Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1143 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1143 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 25991-2011 proposto da:
ALBRIGO SONIA LBRSNO56B56L424F, GAGGIA PRIMO
GGGPRM51D26E743L, D’ALENA MARIA ANGELA
DLNMNG52M56H501T, FUMELLI PATRIZIO
FMLPRZ54SB352J, BARNA FRANCESCO BRNFNC57M17G273P,
ERRA MARIO RREMRA56L020509M, VECCHIO MARIO
VCCMRA60B06E507X, PASTORE GIUSEPPE
PSTGPP49H28D 548Y,

ELISABETTA

OLDANI

LDNLBT55B44D969M,

MORUZZI

ENRICA

MRZNRC55M45G337L,

MANTOAN

PAOLO

MNTPLA53P06L483D,

VAGELLI

MARIA

PAOLA

VGLMPL59T53G702S, SAMARITANI LUCA, VICENTINI

Data pubblicazione: 21/01/2014

RICCARDO ANTONIO VCNRCR57R25E512H, BENCINI
VALTER BNCVTR55DO5D612C, TOMASICCHIO VITO
ANTONIO TMSVNT46P18A662G, LUCACCHIONI TIZIANA
LCCTZN55E63C744I, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ADELAIDE RISTORI 9, presso lo studio dell’avvocato VACCARO

del ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERI DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA
SALUTE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 1455/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’1/03/2011, depositata il 04/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Vaccaro Valentina difensoe dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 25991 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

VALENTINA, che li rappresenta e difende giusta procura a margine

R.g.n. 25991-11 (ud. 7.11.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. I medici Maria Angela D’Alena, Mario Vecchio, Sonia Albrigo, Giuseppe
Pastore, Elisabetta Oldani, Tiziana Lucacchioni, Vito Antonio Tomasicchio, Patrizio
Fumelli, Luca Samaritani, Riccardo Antonio Vicentini, Valter Bencini, Primo Gaggia,
Mario Erra, Francesco Barna, Paolo Mantoan, Enrico Moruzzi e Maria Paola Vagelli
hanno proposto ricorso per cassazione contro il Ministero della Salute, il Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle
Finanze avverso la sentenza del 4 aprile 2001, con cui la Corte d’Appello di Roma provvedendo sull’appello di essi ricorrenti e di altri due medici, Gloria Marzola e Paolo De
Carli, contro la sentenza del Tribunale di Roma, che, da loro investito della domanda intesa
ad ottenere, sul presupposto di avete frequentato cosi di specializzazione nella situazione di
inadempienza dello Stato Italiano alle direttive CEE 75/363 e 82/76, il risarcimento del
danno conseguente a tale inadempienza, aveva rigettato la domanda — l’ha rigettato,
reputando, per quanto ancora interessa, che la prescrizione dell’azione, qualificata come
decennale alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, si era già verificata al momento
dell’introduzione della domanda giudiziale, per essere essa decorsa dal conseguimento del
diploma di specializzazione per coloro che l’avevano conseguito prima del d.lgs. n. 257 del
1991, cioè dell’atto legislativo di tardivo adempimento per gli specializzandi iscritti a corsi
iniziati dall’anno accademico 1991-1992, e dall’entrata in vigore di detto d.lgs. per color
che l’avevano conseguito dopo.
§2. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso i Ministeri intimati.
§3. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente si rileva che, essendo la posizione dei due medici che erano
parte del giudizio in appello, riconducibile all’art. 332 c.p.c., la mancata notificazione nei
loro riguardi del ricorso non determina che si debba provvedere ai sensi di tale norma, dato
che l’impugnazione in confronto di essi è oramai ampiamente preclusa.
§2. Con il primo motivo di ricorso ci si duole, ai sensi dell’art. 360 n. 3 di:
“violazione e falsa applicazione dei principi di diritto comunitario sanciti agli artt. 10, 43,
57, 249, 3 0 comma, del Trattato CE, delle direttive 82/76/CEE e 93/16/CE, del D.Lgs. n.
257/91; L. 370/99; dell’art. 117 della Costituzione, onché dei precetti contenuti agli artt.
3
Est. Con Ra le Frasca

R.g.n. 25991-11 (ud. 7.11.2013)

