Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11424 del 10/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2592-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCANTONIO BORELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA

D’AGOSTINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6649/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2010 R.G.N. 9116/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 16 gennaio 2010 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e G.C. nel periodo dal 10.8.1998 al 30.9.1998, in cui il termine al contratto era stato apposto, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26.11.1994, per la necessità di espletamento del servizio “in concomitanza di assenze per ferie per il periodo giugno-settembre”, ma in epoca successiva alla scadenza di detto contratto, da individuarsi al 31/12/1997, dichiarando che tra le parti intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 10.8.1998 e condannando la società al pagamento delle retribuzioni omesse a far data dalla costituzione in mora, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha opposto difese l’intimata con controricorso, in cui ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto il procedimento notificatorio è stato attivato in data 13 gennaio 2011 entrO l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, in conseguenza della circostanza che la notifica non era andata a buon fine per il trasferimento del destinatario, tempestivamente riattivato in data 7 febbraio 2011 (cfr. Cass. SS.UU. n. 14594 del 2016; Cass. n. 21726 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata);

che il primo motivo del ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CCNL 1994, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 1362 c.c. e ss., nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso del giudizio, è inammissibile perchè in unico contesto si censurano promiscuamente vizi connotati da irredimibile eterogeneità, senza che dall’illustrazione di essi sia possibile risalire a quale sia la doglianza prospettata (cfr. Cass. SS.UU. n. 9100 del 2015);

che con il secondo motivo la società censura la sentenza impugnata per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte territoriale non abbia rilevato che, “pur in assenza di una clausola espressa di ultrattività del contratto collettivo, la sua incontestata applicazione per la regolamentazione del rapporto oggetto di causa (di fatto protrattasi e mai interrotta) comporta necessariamente che al CCNL 1994 debba farsi riferimento sino all’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale, di fatto intervenuta l’11/1/2001”;

che tale mezzo di gravame è fondato per le ragioni già reiteratamente esposte da questa Corte in fattispecie analoghe (da ultimo v. Cass. n. 6765 e 7673 del 2016); che, infatti, con riferimento in particolare all’assunzione a termine per sostituire lavoratori in ferie, la contrattazione collettiva ha stabilito (art.8.2 del CCNL 1994) che “in attuazione di quanto specificamente previsto dalla L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, punto 1) che l’Ente potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine, oltre che nelle ipotesi già previste dalle leggi, nei seguenti casi: necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”; che con il successivo accordo dei 25 settembre 1997, nell’aggiungere l’ipotesi delle “esigenze eccezionali”, è stata confermata la volontà congiunta delle parti stipulanti di ritenere ancora legittimamente operanti le altre ipotesi, tra cui quella dell’assenza per ferie, previste dall’art. 8 citato; che tale volontà ha trovato conferma nell’accordo del 27 aprile 1998, che ha esteso al mese di maggio, limitatamente all’anno 1998, il periodo di ferie di cui all’art. 8 del CCNL del 1994, (inizialmente fissato al periodo giugno – settembre); che l’operata estensione dimostra l’implicito riconoscimento dell’operatività dell’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie anche per i successivi mesi estivi del 1998 e per i successivi periodi feriali, a prescindere da ulteriori accordi autorizzatori, non essendo previsti altri limiti temporali; che pertanto l’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie ha conservato la propria vigenza anche dopo la data (31 dicembre 1997) di scadenza del c.c.n.l. 26 novembre 1994, ed è rimasta pienamente applicabile, anche per i periodi feriali successivi, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo avvenuta nel gennaio 2001; che tale contratto, laddove all’art. 25 ha reiterato la previsione della possibilità di stipulare contratti a termine per la “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, ha confermato il perdurare della volontà delle parti collettive di autorizzare tale causale, che resta quindi in definitiva operante in virtù della L. n. 56 del 1987, art. 23sino alla scadenza del CCNL del 2001 (e cioè al 31.12.2001), ai sensi della norma transitoria contenuta nell’art. 11 del d. Igs. n. 368 del 2001 (v. ancora in proposito Cass. n. 654 del 2015, n. 2734 del 2015, Cass. ord. n. 6097 del 2014);

che, pertanto, respinto il primo motivo di ricorso, deve essere accolto il secondo, assorbita ogni altra questione relativa al risarcimento del danno, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi di diritto e che provvederà altresì sulle spese del giudizio.

PQM

La Corte respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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