Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11431 del 01/06/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 11431 Anno 2016
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 26058-2011 proposto da:
FRATALOCCHI MARIO FRTMRA44H04I324Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1-A, presso lo
studio dell’avvocato OMBRETTA PALLONI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VALERIA MONTECASSIANO;
– ricorrente 2016
700

contro

BRAMUCCI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA,
C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 287, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO SERENI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO DI BONAVENTURA con procura

Data pubblicazione: 01/06/2016

speciale notarile del 15/7/2015 rep.80824;
– resistente con procura nonchè contro

CURATELA EREDITA’ GIACENTE BRAMUCCI MASSIMILIANO,
FRATALOCCHI FRANCESCO;

avverso la sentenza n. 518/2010 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 02/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 0510412016 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato MONTECASSIANO Valeria, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimati –

RITENUTO IN FA 770
1.

Bramucci Massimiliano convenne in giudizio, avanti al

Tribunale di Fermo, Fratalocchi Giuseppe e Malvestiti Anna, chiedendo la
declaratoria di risoluzione, per l’inadempimento dei convenuti, del

quale egli aveva promesso di vendere agli stessi — che si erano obbligati ad
acquistare — un appartamento sito in Sant’Elpidio a Mare; chiese ancora la
condanna dei promissari acquirenti alla perdita della caparra dagli stessi
versata pari a lire 300.000; in subordine, chiese che, qualora fosse stato
accertato il suo inadempimento, venisse pronunziata la risoluzione del
contratto del contratto preliminare, con la condanna di esso attore alla
restituzione delle somme percepite e la condanna dei convenuti al
pagamento di un’indennità per l’occupazione dell’immobile promesso in
vendita.
I convenuti resistettero alle domande attoree, chiedendone il rigetto;
chiesero, in via riconvenzionale, la pronuncia di sentenza costitutiva del
trasferimento della proprietà dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.,
con la condanna dell’attore al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo
nella stipulazione del contratto definitivo.
Separatamente i convenuti Fratalocchi Giuseppe e Malvestiti Anna
convennero poi, dinanzi al medesimo Tribunale, Bramucci Massimiliano ed
il di lui figlio Bramucei Mauro, chiedendo che venisse dichiarata la
simulazione della donazione (fatta dal primo in favore del secondo, con atto
pubblico del 18.12.1974) dell’immobile oggetto del contratto preliminare
ovvero, in subordine, che venisse pronunciata la revocazione della detta
donazione ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. e ne venisse dichiarata

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contratto preliminare di compravendita stipulato in data 24.07.1967 col

l’inefficacia nei loro confronti. In questo secondo giudizio, si costituirono i
Bramucci, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
Le due cause vennero riunite; nel corso del giudizio, a seguito del
decesso Bramucci Massimiliano, subentrò a lui la Curatela della sua eredità
giacente e, a seguito del decesso di Fratalocchi Giuseppe, si costituirono i

Il Tribunale di Fermo rigettò la domanda di risoluzione proposta dal
Bramucci e dichiarò inammissibile la domanda dallo stesso formulata in via
subordinata; rigettò parimenti la domanda di accertamento della
simulazione proposta dai Fratalocchi e dichiarò inammissibile la domanda
di revocatoria dagli stessi proposta.
2. — Sui gravami autonomamente proposti da Fratalocchi Francesco e
Fratalocchi Mario, la Corte di Appello di Ancona rigettò la domanda di
revocatoria proposta dagli appellanti (che il primo giudice aveva, invece,
dichiarato inammissibile), confermando nel resto la pronuncia di primo
grado. Ritenne la Corte territoriale che, relativamente alla chiesta
declaratoria di simulazione assoluta dell’atto di donazione, gli indizi
“A.4~
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acquisiti non risultavano univoci 9 quindi,/inidonei a provare la pretesa
simulazione; mentre, quanto alla domanda subordinata di revocatoria ex art.
2901 cod. civ., non vi era prova che, in conseguenza dell’atto di donazione
de quo, ai Fratalocchi fosse derivato pregiudizio per le loro ragioni
creditorie.
3. — Per la cassazione della sentenza di appello ricorre Fratalocchi
Mario sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Bramucci Mauro.
La Curatela dell’eredità giacente di Bramucci Massimiliano e
Fratalocchi Francesco, ritualmente intimati, non hanno svolto attività
difensiva.

