Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11426 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4051/2011 proposto da:

PANAREA S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 58/B,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MACDONALD, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LUIGI CALIULO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/01/2010 R.G.N. 924/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Panarea S.r.l. ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 618 c.p.c., contro il precetto notificato dall’Inps per il pagamento di Euro 8.197,95 a titolo di contributi e accessori, sostenendo di aver stipulato una transazione con il legale dell’Inps per il pagamento di una minor somma, dilazionata in rate mensili;

il Tribunale adito ha rigettato l’opposizione e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 26 gennaio 2010, che ha ritenuto nulla la transazione posta a fondamento dell’opposizione per difetto di procura speciale da parte del difensore dell’Inps;

la Panarea S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, e l’Inps ha resistito con controricorso;

nelle more tra la notificazione del ricorso e l’udienza di discussione del 6/12/2016, è morto l’unico difensore della ricorrente, avvocato Alessandro Mac Donald, avvenuta il (OMISSIS), certificata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza;

è stata quindi disposta, con decreto del 7/10/2016,dal presidente titolare della sezione lavoro, la rinnovazione della notificazione dell’avviso di udienza alla parte personalmente presso la sua sede legale (in (OMISSIS)), che tuttavia non è andata a buon fine per il trasferimento della sede sociale in altro luogo;

l’avviso di udienza è stato quindi notificato alla parte presso la cancelleria di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

nel suo ricorso la parte lamenta una generica violazione di norme di diritto e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo che il privato cittadino non ha la possibilità di sapere se colui che si qualifica difensore dell’Inps abbia la necessaria procura a stipulare contratti a transigere; che le somme oggetto della transazione non riguardavano i contributi bensì le spese e gli accessori e che, pertanto, non erano indisponibili; che la Corte non aveva adeguatamente motivato sul punto;

i tre motivi, che si esaminano congiuntamente, sono inammissibili;

l’atto di transazione su cui la ricorrente fonda l’impugnazione non risulta trascritto nel ricorso, neppure nelle sue parti salienti, nè risulta depositato contestualmente al ricorso per cassazione, nè infine la parte fornisce precise indicazioni circa la sua attuale collocazione nei fascicoli d’ufficio o di parte delle precedenti fasi del giudizio;

tali omissioni si pongono in contrasto con il principio di specificità e autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione e violano le disposizioni previste dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), finalizzate a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. Sez. Un. 11/4/2012, n. 5698; Cass. Sez. Un. 3/11/2011, n. 22726);

dall’inammissibilità del ricorso e in applicazione del principio della soccombenza, consegue la condanna della parte al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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