Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11431 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3504-2019 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE CAPOBIANCO;

– ricorrente –

contro

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUALE ALLOCCA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 8136/2017 R.G. del TRIBUNALE di NOLA,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con ricorso dell’1 dicembre 2017 l’avvocato F.P. agiva in giudizio al fine di ottenere la liquidazione e la conseguente condanna dell’Ente autonomo Volturno s.r.l. al pagamento delle competenze professionali dovute, pari a Euro 3.702,08, per l’attività di difesa tecnica svolta in favore dell’Ente dinanzi al tribunale di Nola nel procedimento n. 7495/2015.

Il Tribunale di Nola, con ordinanza del 12 giugno 2018, rigettava la domanda.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, F.P..

Resiste con controricorso l’Ente Autonomo Volturno s.r.l..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso, come sottolinea il controricorrente, nell’intestazione erra nell’individuare il provvedimento impugnato (indicato come ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 13 dicembre 2018), ma l’errore non determina, come chiede il controricorrente, l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di un mero errore materiale, che non incide sulla individuazione del provvedimento impugnato (correttamente depositato e invocato nel corpo dell’atto).

2. Il motivo su cui il ricorso è basato tratta congiuntamente, “attesa la loro evidente intima connessione”, due doglianze che lamentano “violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1337,1353,1366,1375 e 1460 c.c., nonchè art. 2 Cost.” e “violazione dei criteri di interpretazione della volontà contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e s.s. “: il Tribunale, nell’affermare la sussistenza di una condizione sospensiva al cui solo realizzarsi la prestazione al pagamento in favore del ricorrente sarebbe divenuta esigibile, non ha considerato che condizione sospensiva è quella alla quale viene subordinata l’efficacia iniziale del contratto, non di una delle obbligazioni in un rapporto sinallagmatico; la mancata trasmissione della produzione di parte e la copia dei verbali di causa non può assurgere a rango di condizione sospensiva, non trattandosi di un evento futuro e incerto; la lettura del Tribunale si pone poi in contrasto con la previsione del termine di giorni venti per la trasmissione della documentazione, con il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e con la necessaria interpretazione integrale e sistematica del contratto di affidamento dell’incarico.

Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale di Nola, adito dal ricorrente con la domanda di pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore del controricorrente, anzitutto afferma che il compenso dell’attività svolta dal ricorrente trovava la sua regolamentazione nel contratto concluso tra le parti (denominato “convenzione per l’affidamento dell’incarico di patrocinio e rappresentanza in giudizio” e riprodotto alle pp. 9-10 del ricorso). Il Tribunale osserva poi che “la corresponsione del compenso veniva

sottoposta alla condizione sospensiva della consegna della documentazione di cui al punto 5 della convenzione”, così che – conclude il Tribunale – “la pretesa creditoria non è esigibile per non avere parte ricorrente consegnato la documentazione richiesta; nè è possibile ritenere che alla mancata produzione della documentazione di cui al punto 5 possa supplirsi con la produzione della sentenza che ha definito il giudizio”.

Il ricorrente ha ragione nel ritenere impropria la qualifica di condizione sospensiva in relazione all’adempimento di cui alla clausola 5 (secondo cui “a conclusione del grado di giudizio, il difensore incaricato si impegna, inoltre, a trasmettere alla società, entro venti giorni dal deposito della sentenza, copia conforme della stessa, la produzione di parte e i verbali di causa”), con la conseguenza di cui alla clausola 6 del contratto (“il pagamento della parcella da parte di Ente Autonomo Volturno s.r.l. è subordinato alla trasmissione della documentazione di cui al punto che precede”). Non si tratta infatti di un “avvenimento futuro e incerto” ai sensi dell’art. 1353 c.c. e la mancata trasmissione della documentazione non incide pertanto sull’efficacia del vincolo negoziale, ma solo sul tempo dell’adempimento della specifica prestazione del pagamento (v. al riguardo Cass. 30955/2018, nonchè Cass. 17125/2011 e Cass. 4853/2000).

L’impropria qualificazione, tuttavia, non ha inciso sulla correttezza del decisum del Tribunale, che ha affermato la non esigibilità del pagamento a fronte della mancata consegna degli atti di parte e dei verbali di causa (consegna rispetto alla quale il termine di venti giorni fissato nella richiamata clausola 5 è stato evidentemente dal Tribunale ritenuto non essenziale), essendosi il ricorrente limitato a produrre la sentenza, dalla cui lettura, sottolinea il Tribunale, non emerge se sia o meno stata svolta attività istruttoria nè si evince la partecipazione effettiva del legale alle udienze.

Ciò comporta che, trattandosi di termine di esigibilità ed essendo stata ritenuta ammissibile – ma inadempiuta l’esecuzione in sede giudiziale del suo presupposto (esibizione della documentazione), ineccepibile era il rigetto rebus sic stantibus, salva l’eventuale congrua riproposizione della domanda.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 1.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 giugno 2020

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