Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11429 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. un., 12/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 12/05/2010), n.11429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4107-2008 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato CARBONE PAOLO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI – TORRE ANNUNZIATA

E NOLA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 54, presso lo studio dell’avvocato

FRANCIOSO LUCIANA, rappresentato e difeso dagli avvocati FIMMANO’

DOMENICO, FIMMANO’ FRANCESCO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2007 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

22/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito l’Avvocato Paolo CARBONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 4.6.2007 il notaio C.G. impugnava dinanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento del 23.5.2007, con cui il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola gli aveva inflitto, con riferimento al secondo semestre 2005, la sanzione dell’avvertimento per la violazione degli artt. 36, 37 dei principi di deontologia professionale dei notai (Delib. n. 1 del 1962 del Consiglio Nazionale del Notariato) e dell’art. 147, Legge Notarile.

Il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso. A sostegno di tale decisione osservava che dalla istruttoria era emerso che il notaio C., nel secondo semestre del 2005, aveva ricevuto o autenticato per oltre 2.500 iscrizioni repertoriali, di cui oltre 800 relative ad atti pubblici, quindi ben oltre “la soglia di guardia”indicata dal Consiglio nella Delib. Generale 9 novembre 2005 (realizzazione di onorari repertoriali pari ad almeno il doppio della media del distretto); che risultavano stipulati oltre 650 atti di compravendita e di mutuo, anche contenenti più convenzioni; che l’attività era stata svolta sia in sede che in altri Comuni del distretto e ciò anche nel corso della stessa giornata; che in alcune giornate risultavano stipulati, in sede e fuori sede, 8-9 atti pubblici di compravendita in sede, atti di mutuo e di altro tipo (societario), numerose scritture private autenticate, numerose dichiarazioni auto;

che vi erano atti in cui il venditore (costruttore immobiliare) aveva imposto al notaio “la predisposizione di bozze pilota che anche un collaboratore di media professionalità era in grado di completare con l’aggiunta di foglio, particella, subalterno catastale”; che in sostanza era emerso che il notaio ricorrente, nel periodo interessato, di ampiezza significativa, aveva svolto un’attività tale che, per mole e qualità, aveva presumibilmente implicato un intollerabile diradamento del suo personale intervento, anche e soprattutto nella fase preparatoria. Pertanto il provvedimento sanzionatorio impugnato correttamente aveva affermato che il notaio C. era venuto meno, in modo costante e non episodico, ai propri doveri professionali.

Avverso detta sentenza C.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Napoli-Torre Annunziata e Nola ha resistito con controricorso. La terza sezione civile di questa Suprema Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, al fine di stabilire se possa ritenersi tuttora valido il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di modalità e termini di proposizione del ricorso per cassazione avverso la pronuncia emessa in grado di appello nel procedimento disciplinare notarile alla stregua delle innovazioni introdotte in materia di notifiche dalla sentenza n. 477 del 2002 e da altre successive della Corte Costituzionale, trattandosi di questione di massima di particolare importanza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) erronea applicazione del combinato disposto della L. 89 del 1913, art. 147 cd. Legge Notarile con gli artt. 36 e 37 del tit. 2^, sez. 1^ del 1 dei principi di deontologia professionale del notaio.

Deduce il ricorrente che il Consiglio Notarile, prima, ed il Tribunale, poi, sarebbero incorsi nel denunciato errore di diritto per avere confuso per comportamento non corretto “nella vita pubblica e privata, collegato con il principio della personalità nello svolgimento della prestazione resa dal singolo notaio, il superamento aritmetico” di oltre il doppio della media repertoriale annuale.

La sentenza impugnata avrebbe affermato, infatti, che il comportamento non corretto non dipenderebbe da quello che un determinato notaio ha fatto specificamente nella propria vita pubblica o privata, ma che sarebbe conseguenza matematica dell’attività lavorativa degli altri notai, i quali, se hanno lavorato o prodotto poco per i motivi più disparati (scarsità di clientela, poco impegno nel lavoro per diversi interessi della propria vita) determinerebbero la colpevolezza di chi invece lavora si organizza e produce superando con dato statistico e aritmetico non comportamentale la media repertoriale annuale degli altri notai Deduce, altresì, il ricorrente che il suo comportamento sarebbe stato censurato non in base ad una regola preesistente al comportamento stesso e che da lui avrebbe potuto essere preventivamente conosciuta, ma sulla base di fatti successivi come la media distrettuale annuale non predeterminata, nè prevista a priori, ma stabilita ex post in base all’effettivo lavoro svolto dagli altri notai del distretto. Secondo il ricorrente nella delibera del consiglio notarile e nella sentenza impugnata non si terrebbe conto di quanto da lui fatto presente e precisamente che il periodo contestato del dato repertoriale, il semestre del 2005, non poteva esaminarsi senza considerare che il freddo dato repertoriale non gli poteva essere addebitato come violazione del principio di personalità, essendo collegato, in quel particolare semestre, alla dismissione di un vasto patrimonio immobiliare di un unico cliente (la P.) secondo un’unica tipologia contrattuale, la cd. “bozza pilota” comprensiva della provenienza, del dato urbanistico e dei patti contrattuali, cui occorreva aggiungere i dati catastali. Se il Consiglio notarile non stabilisce a priori, rendendolo noto a tutti i notai del distretto qual è il limite massimo di velocità notarile e cioè la soglia media repertoriale da non valicare, non potrebbe poi assumere come dato patologico negativo il dato di un unico semestre senza tener conto delle ragioni addotte di atti seriali. Il principio di personalità della prestazione non potrebbe essere addotto senza tener conto delle peculiarità del caso di specie e del fatto che il principio stesso era entrato in vigore nel 2007, alcuni anni dopo il periodo in contestazione.

