Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11423 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. un., 30/04/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 30/04/2021), n.11423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2905/2020 proposto da:

TENNACOLA s.p.a., in persona del presidente c.d.a. e l.r.p.t. e

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 AATO MARCHE CENTRO SUD

(AAT04), in persona del presidente l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Leonardo Filippucci, avvleonardofilippucci.puntopec.it, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Stefania Pazzaglia, in Roma, piazza

dell’Orologio n. 7, christof.baumgartner.pec.it, come da procura in

calce all’atto;

contro

REGIONE MARCHE, in persona del presidente p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Pasquale De Bellis, avv.pasquale.debellis.legalmail.it,

dell’Avvocatura interna, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Andrea Del Vecchio, andreadelvecchiol.ordineavvocatiroma.org, in

Roma, viale Giulio Cesare n. 71, come da procura in calce all’atto;

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, in persona del l.r.p.t., rappr e

dif. ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui

uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza Tribunale Superiore delle Acque

Pubbliche 16.10.2019, n. 196/2019;

vista la memoria dei ricorrenti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.4.2021 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società TENNACOLA p.a. (TENNACOLA) e l’AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 AATO MARCHE CENTRO SUD (AATO) impugnano la sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) che ha rigettato il loro ricorso per l’annullamento del d.d. Regione Marche 13 aprile 2017, n. 15 esprimente giudizio negativo di compatibilità ambientale (VIA) in sede di richiesta di rinnovo della concessione di piccola derivazione di acque ad uso idropotabile dalle sorgenti del fiume (OMISSIS), quale accompagnata da istanza di captazione per un raddoppio del prelievo, con relativa opera in favore dell’acquedotto del Tennacola;

2. ha premesso la sentenza impugnata che: a) la Regione Marche, dopo il trasferimento delle funzioni ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, rilasciava al predetto acquedotto consorziale una concessione trentennale di piccola derivazione per incrementare l’alimentazione “nei periodi di magra”, prevedendo – secondo il disciplinare del 1985 – una captazione di 95 l/s, nonchè appositi misuratori, laddove la società Tennacola realizzava un’opera idonea al prelievo fino a 200 l/s e non installando strumenti rilevatori del flusso, chiedendo invece, nel 2006, una concessione in sanatoria ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 6, con incremento della portata sino a 190 l/s; b) il procedimento in sanatoria veniva sospeso dalla Regione, in conseguenza di nota del Demanio idrico del 23.10.2006, in attesa della elaborazione ed operatività del nuovo PRGRA, conservando l’utilizzazione in essere dell’acqua pubblica; c) Tennacola, prima della scadenza trentennale (1.1.2011) chiedeva così alla Regione il rinnovo con concessione altresì della maggiore predetta portata, cui seguiva la attivazione della VIA su comunicazione del Demanio idrico, essendo la derivazione collocata nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, area naturale protetta, oltre che in zone parimenti oggetto di tutela; d) nel corso dell’istruttoria, l’Autorità di Bacino regionale segnalava che la captazione aveva prodotto una “significativa riduzione delle portate, nell’alto tratto del fiume (OMISSIS)”, così facendo perdere le caratteristiche idrauliche di un corso d’acqua perenne per un tratto di 400500 mt; e) a seguito di un sopralluogo nell’area di captazione, venivano accertati la scomparsa di acque superficiali (zone umide – polle sorgentizie), in particolare la mancanza di acque effettivamente in tratto di alveo fino a 1.100 m s.l.m., per il quale il PTA aveva fissato un DMV (deflusso minimo vitale) di 50 l/s, oltre all’assenza dei previsti misuratori di portata; f) l’Ente Parco dava così il proprio nulla osta all’opera, accompagnandola però a prescrizioni, quali una media annuale di derivazione concedibile di 160 l/s ed un picco di portata dell’impianto di non oltre 190 l/s, con indice DMV ancora di 50 l/s; g) Tennacola e AATO4 impugnavano tale nulla osta condizionato, cui seguiva pronuncia d’improcedibilità del TSAP 24.5.2017, n. 111, essendo nel frattempo intervenuto il d.d. reg. 13 aprile 2017 recante giudizio negativo di compatibilità ambientale, l’atto poi oggetto della pronuncia ora impugnata; h) dopo nota critica dell’Autorità di Bacino regionale, riflettente le stesse condizionalità dell’Ente Parco, la Regione Marche ha espresso alfine il predetto giudizio negativo di VIA, esteso sia alla richiesta di concessione derivativa di altri 95 l/s, sia al rinnovo di quella precedente, già data per la stessa misura e scaduta, aggiungendo in motivazione, oltre ai riscontri del citato sopralluogo, svariate carenze relative a misurazione della portata presa e restituita, valutazioni di interazione tra derivazione e aree circostanti e a valle, misure di compensazione e mitigazione, piano di monitoraggio ambientale, soluzioni alternative, incidenza su specie protette;

