Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11428 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCHWIENBACHER KARL BENEDIKT giusta mandato a margine della seconda

pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA

ACCIAI, rappresentato e difeso dall’avvocato D’APOLITO STEFANO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorreote –

e contro

P.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 234/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO del 25/11/08, depositata il 09/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato MANZI FEDERICA per delega

dell’Avvocato che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del

ricorso;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 234/2008, depositata il 9 dicembre 2008, la Corte di appello di Trento-Sez. dist. di Bolzano- ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano che ha respinto l’opposizione proposta da M.D. al decreto ingiuntivo notificatole da A.R., recante condanna al pagamento di Euro 103.290,52, somma portata da assegni bancari sottoscritti dall’ingiunta.

Nel giudizio era intervenuta P.D., già convivente dell’ A., che si dichiarava effettiva creditrice della somma in discussione.

La M. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’ A. con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli art. 366 bis e art. 360 cod. proc. civ..

I primi due motivi, che denunciano vizi di motivazione, non contengono la chiara e specifica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, o comunque inidonea a giustificare la decisione impugnata, ma si limitano a mettere in discussione il merito della vertenza e la valutazione delle prove ad opera dei giudici di appello: questioni non ammissibili in sede di legittimità. I due motivi neppure contengono un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risultino i presupposti di cui sopra, come richiesto a pena di inammissibilità, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Nel terzo e quarto motivo, che denunciano violazioni di legge, le proposizioni formulate come quesiti di diritto sono inidonee allo scopo, perchè generiche, astratte e difficilmente comprensibili. Non enunciano la fattispecie da decidere; nè il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello, nè quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di enunciare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello di specie, attuando lo scopo a cui risponde la prescrizione di cui all’art. 366Jbis (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Anche qui la ricorrente rimette in questione per intero il merito della vertenza, prospettando questioni inammissibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ..

Il ricorso non riveste i requisiti di sostanza e di forma indispensabili per poter essere preso in esame in questa sede.

5.- Propongo che sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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