Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11429 del 01/06/2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11429 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: PICARONI ELISA
SENTENZA
sul ricorso 10830-2011 proposto da:
DEMETRA SRL
C986ì360155,
IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE,LVERGA ALDO VROLDA43R04A382F, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA
REVELLI, che li rappresenta e difende unitamente
2016
all’avvocato GINO AMBROSINI;
– ricorrenti –
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contro
DEL NERO SILVERIO DLNSVR59E22A135H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI
Data pubblicazione: 01/06/2016
31, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI TIBURZI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO CACI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2962/2010 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/11/2010;
udienza del 22/03/2016 dal Consigliere
Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Revelli Francesca Luisa difensore
dei ricorrenti
che ha
chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avv. Tiburzi Pierluigi con delega depositata
in udienza dell’Avv. Marcello Caci difensore del
controrioorrente che ha depositato nota spese con
richiesta dtstrazione delle spese e si è riportato
agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Ritenuto in fatto
1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 4 novembre 2010, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Sondrio – sezione distac-
rio Del Nero nei confronti di Aldo Verga e di Demetra s.r.l.
1.1. – Il sig. Del Nero aveva agito per l’accertamento
della nullità ex art. 2744 cod. civ. sia del contratto preliminare in data 4 aprile 1992, con il quale aveva promesso di
vendere l’immobile sito in Morbegno, alla via Ganda n. 42, al
sig. Verga o a persona da nominare, sia del contratto definitivo in data 10 marzo 1994, con il quale aveva venduto il predetto immobile alla società Demetra – di cui il sig. Verga era
legale rappresentante -, unitamente ad altre porzioni di immobile di proprietà di terzi.
Si era costituita soltanto la società Demetra per chiedere
il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale subordinata, la condanna dell’attore alla restituzione dell’importo di
euro 103.290,00.
1.2. – Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare, rigettato le ulteriori domande e dichiarato compensate le spese di lite.
2. – La Corte d’appello, adita da entrambe le parti, dichiarava la nullità anche del contratto definitivo, condannava
la società Demetra a rilasciare l’immobile, e condannava Sil-
cata di Morbegno, pronunciata nel giudizio promosso da Silve-
verio Del Nero a restituire alla società l’importo di euro
103.290,00.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Aldo Verga e Demetra srl, sulla base di tre mo-
Resiste con controricorso Silverio Del Nero.
Considerato
1.
in diritto
– Il ricorso è infondato.
1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.,
nonché vizio di motivazione.
I ricorrenti ripropongono l’eccezione di giudicato esterno, già respinta nel giudizio di merito, assumendo che la validità del
contratto definitivo di
compravendita,
intervenuto
tra il sig. Del Nero e la società Demetra, era stata accertata
nel giudizio definito con sentenza 29 gennaio 2003 della Corte
d’appello di Milano, che aveva dichiarato risolto il contratto
di comodato, stipulato tra le stesse parti contemporaneamente
alla vendita dell’immobile, ed aveva condannato Del Nero a rilasciare l’immobile, rigettando l’eccezione di simulazione del
contratto di comodato sollevata dal medesimo.
2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 2744 cod. civ., nonché vizio di motivazione.
tivi.
Si contesta che la Corte d’appello aveva smentito la tesi
del Tribunale – secondo cui il trasferimento della proprietà
dell’immobile costituiva
datío in solutum, e
il contestuale
contratto di comodato trovava ragione nel rapporto di amicizia
ta, secondo i ricorrenti, la conclusione di accordi potenzialmente in contrasto con il divieto sancito dall’art. 2744 cod.
iv., e il contenuto del contratto definitivo era sul punto
differente da quello del preliminare, così come diversi erano
i soggetti che avevano stipulato.
3. – Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione,
in assunto insufficiente e comunque contraddittoria, nella
parte in cui la Corte d’appello aveva affermato la nullità del
contratto definitivo valorizzando la contestuale sottoscrizione del comodato tra alienante ed acquirente, in quanto pattuizione esecutiva del preliminare, mentre non aveva tenuto conto
che altre pattuizioni contenute nel preliminare non erano state riprodotte nel definitivo, e tra queste, in particolare, il
patto di retrovendita. La Corte territoriale aveva ritenuto
sussistente il patto commissario sulla base del collegamento
tra i due contratti, preliminare e definitivo, senza valutazione delle pattuizioni rispettivamente contenute, e senza tenere conto delle differenti previsioni.
3.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, per l’oggettiva connessione, sono infondate.
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tra Del Nero e Verga – in assenza di riscontro. Non era prova-
3.2. – Come affermato dalla Corte d’appello, non sussiste
la denunciata violazione del giudicato esterno.
Il contenuto della pronuncia resa dal Pretore di Morbegno
il 15 ottobre 2001, confermata dalla Corte d’appello di Milano
comodato inter partes, non anche la validità del contratto definitivo con cui Del Nero ha trasferito la proprietà
dell’immobile a Demetra srl. Tale accertamento non costituisce
l’antecedente logico-giuridico necessario della pronuncia avente ad oggetto il contratto di comodato, né tra la questione
decisa in modo espresso e quella che si vuole implicitamente
risolta [validità del contratto di compravendita) sussiste un
rapporto di dipendenza indissolubile, tale da configurare il (
giudicato implicito
(ex plurimis,
Cass., sez. l, sentenza n. !
16824 del 2013).
3.3. – Non è fondata neppure la censura di violazione
dell’art. 2744 cod. civ.
La Corte d’appello ha considerato l’operazione complessiva
posta in essere tra
le parti attraverso i negozi collegati,
ritenendo che l’assetto di interessi che da essi derivava fosse preordinato a realizzare uno scopo diverso dalla vendita
tout court, nella specie la garanzia della restituzione delle
somme mutuate a Del Nero.
La mancata riproduzione, nel contratto definitivo, di
clausole e pattuizioni presenti nel contratto preliminare, e
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con sentenza del 29 gennaio 2003, ha riguardato il rapporto di
la parziale diversità dei soggetti che hanno stipulato (preliminare: Del Nero-Verga; definitivo: Del Nero-Demetra srl) non
incideva sulla configurabilità del collegamento negoziale, che
si caratterizza essenzialmente per l’unitarietà funzionale,
eventualmente da soggetti diversi, siano stati concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti,
onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle
parti (ex plurinals, Cass., sez. 3, sentenza n. 11974 del 2010;
sez. 2, sentenza n. 18655 del 2004).
3.4. – L’accertamento della natura, entità, modalità e
conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti
rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui
apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se
sorretto – come nella specie – da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
La Corte d’appello, dopo avere richiamato le ragioni a sostegno della decisione del giudice di primo grado riguardo alla nullità del contratto preliminare, ha evidenziato che il
contratto definitivo, con il quale era stata trasferita la
proprietà dell’immobile da Del Nero a Demetra srl, costituiva
l’atto di chiusura del progetto unitario voluto dai contraenti, e cioè la cessione della proprietà a garanzia del pagamento del credito.
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rilevabile qualora si accerti che i diversi negozi, stipulati
Nella prospettiva del collegamento negoziale – comprovata
dalla stipula del contratto di comodato contestualmente al
trasferimento della proprietà – non assumeva rilevanza la mancata riproduzione del patto di retrovendita nel contratto de-
del riscatto non era superata né esclusa dalla stipula del
contratto definitivo che ha dato esecuzione al progetto configurato nel preliminare e che, pertanto, costituiva «l’atto di
chiusura» di quel progetto.
4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese
del giudizio di cassazione, come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 marzo
finitivo. Come precisato dalla Corte d’appello, la previsione