Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11427 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13565/2011 proposto da:

MOTOSTAR S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato FELICIA D’AMICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato BRUNO NERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ENRICO MITTONI, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 185/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/02/2011 R.G.N. 907/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata in data 17/2/2011, ha rigettato l’appello proposto da Motostar s.r.l. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di opposizione proposta dalla stessa appellante contro il verbale ispettivo redatto dall’Inps il 13/11/2006 e con cui era stata accertata l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la Motostar s.r.l. e sei lavoratori;

la Corte territoriale ha condiviso il giudizio espresso dal primo giudice e ha ritenuto che i contratti di lavoro a progetto sottoscritti dai lavoratori erano privi del carattere della specificità, non essendo individuabile un progetto o programma al quale essi avessero offerto un apporto con reale autonomia;

la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, al quale ha resistito l’Inps depositando delega in calce alla copia del ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

per la connessione che li lega, i due motivi vanno affrontati congiuntamente, e sono entrambi infondati;

non sussiste la denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61;

con tale norma, nel testo vigente ratione temporis (ossia prima delle modifiche apportate al testo originario dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 e dai successivi provvedimenti legislativi, fino alla sua definitiva abrogazione ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 52, comma 1), il legislatore ha introdotto un nuovo tipo contrattuale, volto a disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative previste nell’art. 409 c.p.c., n. 3, prevedendone la stipulazione con un atto scritto, dal quale devono emergere la durata, determinata o determinabile, della collaborazione e la sua riconducibilità a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale, determinati dal committente ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. 25 giugno 2013, n. 15922 e 29 maggio 2013, n. 13394);

il successivo art. 62, prevede che il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere “ai fini della prova” tutta una serie di elementi, quali l’indicazione della durata (lett. a), la “indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto” (lett. b); il corrispettivo (lett. c); le forme di coordinamento del lavoratore al committente (lett. d); le eventuali misure per la tutela della salute (lett. e);

le parole progetto, programma di lavoro o fase di esso hanno la funzione di indicare segmenti specifici dell’attività organizzata dal committente, definiti sia sotto il profilo strutturale che temporale;

tale indicazione è essenziale in quanto l’attività affidata con il lavoro a progetto deve svolgersi in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato ed in coordinazione con l’organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale;

il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perchè l’interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato;

conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass., 19 aprile 2016, n. 7716), l’obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell’obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un’attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile;

in questa chiave interpretativa, la “specificità del progetto, programma o fase” diviene l’elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato;

la Corte territoriale ha fatto piana e corretta applicazione dei principi su richiamati, e ciò esclude che sia incorsa in violazione di legge: l’assunto della ricorrente, secondo cui la Corte avrebbe rigettato la domanda sul presupposto che le mansioni proprie di un rapporto di lavoro subordinato non possono formare oggetto di un contratto a progetto, non trova riscontro nella lettura della sentenza, la quale ha invece escluso l’esistenza dei rapporti come denunciati sulla base della genericità delle espressioni adoperate nei documenti contrattuali (“organizzazione”, “miglioramento”), dalle quali non è possibile desumere una volontà delle stesse diretta a individuare uno specifico progetto, o programma o fase di esso al quale il singolo lavoratore dovesse essere addetto con l’autonomia di esecuzione;

anche la denuncia di omessa e insufficiente motivazione è infondata alla luce del compiuto accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha posto in evidenza come i lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo erano gli addetti alle vendite, all’officina, alla contabilità e al magazzino; erano tenuti al rispetto dell’orario di lavoro e ad un obbligo di presenza; usavano i beni aziendali e percepivano una retribuzione fissa, operando sotto le direttive del titolare; essi, infine, erano gli unici dipendenti senza dei quali l’impresa non avrebbe potuto operare;

la Corte ha quindi escluso l’esistenza di uno specifico progetto o programma di lavoro idoneo a qualificare i rapporti come rapporti di lavoro a progetto sulla base di un complesso motivazionale articolato, cui ha puntualmente indicato le fonti di prova (dichiarazioni allegate ai verbali ispettivi e confermate in istruttoria, documenti contrattuali);

va peraltro precisato che la questione posta dalla controversia in esame non è quella di accertare quale sia stato il lavoro svolto dal lavoratore in difformità rispetto a quello indicato nel contratto, ma, più a monte, di valutare se l’attività specificata nel contratto di lavoro a progetto fosse inquadrabile nello schema legislativo del lavoro a progetto o fosse un lavoro di natura subordinata;

in questa prospettiva, è evidente la mancanza di decisività delle prove testimoniali indicate dalla ricorrente che non sarebbero state adeguatamente valutate dalla corte territoriale, giacchè è assorbente il giudizio della Corte territoriale circa la mancata previsione nel contratto di uno specifico progetto o programma di lavoro, la quale comporta ai sensi dell’art. 69, comma 1, D.Lgs. cit., la conversione automatica i rapporti di lavoro subordinato, non evitabile dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva (da ultimo, Cass. 17/08/2016, n. 17127; Cass. 21/06/2016, n. 12820);

in definitiva, il ricorso deve essere rigettato;

in applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, commisurate all’attività difensiva svolta dall’Inps che non ha depositato controricorso, devono essere poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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