Detto principio non sarebbe scalfito dalla variegata tipologia di atti posti in essere dal notaio o dall’uso di bozze pilota, non sarebbe intaccato dalle differenti capacità organizzative di ciascun notaio e dalle attitudini personali difficilmente riconducibili ad un unico standard, ne si potrebbe strumentalizzare l’azione disciplinare per rendere il più possibile omogenei e conformi i dati di produttività dei singoli notai del distretto, ancorandosi a medie statistiche da osservare sia pure ex post, in contrasto con il libero esercizio dell’attività professionale notarile da svolgersi in regime di libera concorrenza. Se non esiste un limite preventivo del numero di atti stipulabili, questo non potrebbe essere desunto ex post, nè addebitato retroattivamente al notaio come comportamento illecito nella vita pubblica o privata, senza violare il principio di irretroattività delle norme penali e di quelle disciplinari. 11 controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso.

Deduce il controricorrente che in tema di procedimento disciplinare a carico di notai, a norma della L. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 155 e 156 il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, mediante notifica alla controparte e deposito dell’originale notificato presso la cancelleria della Suprema Corte entro 30 giorni dalla notifica della sentenza medesima; che, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente in data 18 gennaio 200; che il ricorrente in data 18 febbraio 2008 ha consegnato all’ufficiale giudiziario il ricorso per cassazione per la esecuzione della notifica ed in pari data lo ha depositato in cancelleria; che l’atto è stato ricevuto dal Consiglio Notarile in data 23 febbraio 2008;

che il ricorso per cassazione depositato è sprovvisto della necessaria relazione di avvenuta notifica e ricezione da parte del controricorrente, essendo la ricezione dell’atto notificato avvenuta soltanto in data 23 febbraio 2008. Ne discenderebbe la inammissibilità del ricorso.

La eccezione di inammissibilità del ricorso, che per ragioni di ordine logico-giuridico deve essere esaminata per prima, è infondata.

Il controricorrente basa la sua eccezione di inammissibilità del ricorso sul principio enunciato dalla sentenza n. 4903 del 2002 della Suprema Corte, resa a sezioni unite. Con detta sentenza questa Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto all’interno della terza sezione, ha affermato il principio secondo cui in tema di procedimento disciplinare a carico di notai, a norma della L. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 155 e 156 il ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale in grado di appello (nella specie pronunciante in sede di impugnazione di provvedimento del Consiglio notarile) deve essere proposto, a pena di inammissibilità, mediante notifica all’altra parte e deposito dell’originale con la prova della rituale notifica (unitamente agli atti elencati nell’art. 369 cod. proc. civ.) presso la cancelleria della Suprema Corte entro trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima.

Tale sentenza è stata emanata prima che intervenissero profonde innovazioni della giurisprudenza costituzionale e legislative in materia di notificazione degli atti processuali, il che esige di verificare se alla luce di tali innovazioni può essere ancora mantenuta la interpretazione, data dalle sezioni unite, della menzionata L. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 155 e 156 (Legge Notarile).

Con sentenza n. 477 del 20-26 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La Corte Costituzionale, in sintesi, ha motivato questa decisione osservando che gli artt. 3 e 24 Cost. impongono che le garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario, vengano coordinate con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento sottratto a suoi poteri di impulso; che la soluzione per salvaguardare detto interesse va desunta dal principio, avente portata generale e riferibile, quindi, ad ogni tipo di notificazione, della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo; che in ossequio ai richiamati principi costituzionali gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Nella sentenza n. 28 del 13-23 gennaio 2004 la Corte Costituzionale ha affermato che risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notificazione si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, pur restando fermo che la produzione degli effetti, che alla notificazione stessa sono ricollegati, è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Nella ordinanza n. 97 dell’8-12 marzo 2004 la Corte Costituzionale ha affermato che alla luce del principio della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

A seguito della spinta innovatrice della Corte Costituzionale il legislatore, con la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. c) ha aggiunto all’art. 149 c.p.c. (relativo alla notificazione a mezzo del servizio postale) l’u.c., che risulta così formulato: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

Con la sentenza n. 627 del 2008, resa a sezioni unite, questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, sicchè l’avviso non allegato al ricorso e il non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Le norme specifiche, che vengono in considerazione nel caso di specie, per la notifica del ricorso per cassazione sono la L. n. 89 del 1913, artt. 155 e 156 nonchè il R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 273, comma 2, contenente il regolamento di esecuzione della L. n. 89 del 1913.

