Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11422 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato Murolo

Giancarlo per procura speciale in calce al ricorso, domiciliata per

legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Cinquefrondi, depositato

in data 12 aprile 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Giudice di pace di Cinquefrondi, con ordinanza in data 12 aprile 2010, decidendo sul ricorso L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, proposto da L.G., ha convalidato l’ordinanza del Prefetto di Reggio Calabria in data 23 ottobre 2009, stante la mancata comparizione dell’opponente alla prima udienza, in mancanza di un legittimo impedimento;

che, avverso questo provvedimento, L.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 febbraio 2011, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso non risulta essere stato notificato alla Prefettura di Reggio Calabria.

Il ricorso è inammissibile, sia perchè non è stato notificato all’amministrazione intimata, sia perchè avverso il provvedimento impugnato, secondo quanto disposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, applicabile ai provvedimenti depositati successivamente al 2 marzo 2006, il rimedio proponibile è l’appello e non il ricorso per cassazione.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che la richiamata relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state sollevate critiche di sorta;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendo il ricorso stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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