Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11426 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11881/2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

COVECA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LILIANA MARIA AUSILIA BELLARDITA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 599/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 30/10/2014 R.G.N. 302/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato LORELLA FRASCONA’;

udito l’Avvocato ANTONIO IELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale con cui il primo giudice aveva accolto l’opposizione della soc Coveca avverso il verbale di accertamento del (OMISSIS) e del relativo certificato di variazione con cui l’Inail aveva rettificato la categoria tariffaria della società, dal settore industria a quello del terziario, in conformità alla classificazione disposta dall’Inps e ciò con effetto retroattivo dal giugno 2005, medesima data di classificazione Inps, determinando in Euro 26.166 i contributi dovuti.

La Corte ha osservato che la diversa classificazione non era dovuta a fatti imputabili alla società e che l’Inail aveva proceduto alla verifica della categoria attribuita dell’Inps solo nel 2009.

Ha rilevato inoltre, che la fattispecie doveva essere disciplinata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, sulla generale portata non retroattiva delle variazioni di classificazione dei datori di lavoro, norma di carattere superiore rispetto alla disciplina dettata dal D.M. 12 dicembre 2000.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inail con un unico articolato motivo. Resiste la Coveca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con un solo motivo l’Inail lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3 (norma delegata in forza del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 39,40 e 41), anche con riferimento alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8 ed alla L. n. 88 del 1989, art. 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la Corte di merito aveva ritenuto che il provvedimento di rettifica d’ufficio, ancorchè intervenuto in conformità all’inquadramento e alla classificazione delle imprese effettuata L. n. 88 del 1989, ex art. 49, non dovesse avere efficacia retroattiva.

Secondo il ricorrente il D.M. citato, pur essendo norma delegata, era dotato di rilevanza esterna ed era oggetto di esame diretto ed interpretazione da parte della Cassazione, esso pertanto non recedeva di fronte alla previsione della L. n. 335 del 1995, che si riferiva ai soli provvedimenti dell’Inps ed esigeva che l’inquadramento dell’Inail fosse reso uniforme a quello stabilito dall’Inps, in qualunque momento fosse venuta in evidenza una difformità.

4. Il ricorso è infondato.

5. Deve, infatti, confermarsi quanto già affermato da questa Corte secondo cui, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all’art. 11 preleggi, il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un’impresa a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al D.M. 12 dicembre 2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione (così Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 20907 del 2020).

6. Va qui ribadito (cfr. ord. n. 20907/2020) che contrari argomenti non possono desumersi dal D.M. 27 febbraio 2019, art. 7, comma 2, trattandosi di disposizione che, innovando rispetto al contenuto del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3, nella parte in cui individua nell’INPS l’autore del provvedimento adottato L. n. 88 del 1989, ex art. 49, risulta prima facie sprovvista della natura meramente ricognitiva argomentata dall’INAIL al fine di suffragare la richiesta di una rimeditazione dell’orientamento che questa Corte ha ormai consolidato rispetto all’art. 14, comma 3, cit..

7. Per le considerazioni, che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna dell’Inail a pagare le spese di causa.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna l’Inail a pagare le spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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