Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11426 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 15/06/2020), n.11426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34695-2018 proposto da:

M.L., M.M., M.F., M.P.,

M.G., M.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 118, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO FIORENTINO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO DI

MARTINO;

– ricorrenti –

contro

A.G., T.A., I.R.,

I.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOACCHINO MARESCA;

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 4500/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 2/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 16 gennaio 2003 M.P., M.C., M.F., M.G., M.L. e M.M. convenivano in giudizio I.R., A.G., I.G. e T.A., chiedendo che venisse accertata e dichiarata l’esistenza di una servitù di passaggio in favore del loro fondo e a carico di quello dei convenuti, “consacrata nel loro atto di acquisto”.

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, con sentenza dell’li febbraio 2013 accoglieva la domanda degli attori e dichiarava l’esistenza della servitù di passaggio a carico del fondo dei convenuti.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello I.R., A.G., I.G. e T.A..

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 2 novembre 2017, n. 4500, accoglieva il gravame e per l’effetto rigettava la domanda proposta dagli originari attori.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione M.P., M.C., M.F. e M.G..

Resistono con controricorso I.R., A.G., I.G. e T.A..

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi:

a) Il primo motivo denuncia “omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, violazione degli artt. 1061 e 1158 c.c.”: il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo, “oggetto delle difese svolte dalle parti e dell’espletata attività istruttoria”, dell’esistenza non da sempre del dislivello, che “non esisteva da sempre”.

b) Il secondo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1061 c.c.”: il denunciato omesso esame integrerebbe poi violazione degli articoli richiamati, in quanto i “riferimenti a carattere cronologico promananti dalle controparti – pur negati nella loro veridicità dai ricorrenti avrebbero dovuto fungere da dies ad quem in base al quale verificare il maturare del ventennio.

c) Il terzo fa valere “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.” per non avere il giudice d’appello ritenuto “come fatto acquisito al processo ed insuperabile perchè allegato e riconosciuto da controparte” che il dislivello tra i due tronconi del vialetto oggetto di servitù di passaggio risalisse al più al 1988.

I tre motivi, diretti verso la parte della sentenza che ha escluso l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, sono inammissibili in quanto, nel loro sviluppo, censurano non il mancato esame di un fatto storico e la violazione delle disposizioni richiamate, ma piuttosto la mancata indagine da parte del giudice di fatti, di cui non viene specificato quando sono stati allegati, e di cui in ogni caso i ricorrenti affermano di avere negato la veridicità.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 giugno 2020

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