Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11429 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.R. (OMISSIS), V.A.
(OMISSIS), CI.RE. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAVENNA 11, presso lo studio
dell’avvocato ATELLI UMBERTO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LEO RAFFAELE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
ANAS SPA, già Ente Nazionale per le Strade – ANAS, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 46/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del
16/12/05, depositata l’08/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato Atelli Umberto, difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che
aderisce alla relazione.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza depositata in data 8 febbraio 2006 la Corte di appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da R. e Ci.Re. e da V.A. contro la s.p.a. ANAS, a seguito di un sinistro stradale a loro avviso provocato da difetto di manutenzione di una strada.
I soccombenti hanno proposto domanda di revocazione della sentenza di appello e con ordinanza 22.12.2006 la stessa Corte di appello di Trieste (giudice della revocazione) ha disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione “fino alla sentenza che deciderà sulla revocazione”: sentenza che è stata depositata il 31 ottobre 2009 e notificata il 22 gennaio 2010.
I soccombenti propongono ricorso per cassazione, con atto notificato il 23 gennaio 2010.
Resiste l’ANAS con controricorso.
2.- Deve essere respinta perchè manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla resistente, sul rilievo che al tempo decorso dopo il deposito della sentenza di revocazione si deve aggiungere quello intercorso fra il deposito della sentenza di appello e l’ordinanza di sospensione (dall’8.2. al 22.12.2006).
La sentenza di appello impugnata in questa sede non risulta essere stata notificata, sicchè il termine di decadenza dall’impugnazione è il periodo di un anno di cui all’art. 327 cod. proc. civ., al netto della sospensione feriale dei termini processuali.
A norma dell’art. 398 cod. proc. civ., u.c., il termine per proporre ricorso per cassazione, sospeso dal giudice della revocazione, riprende a decorrere non dalla data del deposito, ma dalla data della comunicazione della sentenza di revocazione.
La resistente non precisa se ed in quale data tale sentenza sia stata comunicata, sicchè la sentenza è da ritenere conosciuta solo alla data della sua notificazione, indicata dai ricorrenti nel giorno 22 gennaio 2 010, data non contestata dalla controparte.
Ma anche a voler assumere come termine la data del deposito della sentenza, sommando i giorni trascorsi prima della sospensione (otto mesi e 29 giorni) a quelli decorsi dopo la fine dell’efficacia della sospensione stessa, il termine di decadenza di un anno sarebbe venuto a scadere non prima del 31 gennaio 2010, mentre il ricorso è stato notificato il precedente 23 gennaio.
L’eccezione, peraltro non adeguatamente motivata, è pretestuosa e meramente defatigatoria.
3.- Nel merito, il primo motivo di ricorso, che lamenta omessa od insufficiente motivazione sulla valutazione delle deposizioni testimoniali, è inammissibile, poichè demanda a questa Corte il riesame del merito della vertenza e chiede di interferire su questioni riservate alla discrezionalità dei giudici di merito, quali quelle attinenti al carattere più o meno esauriente e convincente delle testimonianze.
Nè i ricorrenti hanno potuto indicare vizi logici o giuridici interni al percorso argomentativo mediante il quale la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione.
Le censure manifestano solo il dissenso sul merito della soluzione adottata, questione non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità, e peraltro già esaminata e decisa in senso conforme in due gradi di giudizio.
4.- Il secondo motivo, con cui si deduce violazione dell’art. 2051 cod. civ. per avere la Corte di appello ritenuto inapplicabile la suddetta norma al caso di specie, è inammissibile perchè irrilevante ai fini della decisione, avendo la Corte di appello fondato la sua decisione sulla circostanza di fatto che il fango proveniente dal materiale accumulato sul bordo della strada e l’intasamento del canale di scolo non hanno avuto alcuna efficienza causale sul verificarsi del sinistro.
La decisione è congruamente e correttamente motivata e non suscettibile di censura.
5.- Propongo che il ricorso sia rigettato con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– I ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.
Quanto alla testimonianza del L., che la Corte di appello avrebbe disatteso senza motivo, la motivazione in realtà consiste nel fatto che la Corte ha ritenuto che il testimone avrebbe detto che l’acqua aveva invaso non l’intera carreggiata, ma solo i margini di essa, senza quindi interferire con la traiettoria dell’automezzo condotto dalla danneggiata.
L’eventuale travisamento delle parole del teste costituirebbe errore revocatorio, non censurabile tramite ricorso per cassazione. (La domanda di revocazione è stata peraltro proposta dal ricorrente e rigettata).
Quanto alla mancata applicazione dell’art. 2051 cod. civ., vero è che la questione è rilevante ai fini dell’onere della prova dell’esistenza di una causa interruttiva del nesso causale, idonea ad escludere la responsabilità del custode. Resta il fatto che la Corte di appello non ha assunto la sua decisione sulla base del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della danneggiata, bensì per il fatto che ha ritenuto di fatto provato che le condizioni del canale di scolo e del fondo stradale non abbiano causato la situazione di pericolo, chiunque fosse il soggetto gravato dall’onere di darne la prova.
Trattasi, si ripete, di valutazione di merito, fondata sull’interpretazione delle testimonianze e delle risultanze istruttorie, che non è suscettibile di riesame in questa sede.
2.- Il ricorso deve essere rigettato.
3.- Considerata la manifesta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente – che ha superfluamente impegnato la Corte – si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011