Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11428 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 15/06/2020), n.11428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 679-2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI N. 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO

IACOBUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BERNARDINO PASANISI;

– ricorrente –

contro

U.G.B., in proprio e n.q. di legale rappresentante pro

tempore della MONDIAL CIMA SAS in LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIA TRUNFIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7634/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 4/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 31 gennaio 2005 S.F. conveniva in giudizio l’agenzia immobiliare Mondial Cima s.a.s. di U.G.B. per sentire dichiarare l’inadempimento di quest’ultima rispetto alle obbligazioni assunte (il bene immobile, in relazione al quale S. aveva formulato una proposta d’acquisto, era stato promesso in vendita a terzi per un prezzo superiore a quello da egli offerto, quando invece l’agenzia Mondial Cima si era impegnata a comunicargli le eventuali superiori proposte), con conseguente risoluzione del contratto di mediazione per inadempimento oltre la condanna al risarcimento del danno; in subordine, l’attore chiedeva la condanna della convenuta a titolo di responsabilità extracontrattuale e, in via di ulteriore subordine, la condanna della stessa all’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c..

Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1428/2010, riteneva inesistente un contratto tra le partì, ma soltanto una proposta in assenza di prestazione di denaro, con conseguente impossibilità di individuare una lesione risarcibile, neppure sotto il profilo dell’art. 2041 c.c..

2. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Mondial Cima s.a.s., lamentando l’avvenuta “irrisoria” liquidazione delle spese di lite in proprio favore; parte appellata spiegava a sua volta appello incidentale per “1. Omessa ed erronea motivazione. Mancata declaratoria sulle eccezioni e sulle domande incidentali di controparte e compensazione delle spese di lite. 2. Risoluzione per inadempimento della odierna appellante in via principale del contratto di mediazione”

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 4 dicembre 2017, n. 7634, accoglieva l’appello principale, condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio per il maggiore importo di 18.426 Euro; rigettava invece l’appello incidentale.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione S.F.. Resiste con controricorso U.G.B., in proprio e in qualità di legale rappresentante della Mondial Cima s.a.s. in liquidazione.

Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. (quest’ultimo chiedendo, in particolare, il rimborso delle spese affrontate per resistere all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “nullità del procedimento in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., art. 111 Cost., art. 118 disp. att. c.p.c.”: il giudice d’appello avrebbe “del tutto trascurato di considerare il significato di tale capo di appello incidentale proposto dalla difesa del sig. S. dichiarandolo inammissibile”, in quanto la censura investiva il capo della sentenza che aveva regolato le spese in primo grado ponendole a carico dell’attore e solo a tale fine era stato dedotto che vi era stato implicito rigetto ovvero omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta in primo grado; doglianza rispetto alla quale il giudice d’appello ha omesso “di dare una motivazione vera e propria, limitandosi ad affermare un difetto di interesse che ovviamente non vi è”.

Il motivo è manifestamente infondato. Nell’atto di appello incidentale (v. la trascrizione alle pp. 14-15 del ricorso) il ricorrente anzitutto lamentava l’omessa pronuncia “nel merito delle domande (di risarcimento per danno esistenziale e per lite temeraria) proposte da Mondial Cima” e rispetto a tale contestazione il giudice d’appello ha correttamente affermato la mancanza di interesse del ricorrente. Il ricorrente poi chiedeva che, “nella denegata ipotesi in cui (il giudice d’appello) ritenga di non accogliere il successivo motivo di impugnazione”, fosse dichiarata la compensazione totale, o almeno parziale, delle spese di lite stante “la soccombenza, quanto meno parziale, della Mondial Cima”. A questo riguardo il giudice ha rigettato la doglianza: ha infatti deciso sulle spese di primo grado, confermando la (prevalente) soccombenza del ricorrente e anzi accogliendo al riguardo l’appello principale di Mondial Cima, condannandolo così ad una somma maggiore.

b) Il secondo motivo contesta “violazione di legge in relazione agli artt. 1759,1337,1175,1176 c.c., omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nullità del procedimento e violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 115 c.p.c., art. 111 Cost.”: la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe “palesemente incomprensibile e perplessa”, in quanto non spiegherebbe “in modo rispondente alla logica comune le ragioni per le quali il comportamento dell’agente immobiliare.. sia stato ritenuto corretto”, e si porrebbe in contrasto con gli artt. 1759,1337,1175 e 1176 c.c..

Il motivo – inammissibile laddove denuncia profili tra loro non compatibili (o la motivazione è incomprensibile ovvero si pone in contrasto con le disposizioni denunciate) e non sviluppati (in rubrica si contesta l’omesso esame di un fatto storico che poi non è indentificato) – è manifestamente infondato. Il giudice d’appello, con argomenti logici e comprensibili, ha ritenuto che l’obbligo dell’agenzia di mettere al corrente il proponente dell’esistenza di proposte provenienti da terzi più vantaggiose per il proprietario – obbligo che non discende dalle disposizioni dettate dal codice civile per la mediazione (in particolare, dall’art. 1759 c.c., che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta che il mediatore immobiliare sia “responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con l’ordinaria diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente”, così da ultimo Cass. 4415/2017) – non è stato nel caso concreto assunto dalla Mondial Cima.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza e comprende (cfr. la richiesta nella memoria) la fase ex art. 283 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, per la fase di legittimità, oltre ad Euro 1.000 per la fase ex art. 283 c.p.c..

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA