Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11422 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27537/2008 proposto da:
M.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALTINO
8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CEDRONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAPA Gian Pio, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 529/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA dell’11.7.07,
depositata il 27/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Osserva:
M.C.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lazio, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor in relazione al 1996, accoglieva l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.
Il due motivi di ricorso, coi quali si deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge, sono inammissibili per inidonea formulazione dei relativi quesiti, il primo dei quali risulta assolutamente generico, privo di ogni riferimento alla ratio decidendi della sentenza impugnata ed alla regula iuris che invece si ritiene applicabile nella specie, ed è perciò tale da non consentire di comprendere, dalla sola lettura di esso, la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione della controversia, mentre il secondo, oltre ad essere privo di ogni riferimento alla ratio decidendi della sentenza impugnata ed alla regula iuris che invece si ritiene applicabile nella specie, involge questioni e valutazioni in fatto tali da non consentire una risposta in diritto potenzialmente idonea a definire la controversia.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010