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suoi eredi Fratalocchi Mario, Fratalocchi Francesco e Malvestiti Anna.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa

applicazione degli artt. 1414-1417 cod. civ., 116 cod. proc. civ., nonché il
vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di
Appello ritenuto la validità della donazione compiuta da Bramucci

indizi, gravi, precisi e concordanti comprovanti la simulazione dell’atto.
11 motivo è inammissibile, in quanto sottopone — nella sostanza —
censure di merito relative alla valutazione degli elementi di prova e punta
ad ottenere da questa Corte una diversa valutazione degli indizi acquisiti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è
ragione di discostarsi, in tema di prova per presunzioni della simulazione
assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia
sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo
analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di
sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e
corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (da ultimo, Sez. III,
28/10/2014, n. 22801, Rv. 633188).
Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni della ritenuta
insussistenza di indizi univoci e sufficienti a ritenere la pretesa simulazione
(pp. 14-17 della sentenza impugnata); sottolineando — tra l’altro — come,
rispetto agli indizi indicati dai Fratalocchi, esistessero indizi di segno
contrario, emergenti dalle circostanze che la donazione fatta da Bramucci
Massimiliano al figlio Mauro si accompagnava alla contemporanea
donazione di altro immobile al figlio Gianni e seguiva di qualche mese altra
donazione effettuata in favore del figlio Roberto; non potendosi così
escludere l’effettiva volontà da parte di Bramucci Massimiliano di

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Massimiliano in favore del figlio Bramucci Mauro, malgrado vi fossero

”sistemare” i suoi tre figli, dotandoli di un appartamento ciascuno, secondo
una prassi diffusa in famiglie proprietarie di più immobili.
La motivazione della sentenza sul punto è esente da vizi logici e
giuridici e risulta così insindacabile in sede di legittimità.
2. — Col secondo motivo di ricorso, si deduce poi la violazione e la

nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata, per aver
ritenuto la Corte territoriale l'”inammissibilità” dell’azione revocatoria,
nonostante che la qualità di creditore dell’appellante fosse palese. In
particolare, il ricorso evidenzia come le ragioni creditorie dei Fratalocchi
non solo fossero fondate, ma fossero anche esposte al rischio di insolvenza,
non avendo peraltro Bramucci Massimiliano adeguatamente provato la sua
piena solvibilità, tenuto conto che la prova della proprietà di beni immobili
era stata fornita con la produzione dei soli certificati catastali.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, va rilevato che il motivo in esame risulta inammissibile
perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto,
laddove afferma che la Corte di Appello avrebbe dichiarato
l’inammissibilità dell’azione revocatoria. In realtà, la declaratoria di
inammissibilità fu pronunziata dal giudice di primo grado, mentre la Corte
di Appello, in riforma della sentenza appellata proprio sul punto specifico
della declaratoria di inammissibilità, ha rigettato nel merito la domanda di
revocatoria ordinaria; non vi è stata, dunque, alcuna dichiarazione di
inammissibilità oggetto di possibile censura in cassazione.
In ogni caso, il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda di revocatoria sotto il
profilo della mancanza di prova del pregiudizio che sarebbe derivato alle
ragioni creditorie dei Fratalocchi dalla donazione di cui si è detto,

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falsa applicazione degli artt. 2901-2697 cod. civ., 116 cod. proc. civ.,

spiegando come — all’epoca — Bramucci Massimiliano fosse proprietario di
molti altri beni immobili e, quindi, pienamente solvibile, circostanze queste
che non risultavano peraltro contestate.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da
vizi logici e giuridici; essa, pertanto, supera il vaglio di legittimità.

condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in € 2.700,00 (duemilasettecento), di cui € 200,00
per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 5 aprile 2016.

3. — Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente

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