Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11423 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. I, 24/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 24/05/2011), n.11423
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE;
– ricorrente –
contro
Q.C., P.G.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,
depositata il 19/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
mancata integrazione del contraddittorio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, con ricorso notificato il 15 dicembre 2005, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti di Q.C. e dell’Avvocato G. P., l’ordinanza dello stesso Tribunale, in composizione monocratica, depositato in data 19 ottobre 2005, con il quale il Tribunale aveva respinto l’opposizione del ricorrente, proposta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170, avverso il decreto del medesimo Tribunale, depositato in data 22 febbraio 2005, di liquidazione degli onorari a favore dell’avv. P., quale difensore di fiducia della imputata Q., ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’11 giugno 2002;
che Q.C. e l’Avvocato P.G., benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti nè hanno svolto attività difensiva;
che, con ordinanza del 17 dicembre 2007-8 gennaio 2008, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza;
che tale ordinanza è stata notificata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere in data 25 gennaio 2008;
che il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in violazione della menzionata ordinanza di questa Corte del 17 dicembre 2007-8 gennaio 2008;
che a tale inottemperanza consegue l’inammissibilità del ricorso, come costantemente affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis, le ordinanze nn. 10463 del 2003 e 10863 del 2010);
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011