Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11427 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 15/06/2020), n.11427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35206-2018 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTUCCI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TEO TIRELLI;

– ricorrente –

contro

VI.ED., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

187, presso lo studio dell’avvocato STEFANO AGAMENNONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO BARBIERI;

– controricorrente –

contro

D.V., G.M., G.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1428/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 9 ottobre 2014 V.R., proprietaria per la quota di 5/8 di un immobile sito in Portofino, conveniva in giudizio Vi.Ed., moglie del deceduto zio V.G. (proprietario della restante quota), chiedendo che venisse accertato che lo scritto olografo datato 17 giugno 2004 – in cui lo zio esprimeva la volontà “secondo cui ogni bene di mia proprietà debba essere considerato anche di proprietà di mia moglie Vi.Ed.” – non era un testamento olografo e che di conseguenza la successione di V.G. doveva essere considerata ab intestato, con eredi la moglie e le nipoti.

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 707/2016, respingeva la domanda relativa alla scrittura, che riteneva un valido testamento, e dichiarava Vi.Ed. unica erede, rimettendo la causa in istruttoria per procedere alle operazioni divisionali.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello V.R.. Con sentenza 24 settembre 2018, n. 1428, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione V.R.. Resiste con controricorso Edda Vi.. Gli intimati D.V., G.M. e G.V. non hanno proposto difese.

La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 587 c.c.”: la Corte d’appello avrebbe dovuto prima accertare se la scrittura del 2004 conteneva una valida manifestazione di volontà testamentaria e poi interpretare la detta volontà e ha invece obliterato il primo accertamento, direttamente passando al secondo.

b) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.”: la corretta applicazione dei canoni di ermeneutica previsti in materia contrattuale, pacificamente applicabili al testamento, doveva portare ad escludere che la scrittura potesse avere natura di testamento.

I due motivi, tra loro strettamente connessi, sono inammissibili.

Il primo motivo perchè non considera che il giudice d’appello ha accertato – con accertamento che è rimesso al giudice del merito e che, se motivato, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 8490/2012, citata dalla stessa ricorrente) – che nella scrittura il de cuius aveva espresso la volontà di disporre per il futuro dei suoi beni, volendo appunto che ogni suo bene divenisse di proprietà della moglie (v. in particolare p. 8 della sentenza impugnata); così che è inconferente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che afferma la non sufficienza, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, del riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c. e la necessità dell’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso (cfr. ancora Cass. 8490/2012).

Il secondo motivo è inammissibile perchè, offrendo una interpretazione alternativa della scrittura privata (quale manifestazione della volontà di estendere il regime della comunione legale a tutti i beni del disponente), si pone in contrasto con il costante orientamento di questa Corte secondo cui l’interpretazione accolta nella sentenza impugnata “non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così, ex multis, Cass. 28319/2017).

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 giugno 2020

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