1173 11176, 2934, II° comma, 2935, 2943, 2944 e 2946, del codice civile, in relazione
all’interpretazione vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia CEE 25 febbraio 1999
causa C-131/97, Corte di Giustizia del 3 ottobre 2000 causa C-371/97, Corte di Giustizia
del 19 novembre 1991 cause C-6/90 e 9/90, Corte di Giustizia del 5 marzo 1996 cause C46/93 e C-48/93. Corte di Giustizia del 14 marzo 2009 causa C-445/06. Violazione e falsa
applicazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. Contraddittoria ed insufficiente motivazione su
un fatto controverso e decisivo per il giudizio: alla notificazione dell’atto di citazione in

primo grado il termine di prescrizione non era decorso, giusta applicazione del principio
nomofilattico contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, III civile, n. 10813/2011,
che ha individuato il

dies a quo della prescrizione decennale alla data del

27/1012009[rectius: 1999]. Erronea computazione del dies a quo della prescrizione”.
Come emerge dalla complessa indicazione il motivo censura la sentenza impugnata
per avere ritenuto prescritta la pretesa dei medici considerando che il corso della
prescrizione decennale fosse iniziato dalla data di consecuzione del diploma di
specializzazione ove anteriore al d.lgs. n. 257 del 1991 e da quella di entrata in vigore ove
successiva, anziché dal 27 ottobre 1999, secondo l’orientamento inaugurato dalle sentenze
gemelle della terza sezione Civile nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 (le ultime tre
evocate nell’illustrazione del motivo).
§2. Il motivo è fondato, ma non comporta la cassazione della sentenza per tutti i
medici ricorrenti, bensì solo per alcuni.
§2.1. La fondatezza emerge dal carattere ormai consolidato del principio di diritto
affermato dalle citate sentenze gemelle in punto di decorrenza della pretesa degli
specializzandi dal 27 ottobre 1999
Orientamento le cui ragioni sono state ribadite da ormai numerosissime decisioni sia
della stessa Terza Sezione, sia della Prima Sezione, sia della Sezione Lavoro e sia di questa
stessa Sezione. Le dette sentenze gemelle, dopo avere rilevato che la domanda risarcitoria
degli specializzandi basata sull’inadempimento delle direttive dev’essere inquadrata nei
termini di cui a Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, cioè come inadempimento di
un’obbligazione ex lege di natura contrattuale (e, quindi, come l’ha qualificata la sentenza
impugnata), ed avere ampiamente ribadito le ragioni a sostegno di detta qualificazione,
hanno statuito che la prescrizione de qua, di misura decennale, decorse soltanto dal 27
ottobre 1999.
Successivamente, in proposito, si veda Cass. n. 1917 del 2012, la quale ha enunciato
il seguente principio di diritto: <>.
Questa stessa decisione (ribadita da numerose successive ed in particolare, fra esse

da Cass. n. 5533 del 2012) ha chiarito che il principio opera anche per i c.d. specializzandi
“a cavallo”, il cui corso di specializzazione fosse iniziato in un anno accademico anteriore
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 e si fosse concluso (come nel caso del qui
resistente) dopo, atteso che la disciplina del d.lgs. non trova applicazione a detti
specializzandi nemmeno limitatamente agli anni di corso frequentati dopo la sua entrata in
vigore.
§2.2. Sempre Cass. n. 1917 del 2012 si è fatta carico, superandolo, di un problema
discendente da una sopravvenienza normativa rispetto al ricorso, invocata di solito dalla
difesa erariale e derivante dall’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n.
183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), approvata in via definitiva dal
Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.
265. Sopravvenienza che è stata invocata nel controricorso dai Ministeri resistenti.
§2.3. Ancora Cass. n. 1917 del 2012 ha ampiamente esaminato, come già alcune
decisioni precedenti, la questione talora sollevata in ordine ad una pretesa qualificazione
dell’azione degli specializzandi sub lege aquilia e, quindi, con applicazione del termine
prescrizionale quinquennale, da parte di Corte di Giustizia 19 maggio 2011, resa in causa
C-452/09: si veda il paragrafo 6.3. dove siffatto assunto, genericamente prospettato nel
controricorso, è stato ampiamente confutato. Le ragioni della confutazione si intendono
richiamate per superare l’invocazione di detta decisione fatta nel controricorso.
§2.4. In base alle emergenze del ricordato principio di diritto circa la decorrenza
della prescrizione (confermato, fra l’altro, dalle seguenti decisioni, di cui talune della
Sezione Lavoro e altre della Prima Sezione: Cass. n. 1850 del 2012; n. 3972 del 2012; n.
3973 del 2012; n. 4240 del 2012; n. 4241 del 2012; n. 4537 del 2012; n. 4538 del 2012; n.
4575 del 2012; n. 4576 del 2012; n. 4785 del 2012; n. 4893 del 2012; n. 5064 del 2012; n.
5065 del 2012; n. 5533 del 2012; n. 6911 del 2012; 7282 del 2012; 12725 del 2012; ma a
queste se ne aggiungono numerose altre, nell’anno 2013) il primo motivo è, dunque,
manifestamente fondato, perché la prescrizione del diritto dei ricorrenti, ove esistente, il
5
Est. Cons. R

