Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11430 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. un., 12/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 12/05/2010), n.11430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14465-2009 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FER ART SHOES S.R.L. in liquidazione, in persona del Commissario

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 451/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del

ricorso e rimettersi a sezione ordinaria per il terzo e quarto

motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con D.M. 3 luglio 1987 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali disponeva il finanziamento a favore della s.r.l.

Fert Art Shoes di un progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi di formazione professionale a favore di persone disoccupate, minacciate di disoccupazione o sottoccupate. A seguito di verifica amministrativo – contabile dei costi rendicontati dalla società, l’Amministrazione, con provvedimento del primo marzo 2001 riduceva il finanziamento del progetto summenzionato da L. 417.250.000 a L. 178.996.600.

La società Fert Art Shoes adiva il TAR per ottenere l’annullamento di detto provvedimento, che declinava la propria giurisdizione. Detta società adiva, allora, il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento della somma residua di L. 218.852.214, a titolo di saldo, oltre interessi legali e rivalutazione. Il Tribunale accoglieva la domanda.

Detta sentenza veniva impugnata dal Ministero dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, che, con sentenza 18.1.2007-5.6.2008, respingeva il gravame.

Avverso detta sentenza il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La s.r.l. Fer Art Shoes ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme che regolano il riparto di giurisdizione fra A.G.O. e A.G.A. – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Deduce il ricorrente che l’affidamento di corsi di formazione professionale da parte della Pubblica Amministrazione ad enti privati viene qualificata sia dalla legge (della L. n. 845 del 1978, art. 2) che dalla giurisprudenza come una concessione di pubblico servizio, per cui tutte le relative controversie devono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 e della L. n. 205 del 2000, art. 7.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme che regolano il riparto di giurisdizione fra A.G.O. e A.G.A. – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1. Deduce il ricorrente che la posizione soggettiva dell’ente gestore è una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, per cui la presente controversia spetterebbe, comunque, alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

L’approvazione del progetto, infatti, non farebbe sorgere in capo all’ente gestore una posizione soggettiva legittimante, qualificabile come diritto soggettivo, essendo necessaria ai fini della determinazione definitiva del contributo spettante all’ente gestore e dell’eventuale saldo la verifica da parte della Pubblica amministrazione, dato che all’atto dell’approvazione del progetto da parte della Commissione Europea viene soltanto individuato il costo complessivo massimo stimato per la sua realizzazione, mentre l’individuazione dell’importo effettivamente riconoscibile può essere effettuata soltanto una volta accertata la regolarità delle attività svolte e delle spese sopportate in base alla relativa documentazione probatoria esibita. In definitiva competerebbe all’Amministrazione un potere di sindacato tecnico-discrezionale in ordine all’an ed al quantum del finanziamento delle singole voci che non potrebbe essere menomato.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme che regolano la competenza – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 e art. 409 c.p.c..

Deduce il ricorrente che competente per il giudizio, nel caso che ne occupa, sarebbe il Tribunale ordinario e non il giudice del lavoro, non rientrando la presente controversia tra quelle previste dall’art. 409 c.p.c..

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ulteriori errores in procedendo – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.. – Violazione dei principi che governano l’onere della prova.

La decisione impugnata sarebbe errata: 1) per avere il giudice a quo tratto elementi di prova a sfavore del ricorrente dalla sua mancata costituzione nel primo grado di giudizio e dalla mancanza di formulazione di richieste istruttorie; 2) per avere onerato la Pubblica Amministrazione della prova del fatto impeditivo od estintivo della sua obbligazione, dovendo, invece, l’attore provare il fondamento del proprio diritto.

Comunque come l’eventuale diritto ai contributi nasce dal provvedimento, il ritiro di questo fa venir meno l’obbligazione della P.A., ed esso stesso “atto di ritiro”, quindi, realizzerebbe il fatto estintivo dell’obbligazione.

Inoltre il giudice avrebbe tratto argomenti di prova dalla mancata risposta all’interrogatorio formale del convenuto Ministero, pur non essendo stato questo dedotto per articoli separati e specifici, pur essendo stato notificato presso l’Avvocatura dello Stato e non direttamente al relativo funzionario del Ministero e pur avendo, infine, una finalità meramente esplorativa.

Il ricorso è infondato.

Il collegio preliminarmente osserva che la decisione, con la quale il TAR ha negato la propria giurisdizione, senza che sia stata proposta avverso la stessa impugnazione, non preclude l’esame della questione di giurisdizione proposta con il primo ed il secondo motivo di ricorso, non comportando tale statuizione giudicato sulla giurisdizione. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, cui il collegio ritiene di dover dare continuità, non ravvisando validi motivi per discostarsene, la sentenza con cui il giudice amministrativo neghi la propria giurisdizione (investendo questa solo un presupposto processuale), non spiega effetti al di fuori del processo in cui è stata emessa, e, pertanto, non impedisce che la questione di giurisdizione possa essere riesaminata nel successivo giudizio instaurato innanzi al giudice ordinario (cfr. in tal senso: cass. sez. un. n. 3247 del 1993; cass. sez. un. n. 95 del 2000; cass. sez. un. n. 4591 del 2006).

Passando all’esame del primo e secondo motivo di ricorso il collegio osserva. Nel presente giudizio la s.r.l. Fert Art Shoes, premesso di aver ricevuto il pagamento di due acconti di un finanziamento, concessole a seguito dell’approvazione di un progetto per lo svolgimento di corsi di formazione professionale a favore di persone disoccupate, minacciate di disoccupazione o sottoccupate; che il Ministero convenuto in giudizio, a seguito di verifiche, ha rifiutato il pagamento dell’ultima rata, pretendendo anche la restituzione di quanto già percetto, tanto premesso ha chiesto il pagamento dell’ultima rata, contestando la pretesa del Ministero convenuto di non corrispondere detta rata e la pretesa di restituzione di quanto già corrisposto, nonostante la avvenuta effettuazione dei previsti corsi di formazione.

In sintesi, la presente controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi a cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione della sovvenzione. La società summenzionata, assumendo di aver effettuato il corso di formazione professionale, pretende il pagamento di un’ultima rata del contributo già stanziato a favore della stessa, negatole dall’amministrazione a seguito di riscontri contabili, vale a dire invoca la tutela di un diritto soggettivo perfetto.

La controversia, insorta nell’anno 2001, riguardando un “corrispettivo” dovuto a seguito della effettuazione di un corso di formazione professionale, per il quale era stato già deliberato il finanziamento, non rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, ‘art. 7, lett. a, (entrata in vigore il 10 agosto 2000), come emendati dalla sentenza n. 2004 del 2004, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, che restano attribuite, riguardando posizioni integranti diritti soggettivi, alla giurisdizione del giudice ordinario. Tanto basta per ritenere infondato sia il primo che il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene, subordinatamente, la appartenenza della presente controversia alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, dovendosi, secondo il ricorrente, ritenere che nel caso che ne occupa la posizione dell’ente gestore del servizio integri una posizione di interesse legittimo.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio che in tema di sovvenzioni o finanziamenti erogati da parte della P.A. a privati per la promozione d’attività di formazione professionale, la controversia insorta a seguito delle determinazioni dell’amministrazione di riduzione dell’importo del disposto finanziamento in ragione dell’inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi relativi alla rendicontazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacchè quelle determinazioni non si pongono come esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità del provvedimento attributivo ovvero per il suo contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse, e non sono pertanto idonee a degradare il diritto soggettivo del beneficiario ad interesse legittimo Nè la riconducibilità di dette determinazioni al potere di autotutela può fondarsi sulla circostanza che tali provvedimenti amministrativi di riduzione del finanziamento siano adottati nell’esercizio dei poteri di verifica e di controllo demandati al soggetto pubblico erogatore, giacchè tale attività di verifica e di controllo attiene unicamente alla fase di adempimento degli obblighi assunti dal privato una volta ottenuto il finanziamento (cfr. in tal senso: cass. sez. un. n. 758 del 1999;

cass sez. un. n. 6639 del 2005).

Nè alcun pregio ha il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la incompetenza del giudice del lavoro, sostenendo che la competenza spetterebbe al giudice ordinario.

Trattasi di eccezione che il Ministero ricorrente, rimasto contumace nel primo grado del giudizio, ha sollevato soltanto nel giudizio di appello, da ritenersi, pertanto, preclusa, perchè tardiva.

Infatti ai sensi dell’art. 38 c.p.c. la incompetenza per materia deve essere eccepita, o rilevata di ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione e l’art. 345 c.p.c., comma 2, dispone che nel giudizio di appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Infine anche il quarto motivo è privo di fondamento.

Non risulta dalla sentenza impugnata che sia stato deferito al Ministero convenuto interrogatorio formale, nè il giudice a quo ha ritenuto fondata la pretesa della società Fert Ars Medica dando esclusivo rilievo al fatto di essere rimasto il convenuto contumace nel giudizio di primo grado, nè ha addossato al Ministero l’onere di provare fatti, che avrebbe invece dovuto provare la controparte.

Il giudice a quo ha fondato la propria decisione sulla documentazione prodotta dalla società summenzionata, osservando giustamente che il Ministero non avrebbe minimamente provato l’assunto, secondo cui non spetterebbe a detta società il pagamento dell’importo dalla stessa invocato sulla base della documentazione da questa prodotta. 11 giudice a quo ha affermato che anche dalle indagini penali non era emerso che i corsi non fossero stati tenuti o che i registri non fossero stati firmati dagli allievi, e che, quindi, allo stato degli atti, l’assunto del Ministero si basa su mere illazioni. Quindi il Ministero è stato onerato della prova di fatti atti a contrastare la pretesa della società attrice e che lo stesso, in base al principio di ripartizione dell’onere della prova, avrebbe dovuto provare.

Pertanto deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; il ricorso, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al rimborso a favore della società resistente delle spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in complessivi Euro 4.700,00 (quattromilasettecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00 (quattromilasettecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2000.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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