3. il TSAP, esaminando i cinque motivi di ricorso (per violazione di legge ed eccesso di potere), ha ritenuto, a suffragio della relativa infondatezza, che: a) alcuna sanatoria poteva dirsi sorta per via della consistenza materiale del manufatto di captazione, idoneo per portata fino a 200 l/s, nemmeno sulla base del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 6, così da dover considerare – come invocato dai ricorrenti – l’istanza di Tennacola un mero rinnovo per quella reale portata, senza dunque bisogno di VIA e comunque, in caso contrario, dovendo ricorrersi a questione interpretativa da sottoporre alla CGUE, poichè il prelievo idrico accordato era circoscritto a 95 l/s, essendo mere circostanze di fatto sia l’opera di captazione, sia la derivazione reale per il doppio e da decenni, e in ogni caso non risultando concluso alcun procedimento di sanatoria, anzi risultando esso sospeso, in relazione ad un nuovo PRGRA adottato con Delib. giuntale del 2014 ma non approvato dall’assemblea a nulla rilevando altresì il pagamento del canone per l’uso; b) trattandosi dunque di domanda per incremento significativo della captazione, era necessario il rilascio di VIA, ciò anche a prescindere dal ben possibile rifacimento di istruttoria e giudizio da parte della P.A., pure in caso di mero rinnovo di concessione, tenuto conto delle nuove esigenze di tutela, con assoggettamento a nulla osta del Parco per via del riscontro di situazione di fatto nel frattempo mutata, conseguendone la non pertinenza del rinvio alla CGUE, oltre che in ragione della ricorribilità alle Sezioni Unite della pronuncia del TSAP; c) il giudizio di compatibilità ambientale, per quanto fondato su oggettivi criteri di misurazione, si connetteva ad un apprezzamento, riservato all’ente regionale, degli interessi pubblici coinvolti in relazione all’opera da eseguire, dunque in un contesto di intensa discrezionalità amministrativa, sindacabile avanti al G.A. solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, mentre le valutazioni tecniche condotte in sede di VIA avevano fondato il contestato diniego, già sull’assunto che le opere in origine assentite erano di fatto state realizzate per una captazione raddoppiata; d) a sua volta l’atto regionale impugnato si reggeva su molteplici ragioni, anche autonome tra loro, tutte peraltro imperniate sugli esiti del sopralluogo effettuato da cui constava la mancanza di misuratori di portata, nella galleria di captazione e a valle (dunque in violazione del disciplinare del 1985), la sussistenza di un manufatto per il “rilascio del troppo pieno” (ove la portata superi i 190 l/s), il prosciugamento dell’alveo fluviale nel dislivello tra captazione e sezione inferiore di 75 m s.l.m., con scomparsa delle acque superficiali e alterazione dell’ecosistema, mentre l’eccesso risalente di prelievo, non sanato, violava altresì il PTA (piano di tutela delle acque), per il calcolo di deflusso (DMV) a valle; e) nemmeno vi era contraddizione rispetto al piano regolatore degli acquedotti, non ancora strumento definitivo di pianificazione delle acque pubbliche ovvero alle condizionalità del nulla osta dell’Ente Parco, ben potendo la Regione adottare una Delibera più restrittiva, mentre i misuratori di portata erano assenti all’interno dell’impianto di captazione a poco rilevando che fossero stati allestiti da Tennacola ad alcuni km dalla sorgente, infine mancando ogni contrasto con il parere dell’Autorità di bacìno ove era stata prevista una sperimentazione, ben rinnovabile in sede di procedura VIA; f) non sussisteva alcuna violazione della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, posto che l’istruttoria era stata condotta, a cominciare dal fondamentale sopralluogo, in contraddittorio fra Regione e Tennacola, conseguendone l’inutilità di un preavviso di diniego e potendo applicarsi l’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo L. cit., ove si esclude l’annullamento dell’atto amministrativo per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento se la P.A. dimostri che il contenuto non sarebbe stato diverso da quello adottato; g) la censura avverso il nulla osta con prescrizione dell’Ente Parco, su cui TSAP n. 11 del 2017 si era espresso in termini di improcedibilità, per quanto riproposta con rinvio ai motivi del previo ricorso deciso come detto, non assolveva al requisito della specificità dell’impugnazione, trattandosi di riferimento all’atto introduttivo di giudizio comunque diverso;

