Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11421 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11421
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Rosati Mauro
di Monteprandone De Filippis Delfico per procura speciale in calce al
ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Albenga n. 45, presso
lo studio dell’Avvocato Claudio Colini;
– ricorrente –
avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Pesaro,
depositato in data 17 giugno 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla
relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che P.L. ricorre per cassazione avverso il provvedimento depositato il 17 giugno 2010, con il quale il Presidente del Tribunale di Pesaro, decidendo sul reclamo dalla medesima P. proposto in relazione al decreto di liquidazione del compenso in favore dell’ing. G.G., nominato consulente tecnico d’ufficio in un procedimento ex art. 696 cod. proc. civ., ha ridotto il compenso;
che il ricorso non risulta essere stato notificato al G.;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.
Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 febbraio 2011, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Il ricorso non è stato notificato ad alcuno e per tale ragione è inammissibile.
Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
che la richiamata relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state sollevate critiche di sorta;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendo il ricorso stato notificato al G..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011