Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1143 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1143 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 12149-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

HEWLETT

PACKARD

ITALIANA

SRL,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264,
presso lo studio dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GENNARO ARPANO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM.TRIB.REG. dtitt

Data pubblicazione: 18/01/2018

(“VA khrt4
depositata il 12/03/2009;

MQ-,

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERGIO DEL CORE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO CHE:
1. La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, in
sede di giudizio di rinvio conseguente alla sentenza n. 2629/2002 di

controversia concernente l’avviso di accertamento n. 4653004452 per
IRPEG ed ILOR per gli anni di imposta 1990 e 1991, emesso nei
confronti della società Hewlett-Packard Italiana SRL, aveva
parzialmente accolto il ricorso della contribuente con esclusione dal
recupero – per quanto interessa il presente giudizio – di quote di
ammortamento anticipato di beni materiali per lire 745.396.166.
Il giudice del rinvio ha affermato che ricorrevano i presupposti
normativi e temporali per applicare l’ammortamento.
La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi. La
società replica con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il
rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
1.1. L’Agenzia delle entrate, dopo aver puntualizzato che il
ricorso concerne esclusivamente il recupero di lire 745.396.166,
quale indebita deduzione di quote di ammortamento anticipato, con
il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art.42 del d.P.R. n.600/1973 (art.360, comma 1, n.3, cod.
proc. civ.), e sostiene che l’erronea indicazione della norma di
legge, in tesi violata, non comporta di per sé la nullità dell’avviso di
accertamento per inosservanza dell’obbligo di motivazione quando
il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati;

questa Corte, ha confermato la decisione di primo grado che, in

con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt.67, comrna 3, del d.P.R. n.917/1986; 68, romma 3, dei
d.P.R. n. 597/1973 (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).
2.

Il primo motivo è inammissibile poiché la statuizione

impugnata non si fonda affatto sulla ritenuta nullità dell’avviso di
accertamento per omessa motivazione conseguente all’erronea

correttezza dell’ammortamento praticato dalla società.
3. Il secondo è infondato.
Giova ricordare che l’art.68 del d.P.R. n.597/1973 prevede che
«Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei
macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal
primo periodo d’imposta in qualsiasi momento dal quale il bene
è stato utilizzato o sarebbe potuto essere utilizzato.», mentre il
successivo art.67 del d.P.R. n.917/1986 stabilisce «1. Le quote di
ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di
entrata in funzione del bene.».
Orbene, la CTR, con accertamento in fatto non censurato, ha
ritenuto che gli ammortamenti anticipati dei beni – come desunto
dall’avviso al accertamento e dai dati

forniti

dalla Società-

afferissero agli anni di imposta 1986/1987, 1987/1988, e fossero
perciò soggetti alla disciplina dettata dagli artt.68 e ss. del d.P.R.
n.597/1973, che continuava ad applicarsi anche agli ammortamenti
iniziati sotto la sua vigenza e conclusi dopo l’entrata in vigore della
disciplina dettata dall’art.67 del d.P.R. n.917/1986 (1°.01.1988).
Ha quindi osservato che l’art.68 cit. non fa alcun riferimento
all’effettiva entrata in funzione del bene, giacché prevede che le
quote di ammortamento sono deducibili a partire dal primo periodo
di imposta in qualsiasi momento dal quale il bene sia stato
utilizzato oppure avrebbe potuto essere utilizzato, e sulla scorta di
R.G.N.12149/2010
Cons. est. Laura Tricorni

indicazione del titolo della pretesa, ma sulla riconosciuta

ciò ha escluso la legittimità del rilievo ed ha ritenuto corretto
l’operato della società.
Tale determinazione è immune da vizi.
4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, inammissibile il
primo motivo, infondato il secondo. Le spese seguono la

P.Q.M.
– rigetta il ricorso, inammissibile il primo motivo, infondato il
secondo;
– condanna la ricorrente Agenzia delle entrate alla rifusione delle
spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di
C.4.500,00=, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella
misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 25 ottobre 2017.

soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

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