4. il ricorso è su sei motivi, poi illustrato con memoria; ad esso resistono con controricorso la Regione Marche e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. nel primo motivo si contesta, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per difetto di motivazione, la negata sussistenza di una sanatoria della concessione di derivazione idrica, già intervenuta ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 6, dunque assumendo la violazione di tale norma da parte del TSAP, posto che la variazione della portata da 95 a 190 l/s era già nei fatti, conseguendone la natura di mero rinnovo della istanza e la non necessità di alcuna VIA, essendo irrilevante il richiamo alla non approvazione definitiva del piano regionale, posto che lo stesso ufficio dell’ente regionale si era espresso, nel relativo progetto, a favore del mantenimento dell’utilizzo come avvenuto sin dall’esordio della concessione;

2. con il secondo motivo è invocata la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 6, oltre che del titolo III della parte II del medesimo, nonchè degli artt. 2 lett. a) e c) e 2 par. 1 Direttiva n. 2011/92/UE, con rimessione eventuale alla Corte di Giustizia, avendo errato la sentenza nel non considerare che, trattandosi di mero rinnovo della concessione, non era necessario il ricorso ad alcuna VIA, apparendo meritevole di riconsiderazione anche il fondamento della giurisprudenza costituzionale che, in contrasto con la predetta Direttiva, ha negato a regioni e province autonome il potere di derogare all’obbligo di VIA in sede di rinnovo delle concessioni, laddove invece la disposizione Eurounitaria lo prevede solo per progetti, cioè interventi di mutamento della realtà fisica di un sito;

3. il terzo motivo espone un vizio di motivazione, dedotto come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.pc.., comma 1, n. 4, censurando ognuna delle ragioni poste a diniego della VIA, il cui superamento anche individuale implica la riedizione dell’esercizio del potere amministrativo, in particolare avendo riguardo a silenzio della sentenza sul punto della distinzione tra istruttoria (funzionale al giudizio di compatibilità ambientale) e piano di monitoraggio (che la segue), misurazione delle portate (contestata, anche per la illogica collocazione, imposta a monte), alterazione dell’habitat (estranea agli scopi della VIA e dubitata), alternative fonti di approvvigionamento idrico (di competenza regionale e non del concessionario), misure di compensazione e mitigazione ambientali (ben compatibili con una VIA positiva e condizionale e non con il suo diniego);

4. il quarto motivo enuncia ancora la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di motivazione, avendo il TSAP eluso l’errato riferimento dell’atto regionale al parere dell’Autorità di bacino, che non era negativo, esprimendosi per una fase sperimentale al cui esito rinviare soluzioni integrative per nuove sorgenti o correzioni della derivazione, intanto da rilasciare per 190 l/s;

5. con il quinto motivo si deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis e art. 21 octies, comma 2, avendo il TSAP erroneamente ritenuto che, pur in difetto di comunicazione preventiva delle ragioni della negativa VIA, potesse confermarsi la correttezza del giudizio di incompatibilità ambientale regionale, essendo invece irrilevante il supposto contraddittorio espletato, perchè non collegato ad alcuna anticipazione della predetta valutazione e indimostrato che il contenuto del provvedimento, nonostante l’omissione, sarebbe stato identico, peraltro con invocazione di una norma dubitata di coerenza costituzionale rispetto agli artt. 24,97 e 113, nonchè art. 117 Cost.;

6. con il sesto motivo i ricorrenti, richiamando la pregressa impugnazione del decreto direttoriale dell’Ente Parco, poi culminato in una pronuncia di improcedibilità del TSAP, invocano la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 187 e 208, in relazione al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 40, così censurando il giudizio di non specificità del ricorso originario, posto che nell’impugnazione non sussisteva alcuna indeterminatezza dell’oggetto ai sensi delle norme del c.p.c., le uniche rilevanti, tali comunque da non sanzionare d’inammissibilità il rinvio per relationem operato;

