Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11422 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 281-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.L., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

G.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 557/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/12/2009 R.G.N. 52/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 17 dicembre 2009 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato da C.L. con Poste Italiane Spa relativamente al periodo dall’1.7.2002 al 30.9.2002 per mancata produzione in giudizio del contratto con la relativa clausola appositiva del termine, con conseguente declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condanna della società alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto che il lavoratore avrebbe percepito dalla messa in mora del 29 ottobre 2003, detratto l’aliunde perceptum;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha opposto difese l’intimato con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo; a quest’ultimo ha resistito la società con controricorso;

che risulta depositata memoria da Poste Italiane Spa, replicata in vista dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo del ricorso principale si denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, deducendo che la Corte distrettuale, giustificando la tempestività della eccezione di controparte da cui sarebbe scaturita l’inammissibilità della produzione del contratto da parte della società, in quanto tardiva, avrebbe confuso la questione dell’esistenza di un contratto in forma scritta da quella della mera sottoscrizione del contratto stesso, nei cui termini era stata effettivamente formulata l’eccezione da parte del lavoratore; con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., criticando la sentenza impugnata per aver dichiarato l’inesistenza della forma scritta del contratto in mancanza di una specifica eccezione formulata in tal senso dalla controparte;

che i motivi, il cui esame congiunto è consentito per la loro connessione, non possono trovare accoglimento perchè destituito di fondamento è il presupposto di ordine logico giuridico da cui muovono le censure, relativo alla distinzione fra la nozione di contratto scritto e di mancata sottoscrizione che, ad avviso della ricorrente, non sarebbe stata colta dalla Corte distrettuale, atteso che in realtà i concetti coincidono, in quanto l’apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all’inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà e l’apposizione del termine siano contenuti in un unico documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sè, costituente accettazione di una proposta, anch’essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell’art. 1326 c.c., prima o contemporaneamente all’inizio della prestazione (v. Cass. n. 17674 del 2002), per cui, da un canto, non può validamente argomentarsi in termini di contraddittoria motivazione della decisione, che peraltro può riguardare solo i fatti storici che hanno dato origine alla controversia e non certo questioni processuali; dall’altro alcuna violazione del canone della corrispondenza tra chiesto e pronunciato può dirsi consumata, atteso che la Corte di Appello ha coerentemente interpretato il ricorso introduttivo del giudizio traendone il convincimento che il difetto di sottoscrizione del contratto e della relativa clausola fosse già stato ritualmente dedotto con esso;

che il terzo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni; a tale motivo si connette anche la richiesta di applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che tali rilievi, esaminabili congiuntamente, vanno accolti per quanto di ragione, essendo applicabile lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. n. 16763 del 2015 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f, (cfr. Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che pertanto non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32 affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, pertanto, respinti i primi due motivi di ricorso, va accolto l’ultimo nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. n. 3062 del 2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio;

che l’unico motivo di ricorso incidentale, con cui si deduce, “per mero tuziorismo”, la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine a tutte le altre eccepite nullità dei contratti a termine intercorsi tra le parti, non può trovare accoglimento perchè la Corte veneziana, avendo respinto l’appello principale della società, non doveva pronunciarsi sull’appello incidentale del lavoratore proposto solo in via condizionata.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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