Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1142 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. II, 21/01/2021, (ud. 14/07/2020, dep. 21/01/2021), n.1142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18392/2016 proposto da:

CARS S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CABOLI 9,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERO SANDULLI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6968/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 03/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Il Ministero della Difesa proponeva opposizione avverso il Decreto n. 1288 del 2010, con cui il Giudice di pace di Caserta aveva ad esso ingiunto il pagamento di Euro 1.595,05 nei confronti della società Cars s.r.l. per la mancata corresponsione degli oneri di custodia dell’autoveicolo targato (OMISSIS), sequestrato dai carabinieri quale corpo di reato.

Il Giudice di pace, con sentenza n. 3089/2012, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.

2. La sentenza era impugnata dal Ministero della Difesa, che con il primo motivo d’appello denunciava la nullità della pronuncia per violazione del giudicato, rappresentato dalla sentenza n. 8359/2003. Con tale sentenza – confermata dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 573/2010 – il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la risoluzione del contratto con cui la Prefettura di Napoli aveva venduto alla Cars s.r.l. n. 2.158 veicoli (tra i quali vi era anche il veicolo per la cui custodia è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto nel presente processo) destinati alla rottamazione e già in deposito presso la Cars, e aveva condannato, a titolo di risarcimento del danno, il Ministero degli interni al pagamento di Euro 1.787.931 “pari alle maturate indennità di custodia richieste e non pagate”, importo interamente pagato dal Ministero.

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto fondato il motivo d’appello: alla luce della pronuncia n. 8359/2003, passata in giudicato, l’azione di pagamento delle indennità di custodia dei veicoli è preclusa, avendo già formato oggetto della determinazione risarcitoria operata dalla medesima, determinazione appunto “parametrata alle somme previste per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro”, compenso nuovamente richiesto con il ricorso per ingiunzione, così che l’accoglimento della domanda “comporterebbe una duplicazione dello stesso credito”; con sentenza 3 giugno 2016, n. 6968 il Tribunale ha quindi accolto il gravame e per l’effetto ha revocato il decreto opposto.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società Cars s.r.l. in liquidazione.

Resiste con controricorso il Ministero della difesa.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Napoli n. 8359/2003 e della Corte d’appello di Napoli n. 573/2010 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: alle richiamate pronunzie non può essere attribuita autorità di giudicato “esterno” tra le parti, tale da fare presumere l’avvenuta estinzione del credito vantato dalla ricorrente, in quanto tra i due giudizi non vi sarebbe nè relazione oggettiva nè identità soggettiva; il richiamato giudicato ha ad oggetto una domanda di inadempimento per la risoluzione di un contratto ed è stato pronunciato nei confronti della Prefettura e per essa del Ministero dell’interno, mentre la fattispecie oggetto di causa ha ad oggetto una domanda di pagamento per l’indennità di custodia dovuta dal Ministero della difesa.

b) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1322,1965,1453 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: il Tribunale, nel ritenere preclusiva l’esistenza del giudicato di cui alla pronuncia n. 8359/2003, ha omesso di analizzare la “reale origine – contrattuale – del diritto di credito vantato dalla Cars e riconosciuto in sede monitoria”, nonchè di considerare che la risoluzione del contratto di vendita tra Cars e la Prefettura, “avendo inficiato anche la transazione per il pagamento delle indennità, aveva comportato l’automatica reviviscenza delle obbligazioni di pagamento delle indennità di custodia dei veicoli demoliti da cui nasceva la richiesta, in via monitoria, della Cars”.

Il Collegio – consapevole che in relazione a fattispecie sovrapponibili a quella in esame questa Corte si è pronunciata in modo non univoco (si vedano Cass. 14660/2016, Cass. 28384/2017, Cass. 13822/2019, Cass. 24219/2019) – ritiene di seguire l’orientamento da ultimo espresso dalla seconda sezione con le sentenze n. 30840, n. 30841, n. 30842, n. 30843, n. 30844 e n. 30845 del 2019, nonchè n. 18933 del 2020, sentenze che hanno ritenuto infondati i corrispondenti motivi avanzati in quei giudizi dalla società Cars, per le seguenti ragioni:

– La ricorrente anzitutto afferma l’assenza di relazione oggettiva tra i due processi, avendo il primo ad oggetto una domanda di risoluzione di un contratto di vendita e il secondo una domanda di pagamento di una indennità di custodia. In realtà nel primo processo, da essa instaurato, la ricorrente aveva chiesto di accertare l’inadempimento contrattuale del Ministero rispetto al pagamento delle indennità di custodia e la condanna al ristoro dei danni causati dalla mancata corresponsione delle medesime indennità, domandando al Tribunale di “quantificare in via equitativa i danni da porsi a carico della Prefettura di Napoli tenendo conto che le istanze di pagamento per maturata indennità di custodia giacciono insolute presso la Prefettura dal mese del 2000 e rappresentano la complessiva somma di Lire 3.461.918.841”; domande che sono state entrambe accolte dal Tribunale di Napoli, che ha accertato l’inadempimento della Prefettura e l’ha condannata al pagamento di Euro 1.787.931, “pari alle maturate indennità di custodia richieste e non pagate”. Pertanto, pacifico essendo che il veicolo per la cui custodia è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto nel presente processo era uno dei 2.158 veicoli per i quali la Prefettura è stata condannata a pagare l’indennità, che ha in attuazione della sentenza pagato, è evidente che la pretesa vantata dalla Cars attraverso il procedimento monitorio era da considerarsi ormai soddisfatta, trattandosi di identico bene della vita (Cass. 30844/2019).

– Una volta accertata l’identità e la sovrapponibilità dei crediti azionati nei due diversi giudizi, non rileva che il precedente giudizio sia stato incardinato nei confronti di diversa amministrazione dello Stato. Il Tribunale, correttamente, non ha ritenuto sufficiente l’evocazione in giudizio di un diverso legittimato passivo ad evitare le conseguenze della duplicazione ingiustificata della domanda (Cass. 30844/2019). E’ infatti “insegnamento costante di questo Supremo Collegio che la personalità giuridica dello Stato è unitaria ed indivisibile, mentre la gestione e, quindi, l’individuazione della legittimazione processuale, è affidata alle varie Amministrazioni, in cui lo Stato si articola”, così che, nel caso in esame, “non v’è diversità di parte, intesa in senso sostanziale, tra l’Amministrazione degli interni e quella della difesa, risultando le stesse essere articolazioni dello Stato, soggetto nella specie indicato come debitore” (così Cass. 18933/2020). Senza contare che, se è vero che “dal principio stabilito dall’art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi” (Cass. 691/2011), è però vero che la società Cars terzo non è, essendo stata parte del precedente processo.

– Quanto infine all’argomento della ricorrente secondo cui la risoluzione del contratto, avendo inficiato anche la transazione per il pagamento delle indennità avrebbe determinato la reviviscenza delle obbligazioni di pagamento di quest’ultime da cui nasceva la richiesta in via monitoria, oltre che inammissibile per genericità (il contenuto del contratto non viene riportato, v. Cass. 30844/2019), è infondato perchè contesta la determinazione della complessiva prestazione risarcitoria alle indennità di custodia maturate e non pagate operata dalla sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, sentenza che ha comunque, come si è già supra detto, accolto la prospettazione della ricorrente.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.600, oltre alle spese prenotate a debito

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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