7. il primo e secondo motivo, da trattare in via congiunta perchè connessi, sono infondati alla luce dei principi Eurounitari e domestici di precauzione e azione preventiva; con le censure i ricorrenti sostanzialmente contestano – pur invocandone l’assenza – la motivazione con cui il TSAP ha dato atto che, com’è pacifico in atti, Tennacola, da un canto, aveva costruito opere idonee ad una captazione idrica pari a circa il doppio di quella assentita, di fatto inoltre avvalendosi di tale possibilità tecnica e così procedendo, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 6, poi sopravvenuto, a rivolgere formale ed inequivoca istanza di sanatoria, mai accolta; d’altro canto, secondo la sentenza, l’ente regionale non aveva concluso il procedimento di sanatoria, sospendendolo in attesa dell’elaborazione del nuovo piano regionale delle acque pubbliche e senza che la prosecuzione del prelievo, permessa dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17, comma 3, in una al pagamento del canone per l’uso effettuato, implicasse – conformemente proprio alla univoca previsione introdotta con il citato comma 6 l’esaurimento positivo del predetto procedimento;

8. appare così corretto il riscontro, da parte del TSAP, che la precedente istanza di rinnovo della concessione originaria, quale proposta da Tennacola nell’imminenza della scadenza trentennale, non poteva qualificarsi che innovativa, implicando – alla stregua di circostanza storica priva di contestazioni – un aumento considerevole della portata idrica prelevabile (da 95 l/s a 190 l/s) rispetto alla concessione rilasciata nel 1985 e al contempo pienamente giustificandosi la legittimità dell’apertura, ad opera della Regione Marche, del procedimento per la valutazione dell’impatto ambientale; sul primo punto, già queste Sezioni Unite hanno ritenuto che “la variante di derivazione di acque pubbliche, che abbia natura sostanziale, è parificata, ai fini autorizzatori, alla nuova concessione di derivazione” (Cass. s.u. 12615/2012), principio correttamente pertinente alla fattispecie, in derivazione logica dal mero raffronto tra l’oggetto della prima autorizzazione e il raddoppio cui mirava la successiva; al contempo, opera in tema – con riguardo al secondo punto – il principio per cui “nell’ambito del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche è prevista l’obbligatoria apertura di un sub procedimento per la valutazione dell’impatto ambientale, la cui conclusione, se positiva, consente la prosecuzione e l’eventuale esito favorevole di quello principale, mentre, ove negativa, preclude l’accoglimento della domanda del richiedente, dovendosi ritenere che detti procedimenti perseguono interessi pubblici differenti” (Cass. s.u. 16039/2010);

9. è infondato altresì il profilo che, muovendo dalla assunta identità dell’ufficio regionale preposto sia alla redazione del progetto di PRAR, sia alla pronuncia sulla domanda di sanatoria, esigerebbe di conferire rilievo alla valutazione positiva, espressa nella prima veste, al perdurante utilizzo della derivazione e proprio con la portata di 190 l/s; va invero considerato che la dedotta contraddittorietà è solo apparente, poichè, per un verso, i procedimenti afferenti alla rispettive citate due attività corrispondono a competenze amministrative non sovrapponibili e, per altro, non appare idoneamente censurata la puntuale ratio decidendi che ha valorizzato l’incompletezza dell’iter volto a concludere il predetto piano, mai in realtà approvato dall’assemblea legislativa marchigiana, dunque non potendosi predicare siccome formata la volontà dell’ente regionale;

10. la motivata qualificazione della istanza di Tennacola quale domanda di ampliamento e reale variazione della concessione di derivazione idrica scaduta, e non mero rinnovo, determina altresì l’assorbimento di un primo profilo della seconda doglianza, in particolare divenendo irrilevante la sollecitata disamina di compatibilità con la Direttiva 2011/92/UE della stessa giurisprudenza costituzionale laddove essa – nelle pronunce nn. 1 del 2010 e 114 del 2012 – ha ritenuto non derogabile, da parte di regioni e province autonome, l’obbligo della VIA anche in sede di rinnovo delle concessioni;

