Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11427 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18227/2015 proposto da:

LOGI DI G.P. S.N.C., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’Avvocato STEFANIA CONTALDI, che

la rappresenta a difende unitamente all’Avvocato MARIO FOGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, e GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1037/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/01/2015 R.G.N. 909/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANIA CONTALDI;

udito l’Avvocato LORELLA FRASCONA’.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale che, per quel che qui rileva, aveva ritenuto infondata l’opposizione proposta dalla snc LOGI di G.P. alla cartella di pagamento con la quale l’Inail aveva chiesto il pagamento di premi per il periodo 2004/2009 in relazione all’attività lavorativa svolta dall’amministratore della società e socio G.P..

La Corte, richiamato del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, ha rilevato che pur non ravvisandosi l’obbligo assicurativo con riferimento all’attività di sovraintendenza esercitata dal G. nei confronti delle maestranze impiegate presso il cantiere dove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione di uno stabile di proprietà della società, sussisteva invece l’obbligo di pagamento dei premi per l’attività svolta dal G. di conduzione dell’autocarro aziendale per il trasporto di materiali e attrezzature necessarie all’attività del cantiere. La Corte ha osservato che tale attività, riconducibile ai fini istituzionali della società, era pacificamente espletata con il carattere dell’abitualità e dunque in via sistematica e non eccezionale e non era riconducibile all’attività imprenditoriale organizzativa propria dell’amministratore della società.

2. Avverso la sentenza ricorre la LOGI snc di P.G. con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inail. Equitalia Nord è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1 e 4.

Espone che egli era titolare di due macellerie situate vicino al fabbricato da ristrutturare e che si era limitato ad una presenza saltuaria sia per assistere ai lavori sia per la scelta delle finiture,sia per mettere a disposizione le attrezzature e i materiali.

Deduce che era onere dell’Inail provare la sussistenza dei presupposti per il pagamento dei premi e che l’Inail non aveva provato che il G. avesse svolto nel cantiere alcuna attività manuale retribuita riconducibile ad interventi edili o di impiantistica essendosi egli limitato ad acquistare i materiali, a noleggiare le attrezzature come da contratto; che egli si era limitato a svolgere prestazioni di carattere imprenditoriale ed organizzativo proprie della sua funzione di amministratore e cioè di organizzare il lavoro dell’impresa appaltatrice senza mai ingerirsi nell’attività di ristrutturazione edilizia, attività svolta dall’impresa appaltatrice.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. La corte ha accertato l’assidua e sistematica presenza del G., amministratore e legale rappresentante titolare di posizione assicurativa Inail, nel cantiere ove si stavano svolgendo i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della società. Ha affermato che il G. era impegnato in attività di sovraintendenza e coordinamento delle maestranze impiegate nei lavori e che, inoltre, svolgeva attività di conduzione dell’autocarro aziendale per il trasporto di materiale e attrezzature necessarie all’attività del cantiere. La Corte ha quindi ritenuto che per tale ultima profilo l’attività prestata dal G. era senz’altro riconducibile ai fini istituzionali della società e che, quale attività manuale, era soggetta all’obbligo assicurativo.

Il ricorrente formula censure con riferimento alla prova, ritenuta dalla Corte raggiunta,dello svolgimento di attività manuale da parte del G.. Tali censure, pur denunciandosi la violazione di legge, si risolvono in un’inammissibile richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice del gravame sollecitando questa Corte ad una rivisitazione del merito non consentita in questa sede. Ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. e plurimis, Cass. n. 16056 del 02/08/2016Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).

6. Quanto alla disciplina applicabile questa Corte ha già chiarito che la disposizione di cui al T.U. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 7, secondo cui sono ricompresi nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)”, ossia allorchè, “anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri”, deve interpretarsi nel senso che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, quando prestano attività lavorativa per lo scopo della società (c.d. dipendenza funzionale), sono assoggettati all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in due distinte ipotesi, rappresentate rispettivamente dallo svolgimento di attività lavorativa di tipo manuale ovvero dallo svolgimento, in modo permanente o avventizio, di attività non manuale (cioè intellettuale) di sovraintendenza al lavoro altrui, con la precisazione che, mentre in riferimento alla prima ipotesi l’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, con riguardo all’attività di sovraintendenza il suddetto obbligo sussiste solo nell’ipotesi in cui il relativo svolgimento avvenga in forma subordinata (Cass. nn. 5382 del 2002 e 8225 del 2003, n 24765).

7. Nella specie l’accertata prestazione di attività manuale impone la conferma della sentenza impugnata e l’obbligo del G. di pagare i premi richiesti

8. Per le premesse considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate a favore dell’Inail, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all’Inail le spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. n 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13,. comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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