Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11429 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1193/2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ARMANDO ROCCELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/10/2014 R.G.N. 320/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 2 ottobre 2014, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dall’attuale ricorrente per la riliquidazione della pensione, maturata in riferimento alla prestazione lavorativa svolta presso il Consorzio Autonomo del Porto di Genova fino al collocamento a riposo nel dicembre 1987, sulla base del verbale di conciliazione giudiziale, con il datore di lavoro, nel 2004 e in forza dell’art. 89 delle norme transitorie sul trattamento pensionistico del personale consortile, in pensione ed in servizio alla data del 30 febbraio 1977.

2 La Corte di merito, delineato l’ambito del gravame come inerente esclusivamente al verbale di conciliazione, e ribadito l’onere del lavoratore di provare il requisito contributivo per la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento eventualmente anche in via indiziaria, escludeva la possibilità di valorizzare la conciliazione come prova di maggiori retribuzioni, corrispondenti alla superiore qualifica pretesa, e di contribuzione utile a incrementare il diritto a pensione, per essere ormai prescritta, all’epoca del giudizio proposto anche nei confronti dell’INPS (nel 1999), la contribuzione costituente presupposto della conciliazione, alla stregua, peraltro, sia del termine quinquennale, ex lege n. 335 del 1995, sia di quello decennale, decorrente dalla maturazione del diritto al versamento dei contributi, e non dal successivo accertamento giudiziale delle pretese retributive.

3. La Corte territoriale rimarcava, inoltre, che non era stata fornita la prova della percezione delle somme indicate nella conciliazione (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) nè di averle poi girate all’ente previdenziale, concludendo per l’inoperatività del principio di automatismo delle prestazioni (art. 2116 c.c.) e l’eventuale azionabilità di diritti solo risarcitori verso il datore di lavoro inadempiente.

4. Avverso tale sentenza ricorre V.A., con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, deducendo violazione di leggi e regolamenti, delle norme transitorie sul trattamento pensionistico del personale consortile, della L. n. 26 del 1987, art. 2 e della L. n. 335 del 1995, si censura la sentenza impugnata per non avere tenuto in debito conto la particolarità del trattamento pensionistico consortile, introdotto e regolamentato dall’ente portuale con normativa con valore di legge, sottoposta a plurime approvazioni ministeriali; in particolare, si assume che il trasferimento all’INPS ha solo previsto l’affidamento gestorio della Cassa portuale e non la liquidazione del fondo pensionistico consortile, per cui continua ad applicarsi la pregressa regolamentazione consortile, con la previsione dell’ammontare del trattamento pensionistico legato a quello retributivo percepito dal lavoratore all’atto del collocamento a riposo, senza alcun collegamento con il livello della contribuzione; assume, inoltre, che per l’identità di ruoli del Consorzio – datore di lavoro ed ente erogatore del trattamento pensionistico – non erano previste decadenze e prescrizioni per la previdenza portuale e dal regolamento pensionistico transitorio dell’ente portuale genovese, come invece per il regime dell’AGO; si sostiene, in definitiva, che il trattamento pensionistico dell’ente portuale genovese non dipendeva dall’anzianità contributiva o dal livello delle contribuzioni ma solo dall’anzianità di servizio e dal trattamento retributivo dovuto all’atto del collocamento a riposo del dipendente.

6. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e del principio dell’onere della prova, per avere la Corte di merito onerato il lavoratore della prova dell’effettività della contribuzione consortile e si rinnovano le argomentazioni richiamate con il primo mezzo, in ordine al rilievo della sola anzianità di servizio, all’estraneità alla previdenza consortile del sistema prescrizionale contributivo previsto per l’AGO, all’identità tra datore di lavoro ed erogatore della prestazione pensionistica.

7. Il ricorso è da rigettare.

8. La Corte di merito ha con chiarezza dato atto dei limiti devolutivi del gravame interposto da V., incentrato sul rilievo del verbale di conciliazione agli effetti della riliquidazione della prestazione pensionistica, attestante la migliore qualifica, i diritti retributivi da cui derivavano obblighi contributivi idonei ad incidere sul diritto a pensione e a produrre l’automatismo della prestazione previdenziale.

9. La dovizia di passaggi argomentativi sul contenuto del gravame, nei termini appena richiamati, conferma la novità della questione agitata con il primo mezzo, non dibattuta nelle precedenti sedi di merito e, come tale, inammissibile in questa sede di legittimità giacchè implicante una modificazione dei termini in fatto della controversia e non solo dei profili di diritto.

10. In particolare, solo in sede di legittimità viene posta, a fondamento della domanda giudiziale, la tesi dell’irrilevanza della provvista contributiva argomentata dalla specifica regolamentazione previdenziale portuale che valorizzerebbe soltanto l’ultima retribuzione, senza allegarle.

11. Anche il secondo mezzo, incentrato sull’erronea regolazione dell’onere della prova in ordine all’effettività della contribuzione consortile e sulla specialità del regime previdenziale consortile di fonte regolamentare, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e non incrina l’affermata estinzione, per decorso del termine prescrizionale, quinquennale o decennale, dell’obbligazione contributiva decorrente dalla maturazione del diritto al versamento dei contributi e non dal successivo accertamento giudiziale delle pretese retributive.

12. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro per 4.000,00 compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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