11. il secondo profilo, per il quale il confronto con il quadro Eurounitario renderebbe inutile o comunque non consentita la valutazione d’impatto ambientale, ancorchè imposta dalla legislazione statale, in virtù di uno stato di fatto (opere di captazione e adduzione idrica) che non altererebbe la “realtà fisica del sito”, è a sua volta inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale, come premesso, nel respingere l’impugnazione dell’atto amministrativo dirigenziale del 2017, ha assecondato l’operato dell’ente regionale volto a riscontrare la VIA proprio per lo stato di fatto instaurato da Tennacola e al di fuori dell’assentimento originario; innanzitutto, come ricordato in Cass. s.u. 4848/2021 e 7839/2020 la lettera dell’art. 267, comma 3, TFUE solo ad un primo sguardo “potrebbe indurre a ritenere tale giudice “tenuto” al rinvio”, posto che “non ricorre in materia alcun automatismo ed invece vi è affermata l’esigenza di un vaglio della relativa necessità da parte del giudice stesso, proprio “per evitarne gli abusi” (così anche Cass. s.u. 20701/2013), in conformità ad un precetto selettivo ben precisato dalla stessa Corte di giustizia dell’Unione Europea, nonchè rapportabile al canone dell’acte clair (sentenza del 28 luglio 2016, Association France Nature Environnement, C379/15)”;

12. in secondo luogo, la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 stabilisce invero all’art. 1 l’applicazione della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo, precisando che si intende per “progetto”: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, nonchè, per quanto qui di rilievo, altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo (par. 2); sul punto CGUE 9 settembre 2020 in causa C-254/2019 (Friends of the Irish Environment Ltd), richiamata la duplice nozione di progetto (e sia pur in una vicenda di opere e lavori di costruzione), ha statuito che, ove le attività in un primo tempo autorizzate non siano iniziate e l’autorizzazione stessa sia nel frattempo divenuta “inefficace”, nozione cui ben appare estendibile anche il domestico esaurimento temporale di una concessione, la stessa Direttiva VIA impone la valutazione del contesto ambientale e delle conoscenze scientifiche secondo le rispettive evoluzioni nel frattempo maturate, non potendosi l’autorità arrestare alle eventuali valutazioni anteriori, ove sia investita anche di una sola istanza di “proroga”, se non quando sia escluso “un rischio di impatto significativo su un sito protetto”, vale a dire allorchè i riscontri iniziali “contengono conclusioni complete, precise e definitive atte a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e a condizione che i dati ambientali e scientifici pertinenti non siano mutati, che il progetto non sia stato modificato”; la fattispecie, per come accertata dal TSAP, pone in evidenza dunque l’irrilevanza, anche per questa via, della invocata distinzione e così giustifica, in ogni caso, la sottoposizione dell’istanza di proroga, per come corroborata dai dati ambientali e di svolgimento in concreto della derivazione, ad una valutazione completa dell’intero progetto di prelievo idrico;

13. a sua volta la giurisprudenza costituzionale ha sancito la

primarietà del principio posto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 8, che stabilisce la temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, riconoscendo che sussiste “sulle acque minerali e termali un concorso di competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l’utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela ambientale o conservazione del bene stesso. La previsione di legge statale si giustifica quale livello adeguato e non riducibile in materia di tutela dell’ambiente, che funge da limite alla legislazione regionale. Ciò anche in ragione della incidenza che esso può avere ai fini della VIA, ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato, di cui dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s)” (Corte Cost. n. 1 del 2010); parimenti, si è ulteriormente dato atto che la citata VIA, in quanto “istituto teso a disciplinare i procedimenti che verificano l’impatto ambientale”, rientra a pieno titolo nella competenza esclusiva statale indicata dall’art. 117 Cost., comma 2, lett. s), escludendo di regola competenze regionali, così che “l’ambiente viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata pur sempre nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente” (Corte Cost. 147/2019), derivandone che, “ai fini della declaratoria di illegittimità costituzionale, infatti, ciò che rileva è l’intervento peggiorativo, in deroga, della Regione nell’ambito riservato all’esclusiva competenza statale in materia ambientale” (Corte Cost. 66/2018);

14. per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela dell’ambiente non è dunque invero configurabile come una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, posto che essa “investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze” costituendo l’ambiente un valore anche costituzionalmente protetto che, “in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando però allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale. In tal caso, la disciplina statale viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza” (Corte Cost. 198/2018), salva la menzionata facoltà di adozione di norme di “tutela ambientale più elevata nell’esercizio di quelle che concorrano con quella dell’ambiente”; può conclusivamente riepilogarsi la coerenza della decisione TSAP con il principio di precauzione sancito dall’ordinamento Eurounitario in materia ambientale – del quale costituisce infatti applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis, come sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 3, poichè, in quanto “sovraordinato al diritto interno, comporta l’obbligo generale per gli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere il risultato prescritto da una direttiva” (Cass. s.u. 33538/2018);