L’art. 156 stabilisce che nei confronti delle sentenze d’appello è ammesso ricorso per cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione di legge “nei modi e termini prescritti dall’articolo precedente”; l’art. 155, comma 2, dispone che l’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza con ricorso alla Corte, “depositato nella cancelleria, e notificato all’altra parte”; il R.D. n. 1326 del 1914, citato art. 273 stabilisce che la notificazione delle sentenze disciplinari, emesse dal tribunale e dalla corte d’appello, “deve essere sempre fatta a mezzo di ufficiale giudiziario”.

Secondo la citata sentenza n. 4903 del 2002 delle Sezioni Unite l’esigenza di celerità sottesa alla disciplina processuale configurata dalla L. n. 89 del 1913 in materia di illecito disciplinare dei notai e ragioni di ordine sistematico inducono ad interpretare l’art. 155, comma 2, di detta Legge (richiamato dal successivo art. 156) nel senso che, entro il termine previsto da detta disposizione normativa, il ricorso per cassazione va non solo notificato all’altra parte, ma anche depositato nella cancelleria della Corte con la prova della rituale notifica.

Il collegio ritiene che, alla luce del reiterato insegnamento della Corte Costituzionale e delle modifiche normative che ne sono seguite, il fatto che il procedimento notarile sia un procedimento speciale (come si afferma nella sentenza summenzionata), dominato nel suo complesso da esigenze di celerità, dovute al fatto che la prescrizione dell’illecito disciplinare, il cui decorso non è suscettibile di interruzione, si compie in quattro anni dal giorno della commessa infrazione; il fatto che il cancelliere, ai sensi dell’art. 155, comma 3 della Legge Notarile, è tenuto a presentare “non più tardi del giorno successivo” il ricorso al presidente, affinchè questo stabilisca il giorno della discussione, per cui non sarebbe opportuno fissare l’udienza senza sapere se l’attività di notifica sia andata o meno a buon fine (come si afferma nella sentenza in parola), non sono ragioni sufficienti per ritenere giustificata una interpretazione della normativa in esame, che se conservata comporta il disconoscimento del principio (che per effetto delle sentenze della Corre Costituzionale risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile fra le norme generali sulle notificazioni degli atti) della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali (in virtù del quale la notifica si perfeziona per il soggetto notificante al momento di consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento). Il mantenere detta interpretazione pone, infatti, gli artt. 155 e 156 della Legge Notarile, nella parte in cui prescrivono modalità e termini per la proposizione della impugnazione, in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza e la tutela del diritto di difesa di cui rispettivamente agli artt. 3 e 24 Cost., che in ogni caso, come reiteratamente affermato dalla Corte Costituzionale (vedasi in particolare la sentenza n. 477 del 2002), impongono di ritenere perfezionata la notifica (essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività non riferibile al medesimo notificante, ma a soggetti diversi – l’ufficiale giudiziario e l’agente postale – e che perciò resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo) per il notificante, con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario. Pertanto gli artt. 155 e 156, con riferimento alle modalità e termine per proporre ricorso per cassazione, in una interpretazione costituzionalmente orientata, devono essere intesi nel senso che, ai fini dell’osservanza del termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione di appello per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte di Cassazione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, l’originale del ricorso con la prova dell’avvenuta consegna dell’atto, entro detto termine, all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova del perfezionamento del procedimento di notifica nei confronti del destinatario può essere data, in applicazione dell’art. 372 c.p.c,. in un momento successivo fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. (in applicazione del principio di cui alla sentenza resa a sezioni unite n. 627 del 2008).

Pertanto, essendo stato il ricorso con la prova dell’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica depositato entro il termine di legge, il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.

Comunque non è consentito a questa Suprema Corte di passare all’esame del merito del ricorso.

La L. n. 89 del 1913, art. 146 dispone che l’azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

L’illecito disciplinare contestato al notaio C. è stato commesso nel secondo semestre del 2005. Quindi i quattro anni dalla commissione dell’illecito sono ormai decorsi senza che sull’illecito in questione sia intervenuta una decisione definitiva. La maturazione del predetto termine massimo di prescrizione (che non è suscettibile di interruzioni per effetto dell’instaurazione del procedimento disciplinare, della contestazione dell’illecito e degli altri atti successivi) determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare ed opera ex lege, con la conseguenza che deve essere rilevata, anche d’ufficio, in sede di legittimità, comportando la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ( cfr. in tal senso tra le molte:

cass. n. 9521 del 2007; cass. n. 15711 del 2006; 15218 del 2005). Per quanto precede, decidendo sul ricorso l’azione disciplinare deve essere dichiarata improcedibile per intervenuta prescrizione; la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, decisione che giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per improseguibilità del processo e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA