Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1143 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 29/01/2020, dep. 21/01/2021), n.1143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4541-2013 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPONIO 8,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI (OMISSIS)

UFFICIO CONTROLLI;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 198/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Tivoli n. (OMISSIS), con il quale era determinata una maggiore pretesa fiscale ai fini irpef, irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi nei confronti di M.D..

In particolare l’Agenzia delle Entrate basava l’accertamento sull’esistenza di fatture soggettivamente inesistenti.

Presentava ricorso il contribuente, eccependo:

l’illegittimità della ricostruzione operata, omessa motivazione, inadempimento da parte dell’ufficio dell’onere probatorio, illegittimità applicazione delle sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso. Avverso la predetta sentenza era proposto appello dal contribuente. La Commissione Regionale dichiarava inammissibile l’appello in quanto “contenente una richiesta generica di riforma della sentenza impugnata “.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi così sintetizzabili:

i) nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 c.p.c., comma 2, n. 4 nonchè e art. 112c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1972, art. 53.

Si costituiva oltre i termini di legge l’Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di gravame, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia ritenuto inammissibile l’appello per la mancanza del requisito della specificità, essendosi limitato l’appellante a richiamare le difese svolte in primo grado e non accolte dalla sentenza impugnata.

Occorre premettere che ove la parte si duole della soluzione processuale scelta dal giudice del merito, come nel caso in questione in cui viene contestata l’affermazione contenuta in sentenza circa l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la sola giustificazione della decisione impugnata, come avviene nel caso di denuncia di un vizio della giustificazione in fatto della decisione di merito, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione (Cass., sez. II, 21 maggio 1963, n. 1312, m. 261956, Cass., sez. L, 20 luglio 1998, n. 7107, m. 517360, Cass., sez. L, 1 settembre 2004, n. 17564, m. 577598). In definitiva in caso di vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa o carente motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto” (Cass., sez. L, 5 giugno 2001, n. 7620, m. 547292). In via generale va sottolineato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento del ricorso in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, visto che il dissenso investe la decisione nella sua interezza. Del resto con l’atto di appello si censurava la incongrua (secondo il punto di vista dell’odierno ricorrente) ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice che aveva ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sulla Agenzia circa l’inesistenza soggettiva delle fatture, delle voci di spesa e delle rimanenze, e dei ricavi induttivamente individuati. Come si vede l’atto di appello si poneva in diretto ed oggettivo contrasto con le ragioni su cui era fondata la pronuncia di primo grado, sicchè la critica in questione è fondata. Del resto l’atto con cui si propone l’impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, in un’ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, e quindi non è ravvisabile l’inammissibilità qualora il gravame, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco diretta ad ottenere un riesame dei motivi, già proposti in primo grado (effetto potenzialmente devolutivo dell’appello). Pertanto il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla ctr del Lazio in diversa composizione che riesaminerà nel merito i motivi di appello proposti, e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso cassa la decisone impugnata e rinvia alla CTR del Lazio,in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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