15. i motivi terzo e quarto sono inammissibili; nelle indicate censure, gli stessi ricorrenti assumono di non condividere (pag. 16) la valenza assorbente, ai fini del diniego della VIA, propria di ciascuna delle circostanze esplicitamente presupposte nell’atto regionale e a propria volta replicate, nel loro quadro unitario di documentata carenza e difformità rispetto ai parametri normativi della concessione già assentita e al rispetto dello stato naturalistico dei luoghi, altresì dalla sentenza del TSAP;

16. la conseguente inammissibilità si correla allora ad una sostanziale erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, permettendo in questa sede di ribadire che il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – cioè la violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – risulta segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 24155/2017; Cass. 7394/2010); i ricorrenti, per ciascuno dei profili considerati, sostanzialmente si dolgono della sentenza in ragione di una non condivisa valutazione degli elementi istruttori in atti, invocando un alternativo rilievo a situazioni fattuali – la mancanza o contestata collocazione dei misuratori di portata idrica, il manufatto a valle per il rilascio del troppo pieno, la scomparsa delle acque superficiali e la storica esistenza e qualificazione in habitat naturale delle stesse, il prelievo abusivo della captazione praticata in eccesso – che sono da ritenersi esterne alla esatta interpretazione delle norme di legge e financo al riscontro di una omessa motivazione, involgendo piuttosto la tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 15604/2007, 13066/2007, Cass. s.u. 8053/2014);

17. va data dunque continuità all’indirizzo, già espresso ed aggiornato da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 67 del 2016, per cui la decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, soggetta ratione temporis al D.Lgs. n. 40 del 2006 e quindi ricorribile in cassazione a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è impugnabile per vizio di motivazione solo qualora l’anomalia denunciata rilevi ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, ove tale ultimo disposto sia anch’esso applicabile (già per Cass. s.u. 28547/2008, e così Cass. s.u. 616/2019, 16983/2019, 5422/2021); lungi, infatti, dal ricorrere una mancanza materiale di motivazione o una motivazione apparente, il ricorso non denuncia l’omesso esame di alcun fatto empirico decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, indulgendo, piuttosto, sulla formulazione di censure di insufficienza della motivazione e di difetto di valorizzazione dell’istruzione probatoria, che non possono, come detto, trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. s.u. 19020/2019, 19229/2019, 7214/2020);

18. nè sorte diversa rinviene la doglianza, frammista al vizio di motivazione e tracciata censurando gli oneri di indicazione assunti a carico del richiedente la concessione, in punto di rappresentazione delle alternative di approvvigionamento idrico e di sperimentazione preventiva rispetto alla VIA; i corrispondenti motivi non tengono conto sia della natura chiaramente condizionale del parere espresso anche dall’Autorità di bacino, sia della latitudine degli oneri che, in materia, la Corte di Giustizia ha chiarito, precisando che nella valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati per la Direttiva 2011/92/UE le relative norme (artt. 4 e 5) vanno interpretate “nel senso che impongono al committente di fornire informazioni che esaminino esplicitamente l’impatto significativo del suo progetto su tutte le specie individuate nella dichiarazione fornita in applicazione di tali disposizioni” così che “il committente deve fornire informazioni relative all’impatto ambientale tanto della soluzione prescelta quanto di ciascuna delle principali alternative da lui prese in esame, nonchè le ragioni della sua scelta, sotto il profilo, perlomeno, del loro impatto sull’ambiente, anche in caso di rigetto, in una fase iniziale, di tale alternativa” (CGUE 7 novembre 2018, in C-461/17, Brian Holohan); il principio, manifestamente, esclude in radice ogni diverso canone che imponga programmaticamente di ricorrere alla sperimentazione, come genericamente invocato in ricorso, solo posteriormente alla conseguita autorizzazione;

