Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11420 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 15/06/2020), n.11420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32518-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO VERUSIO;

– ricorrente –

contro

L.L., N.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

AUGUSTO BEVIGNANI 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMA,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO LAROCCA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 951/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con sentenza n. 1326/14, in accoglimento della domanda proposta da L.L. e N.P., il Tribunale di Brindisi dichiarava la nullità, per contrarietà a norme imperative in materia urbanistica, del contratto di appalto intervenuto tra gli attori e il convenuto C.G., con conseguente condanna di quest’ultimo alla restituzione della somma di Euro 15.000.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello C., non censurando la declaratoria di nullità del contratto, ma contestando la pronuncia di condanna alla restituzione dell’acconto versato dagli attori, considerato che l’intera somma era stata impiegata dall’appaltatore in esborsi per la realizzazione dell’opera (abusiva).

La Corte d’appello di Bari – con sentenza 21 settembre 2017, n. 951 – rigettava il gravame confermando la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.G..

Resistono con controricorso L.L. e N.P..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. L’unico motivo di ricorso denuncia “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”: il ricorrente aveva “espressamente”, con il primo motivo, censurato la sentenza di primo grado, laddove il Tribunale aveva escluso l’arricchimento senza causa senza considerare che gli attori erano anch’essi tenuti agli obblighi restitutori conseguenti alla nullità del contratto, e invece il giudice d’appello si è limitato a ribadire che l’appaltatore non ha diritto al corrispettivo in caso di opere abusive.

Il motivo è inammissibile. In rubrica e nella esposizione del motivo, invoca un parametro (l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie e non considera che, alla luce dell’orientamento delle sezioni unite di questa Corte (cfr. in particolare Cass., sez. un., n. 8038/2018), oggi “risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, (…), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”, anomalia motivazionale che non è presente nel provvedimento impugnato, ove il giudice ha argomentato (pp. 6-7) la non configurabilità di un indebito arricchimento a favore degli attori.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA