credito sulla base di un unico titolo. Se viceversa all’epoca egli teoricamente disponeva anche dell’azione contrattuale e solo a posteriori essa è stata ritenuta improponibile (come sembra sia avvenuto nel caso di specie), l’atto di costituzione in mora era comunque inidoneo ad interrompere la prescrizione con riguardo all’azione non dichiarata, perchè inidoneo a rendere avvertito il debitore dell’intento di esercitare il diritto che è stato poi concretamente azionato.

Su questo punto il ricorso non ha chiarito alcunchè, sicchè le argomentazioni difensive risultano incongruenti e inidonee a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata. Neppure è stato precisato se la lettera di costituzione in mora enunciasse tutti gli elementi di fatto su cui si è poi fondata l’azione di arricchimento, sì da dimostrare in ipotesi che l’elemento di incertezza – riguardando solo un problema di qualificazione giuridica di un rapporto ben individuato in tutti i suoi presupposti di fatto – si poteva ritenere irrilevante.

Sotto questo profilo, peraltro, il ricorso sarebbe anche inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, poichè non indica se sia stata prodotta, come sia contrassegnata e come sia reperibile fra gli atti di causa, la lettera di costituzione in mora, cioè il documento su cui il ricorso si fonda (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547;

Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

La memoria non vale a confutare le ragioni di inammissibilità del ricorso. Il fatto che l’obbligazione contrattuale del Comune dovesse considerarsi nulla per mancanza di forma non esclude che la questione fosse all’epoca controversa, non essendo stata la nullità giudizialmente accertata; ragion per cui l’amministrazione comunale, nel ricevere la lettera di costituzione in mora, si trovava ancora in condizione di poter riferire l’intimazione al debito contrattuale.

Quanto all’efficacia interruttiva della prescrizione dell’iscrizione in bilancio del debito verso il S., la Corte di appello ha ritenuto che anche tale efficacia sia riferibile solo all’azione contrattuale e non è stata per questa parte censurata, essendosi il ricorrente limitato ad affermare – senza tuttavia dimostrare – che il rapporto controverso si era ridotto ad uno solo.

E’ dubbio, del resto, che l’asserito riconoscimento di un debito contrattuale valga ad interrompere la prescrizione anche con riferimento ad un azione avente oggetto e presupposti diversi, qual è l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod. civ..

2.- Il ricorso non può che essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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