ele Frasca

R.g.n. 25991-11 (ud. 7.11.2013)

cui corso era iniziato il 27 ottobre del 1999, non era comunque ancora maturata al
momento dell’inizio della azione giudiziale, che avvenne nel 2004.
§2.5. Si rileva, altresì, che questa Sezione si è fatta già carico in altre decisioni (ad
esempio Cass. n. 21136 del 2013) della sentenza della Cass. sez. lav. n. 9071 del 2013,
invocata ora nella sua memoria dai Ministeri resistenti.
Si ripetono qui le argomentazioni colà svolte.
Tale sentenza, <>.
§3.1. Ora, i predetti medici si trovano nella condizione supposta dal ricordato
principio di diritto, per come risulta dalla memoria depositata dai ricorrenti e dagli atti del
giudizio di merito che vi si richiamano.
Infatti: a) il dottor Pastore risulta essersi iscritto al corso di specializzazione
nell’anno accademico 1981-1982 e lo concluse in quello 1983-1984; b) la dottoressa
Elisabetta Oldani ha conseguito il diploma il 14 ottobre 1984 e, dunque, nell’anno
accademico 1983-1984, dopo aver frequentato un coso che Ella stessa allega nella
memoria essere durata anni tre, onde il primo ano di corso fu il 1981-1982; c) il dottor Vito
Antonio Tomasicchio risulta essersi immatricolato al corso di specializzazione della durata
di anni tre il 28 dicembre 1982, cioè nell’anno accademico 1982-1983, come attesta il
relativo certificato, da cui emerge che conseguì il diploma il 3 dicembre 1985; d) il dottor
Mario Erra risulta essersi iscritto al corso di specializzazione della durata di anni cinque
nell’anno accademico 1981-1982 ed ebbe a concluderlo nell’anno accademico 1985-1986
lo concluse in quello 1983-1984 ; e) il dottor Paolo Mantoan risulta essersi iscritto al corso
di specializzazione della durata di anni quattro nell’anno accademico 1980-1981 ed ebbe lo
concluderlo in quello 1982-1983.
8
Est. Cons. Rffae1e Frasca

R.g.n. 25991-11 (ud. 7.11.2013)

In tale situazione il ricorso dei predetti medici dev’essere rigettato, perché il
dispositivo di rigetto della domanda è conforme a diritto sulla base della motivazione
basata sul ricordato principio di diritto, la quale, del resto assorbe il secondo motivo, che
concerneva una richiesta di rinvio pregiudiziale che supponeva il rigetto del primo motivo
quanto alla prescrizione. I medici in discorso non potevano e non possono vantare un
diritto fondato sulla nota inadempienza statuale.
Ne consegue che il motivo è rigettato per quanto attiene nei confronti

§4. Si deve rilevare, poi, che il dottor Patrizio Fumelli risulta avere frequentato due
corsi di specializzazione, l’uno di medicina dello sport della durata di tre anni, con
consecuzione del diploma il 18 luglio 1984 e l’altro in odontostomatologia della durata di
anni tre, con consecuzione del diploma il 28 luglio 1990: per il primo corso, stante che
evidentemente l’iscrizione risale all’anno accademico 1981-1982, il diritto fatto valere non
esiste, mentre esso va riconosciuto, come si dirà per gli altri ricorrenti, per il corso
concluso nel 1990.
Ne segue che il ricorso del Fumelli dev’essere parzialmente rigettato.
§5. Per tutti gli altri medici, come per il Fumelli riguardo al secondo corso di
specializzazione, l’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza,
con assorbimento del secondo motivo.
§5.1. Nella memoria i ricorrenti hanno chiesto che si faccia luogo a decisione nel
merito, evidenziando che non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori rispetto alla
documentazione presente in atti che evidenzia la durata del corso di specializzazione, la
quale, del resto, è quanto i ricorrenti dovevano provare, secondo la giurisprudenza sopra
richiamata.
La richiesta può accogliersi, atteso che ai fini della decisione nel merito è sufficiente
fare applicazione del principio di diritto orami consolidato che questa Corte ha enunciato
da tempo i punto di quantificazione del danno derivante dalla fattispecie di responsabilità
contrattuale cui è riconducibile la vicenda degli specializzandi alla stregua di Cass. sez. un.
n. 9147 del 2009.
Il principio di diritto che viene in evidenza è il seguente: «In tema di risarcimento
dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e
82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca
anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento
parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione
9
Est. Cons. Rffae1e Frasca

R.g.n. 25991-11 (ud. 7.11.2013)

dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali
non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria,
alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è
sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le
regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere
riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della
domanda giudiziale.>>.

