Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11422 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. un., 30/04/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 30/04/2021), n.11422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35319/2018 proposto da:

COMUNE DI PERCA, in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. dagli

avv. Christof Baumgartner, e Luigi Manzi, elett. dom. presso lo

studio del secondo in Roma, via F. Confalonieri n. 5,

christof.baumgartner.pec.it, come da procura in calce all’atto;

contro

SCHONBICHL s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv.

Arthur Frei, e Federica Scafarelli,

federiascafarelli.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo

studio della seconda in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, come da

procura in calce all’atto;

– controricorrente –

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE;

– intimato –

per la cassazione della sentenza Tribunale Superiore delle Acque

Pubbliche 30.7.2018, n. 122/18;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 aprile 2021 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il COMUNE di PERCA impugna la sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 30.7.2018, n. 122/18 che, pronunciando sul ricorso di SCHONBICHL s.r.l. per l’annullamento di atti in tema di concessione di derivazione a scopo idroelettrico – Decreto Assessorile Provincia Bolzano 5 maggio 2014, n. 109, parere positivo conferenza servizi 12.9.2012, ordinanza ufficio elettrificazione 11.11.2011 e piano di utilizzo acque pubbliche, adottato con Delib. Giunta Provinciale 26 aprile 2010, n. 704 – e in accoglimento dello stesso, ha statuito l’obbligo dell’amministrazione comunale, in difetto di accordo fra le parti, di individuare la coesistenza di due concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico sul medesimo tratto di acquedotto;

2. secondo la sentenza ora impugnata, circoscritto l’oggetto rilevante del giudizio alla sovrapposizione tra concessionari dell’impianto idropotabile e di quello idroelettrico insistenti sulla stessa struttura: a) il Comune di Perca e altri enti, all’esito di una convenzione per l’approvvigionamento potabile e antincendio, ottenevano la concessione di derivazione dalla sorgente (OMISSIS), con Decreto 19 dicembre 2002, dell’Ufficio gestione risorse idriche, allargando poi il progetto d’utilizzo delle opere esistenti anche per la produzione idroelettrica; b) il 26.10.2010 era così formulata dallo stesso Comune istanza all’Ufficio elettrificazione provinciale, per la concessione dell’acquedotto, accordata; c) analogo progetto di utilizzo a scopo di produzione di energia elettrica era presentato il 18.2.2012 da Schonbichl s.r.l., che veniva rigettato con il citato Decreto Assessorile n. 109 del 2014, richiamandosi la Delib. Giuntale n. 704 del 2010, che collegava alle derivazioni d’acqua a scopo potabile l’esercizio di eventuale ulteriore impianto con finalità idroelettrica, da affidarsi cioè allo stesso gestore; d) Schonbichl s.r.l. impugnava avanti al TSAP il diniego, sostenendo la violazione della Delib. di giunta e del D.P.R. n. 381 del 1974, art. 8, stante il difetto di intesa Stato-Provincia e dunque la mancata approvazione del piano, non esecutivo, nonchè delle norme – oltre al cit. art. 8, anche il T.U. n. 1775 del 1933, art. 47, art. 14, comma 8 piano generale acque pubbliche del 2010 – per introduzione indebita sia di un divieto contra jus sia di una riserva anticomunitaria, misura oltretutto sproporzionata allo scopo, dunque riflessa in limiti di motivazione, con eccesso di potere e anche travisamento, in quanto il gestore della rete idropotabile era l’azienda Pubbliservizi di (OMISSIS), non il Comune; e) sussiste la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 47, comma 1, norma che incentiva l’uso congiunto e coordinato delle strutture esistenti così da assicurare la fruizione plurima della risorsa idrica, anche quando declinato come produzione di energia elettrica, da permettere altresì a terzi, in forza del principio di non discriminazione nell’utilizzo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 13 lett. d) Direttiva 2009/28/CE; f) l’impossibilità di separare la gestione della rete idrica di acquedotto da quella di erogazione del servizio idrico integrato non rileva, in quanto l’inserzione dell’impianto per produrre energia elettrica all’interno di un acquedotto non attiene alla relativa gestione e T.U. n. 1775 del 1933, art. 47, in realtà lo ricomprende, indicando all’amministrazione, in difetto di accordo tra le parti ed in quanto essa stessa “titolare di entrambi i rapporti concessori”, di individuare le cautele opportune e le prescrizioni con apposito disciplinare per la nuova concessione idroelettrica;

3. il ricorso è su quattro motivi; ad esso resiste con controricorso la società Schonbichl s.r.l..

4. è stata depositata memoria congiunta delle parti con richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale e con adesione della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. secondo un principio fissato da Cass. s.u. 8980/2018, cui va data continuità, “il deposito dell’istanza congiunta di tutti i difensori delle parti, nella quale si rappresenta che sarebbe cessata la materia del contendere in ragione dell’intervento di un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono i ricorsi in decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all’assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub judice” in forza del ricorso, impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare il ricorso e i suoi motivi (Cass. 24632/2019);

2. si è così chiarito che la circostanza che anche in Cassazione il processo è dominato dall’interesse delle parti e dal loro potere dispositivo giustifica che la Corte debba rispettare la loro richiesta concorde di “dichiarare la controversia definita dall’intervenuto accordo negoziale”, derivandone l’adozione, nell’esercizio dei poteri decisionali, di una formula decisoria che realizzi detto interesse e che dunque dia atto della cessazione della materia del contendere proprio per l’intervenuta intesa; si tratta di dichiarazione la quale a sua volta implica necessariamente, “proprio perchè la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale”, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia, che è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, avendone con esso le parti appunto disposto;

3. nella fattispecie, le parti hanno altresì dato atto, quanto alla

regolamentazione delle spese, di una “compensazione delle spese del giudizio di Cassazione e nulla sulle spese del grado precedente”, così potendosi corrispondentemente adeguare la decisione di questa Corte; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve poi dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, poichè la relativa debenza è normativamente condizionata, tra gli altri, all’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. s.u. 4315/2020), la cui sussistenza va appunto esclusa nella presente vicenda; infatti, l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, “pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio” (Cass. s.u. 8980/2018), accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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