19. il quinto motivo è infondato; il ricorso degrada in modo generico la duplice ratio decidendi con cui la sentenza ha negato che, nell’iter formativo della VIA, fosse mancato il contraddittorio, posto che esso non solo aveva costituito il modus operandi del confronto tecnico fra le parti condotto in loco, ma altresì ricorreva la dimostrata inutilità del preavviso di diniego lamentato in funzione del provvedimento negativo, secondo motivazione non ulteriormente censurabile in questa sede (Cass. s.u. 8053/2014) e che si è ampiamente confrontata proprio con le prescrizioni condizionali già qualificanti il parere dell’Ente Parco, per come anticipato agli istanti; soccorre in tema il principio per cui “l’annullabilità di un provvedimento amministrativo per la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, prescritto dalla L. n. 241 del 1990, art. 7, è esclusa: a) quanto ai provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione delle altre norme del procedimento, nel caso di evidenza della inidoneità dell’intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; b) quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte della P.A. che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati” (Cass. s.u. 20680/2018, Cass. s.u. 28220/2018 e Cass. 11083/2020);

20. anche la sollecitazione volta alla remissione alla Corte costituzionale di un dubbio di conformità alla Costituzione con i menzionati riferimenti normativi appare priva di fondamento; essa infatti risulta articolata in modo del tutto generico, limitandosi oltre tutto a riportare un passaggio della ordinanza Corte Cost. n. 92 del 2015 che, più semplicemente, enuncia l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo, tema la cui relazione con la censura appare priva di idonea illustrazione critica; sia la citata pronuncia, sia la successiva Corte Cost. n. 58 del 2017, nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2, primo periodo (nel testo ratione temporis vigente, dunque anteriore alle modifiche del D.L. n. 16 luglio 2020, n. 76, art. 12, comma 1, lett. i), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), hanno infatti meramente conferito rilievo alla mancata considerazione, nella prospettazione operata dal remittente, dell’orientamento secondo cui il difetto di motivazione non può essere assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma costituendo, appunto, la motivazione l’essenza stessa del legittimo esercizio del provvedimento amministrativo; mentre, nella fattispecie, la dedotta violazione riguarda all’opposto proprio un supposto ed in realtà ininfluente vizio del procedimento;

21. il sesto motivo è inammissibile, laddove si censura il rilevato dovere di specificazione impugnatoria quale non rispettato, avanti al TSAP, avendo i ricorrenti fatto mero rinvio per relationem ad un proprio precedente ricorso, proposto avverso l’emissione, ad opera dell’Ente Parco, di un nulla osta condizionale, il cui esito, all’epoca, risultava sconosciuto e che in prosieguo sarebbe culminato nella ricordata pronuncia d’improcedibilità n. 111 del 2107 dello stesso TSAP; in realtà, l’obbligo di enunciazione di specifici motivi di ricorso appartiene alla impugnazione che la parte faccia valere, come nella specie, altresì avanti al TSAP adito in unico grado, trovando applicazione la prescrizione dell’art. 40, comma 1, lett. c), d) ed e) del vigente codice del processo amministrativo;

22. invero Cass. s.u. 24146/2017 ha statuito che in tema di procedimento dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche, “per i giudizi di tipo impugnatorio ed in unico grado di merito, previsti dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, l’art. 208 dello stesso R.D. richiama, con rinvio formale o non recettizio, le norme del titolo III, capo II, del T.U. n. 1054 del 1924, sicchè, nel caso in cui in pendenza del processo sopravvenga un difetto di interesse delle parti alla decisione, trova applicazione l’art. 35, comma 1, lett. c) del vigente c.p.a., in base al quale il giudice dichiara, anche d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso e non la cessazione della materia del contendere”; il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, citato art. 208 (Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), sebbene per il procedimento dinanzi ai tribunali regionali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche disponga in generale l’applicabilità delle norme del codice di procedura civile, per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del titolo quarto del medesimo testo unico, mediante un rinvio di tipo formale (e dunque non recettizio) alla fonte di produzione, proprio per i ricorsi previsti nell’art. 143 cit. T.U. richiama, invece, le (originarie) norme sul Consiglio di Stato, così permettendo il riscontro degli istituti dell’attuale processo amministrativo;

23. va inoltre osservato che lo stesso motivo è inammissibile anche

nella parte in cui, evitando di confrontarsi non solo con la citata disposizione del c.p.a. – che impone nell’atto c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l’indicazione dei mezzi di prova ma altresì con l’omologo principio dettato in tema di appello all’art. 342 c.p.c., opera un inconferente richiamo all’art. 163 c.p.c., privo di enunciazione delle ragioni di accostamento alla norma e, come tale, elusivo del canone di specificità proprio del sistema impugnatorio;

il ricorso va conclusivamente rigettato; vi è luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come meglio da dispositivo; sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 7.000, nonchè Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge in favore di ciascuno dei controricorrenti; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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