Il diritto dei medici in discorso va, dunque, quantificato alla stregua della 1. n. 370
del 1999 e, d’altro canto, no risulta, ai fini degli accessori che vi sia stata messa in mora
prima dell’inizio dell’azione: lo dice lo stesso ricorso, là dove, nell’illustrare il primo
motivo e postulare il decorso della prescrizione dal 27 ottobre 1999 indica come atto
interruttivo la data di notificazione della citazione di primo grado nel 28 giugno 2004.
Ne segue che, pronunciando sul merito dell’appello, in riforma della sentenza di
primo grado ed in parziale accoglimento della domanda, qualificata nei sensi di cui alla
giurisprudenza di questa Corte, i Ministri resistenti debbono solidalmente condannarsi al
pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti in questione della somma equivalente
all’importo in lire di cui all’art. 11 della 1. n. 370 del 1999 per ciascun anno di corso, con
gli interessi legali dal 28 giugno 2004 al saldo effettivo.
In particolare i Ministeri vanno condannati al pagamento con gli interessi in
questione delle seguenti somme:
a) E 20.141,82 a favore di ognuno dei dottori D’Alena, Vecchio, Albrigo Fumelli
(per il corso concluso nel 1990), Samaritani, Vicentini, Bencini, Gaggia, Barna, Moruzzi e
Vagelli, atteso che essi risultano avere frequentato corsi della durata di anni tre e, dunque,
considerato che detta somma è l’equivalente della conversione dell’importo di lire
13.000.000, di cui al citato art. 11, della 1. n. 370 del 1999, moltiplicato per 3 e convertito
in E;
b) E 26.855,76 a favore della dottoressa Lucacchioni, atteso che la medesima risulta
aver frequentato un corso di anni quattro e, dunque, considerato che detta somma è
l’equivalente della conversione dell’importo di lire 13.000.000, di cui al citato art. 11, della
1. n. 370 del 1999, moltiplicato per 4 e convertito in E.
§5.2. L’oggettiva incertezza della annosa questione giuridica oggetto della lite induce
a compensare le spese dell’intero giudizio per i rapporti riguardo ai quali si decide nel
merito e per la stessa ragione le spese del giudizio di cassazione riguardo a quelli per cui il
ricorso è rigettato.
10

Est. Cons. RaUbJe Frasca

R.g.n. 25991-11 (ud. 7.11.2013)

P. Q. M.

La Corte così provvede:
a) rigetta il ricorso di Giuseppe Pastore, Elisabetta Oldani, Vito Antonio
Tomasicchio, Mario Erra e Paolo Mantoan. Compensa le spese del giudizio di cassazione

b) accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo quanto ai
ricorrenti Maria Angela D’Alena, Mario Vecchio, Sonia Albrigo, Tiziana Lucacchioni,
Luca Samaritani, Riccardo Antonio Vicentini, Valter Bencini, Primo Gaggia, Francesco
Barna, Enrico Moruzzi e Maria Paola Vagelli;
c) accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo
quanto al ricorrente Patrizio Fumetti;
d) cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto sub b) e c) pronunciando sul
merito dell’appello riguardo ai rapporti processuali fra i ricorrenti ivi indicati ed i
Ministeri, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, accoglie
parzialmente la domanda e condanna i resistenti al pagamento: da) della somma di E
20.141,82 in favore di ciascuno a Maria Angela D’Alena, Mario Vecchio, Sonia Albrigo,
Luca Samaritani, Riccardo Antonio Vicentini, Valter Bencini, Primo Gaggia, Francesco
Barna, Enrico Moruzzi, Patrizio Fumelli e Maria Paola Vagelli, oltre interessi legali dal 28
giugno 2004 al saldo effettivo; db) della somma di 26.855,76 a favore di Tiziana
Lucacchioni, oltre interessi legali dal 28 giugno 2004 al saldo effettivo;
e) compensa le spese di tutti i gradi di giudizio riguardo ai rapporti processuali sub

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ì deciso ne a Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il -42Eggin 2013.
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riguardo ai relativi rapporti processuali;

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