Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1142 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15010-2018 proposto da:

NOEL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNALISA PADOA;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PAVIRANI, ANTONELLA

MONTANARI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1370/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Noel s.r.l. conveniva in giudizio T.G. deducendo che lo stesso, quale direttore dei lavori di costruzione di un immobile sito in (OMISSIS) e acquistato nel 2003, era responsabile dei gravi difetti di insonorizzazione emersi, che comportavano una significativa perdita di valore dell’appartamento nonchè della sua godibilità;

il Tribunale, davanti al quale resistevano T.G. e la Unipol Assicurazioni chiamata in garanzia dallo stesso, respingeva la domanda attorea ritenendo non gravi e tollerabili le verificate criticità all’acustica del bene;

la Corte di appello rigettava il gravame della società attrice rilevando sia che T. era risultato direttore dei lavori per la sola parte architettonica, sicchè l’assenza di ogni violazione al riguardo lo rendeva esente da responsabilità; sia che l’immobile era stato costruito rispettando le prescrizioni edilizie e urbanistiche sussistenti al momento della compravendita; sia che le discrepanze emerse rispetto ai valori indicati dal D.P.C.M. di settore 5 dicembre 1997, erano lievi e tali da costituire non vizio o difetto ma mero e tollerabile disagio;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Noel s.r.l. articolando due motivi;

resiste con controricorso T.G. che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato articolato in cinque motivi.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di rilevare che l’invocata normativa era immediatamente applicabile a prescindere da recepimenti legislativi o nei regolamenti edilizi locali, fermo restando che la Delib. giunta della Regione Emilia Romagna 28 febbraio 1995, n. 593, in specie all’art. 82, aveva dichiarato vincolante, per il territorio regionale, ogni vincolo derivante da leggi statali anche a venire;

con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la Corte di appello avrebbe mancato di rispondere alle critiche mosse alla ricostruzione degli scostamenti dai valori soglia del citato D.P.C.M., fermo restando che, superati questi ultimi, non poteva rilevare alcuna tollerabilità, trattandosi di limiti legali;

con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c., e degli artt. 81 e 100 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di statuire la carenza di legittimazione passiva del deducente quale mero responsabile della corretta esecuzione del solo progetto architettonico;

con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2697 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di statuire la decadenza ovvero la prescrizione dell’azione esercitata;

con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 195c.p.c., e dell’art. 68 del regolamento comunale di Ravenna e la nullità della consulenza tecnica di ufficio per violazione del contraddittorio, posto che la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che il consulente in parola aveva rifiutato la consegna delle prove acustiche ledendo il diritto di difesa, e aveva parimenti utilizzato tali prove in mancanza di autorizzazione giudiziale;

con il quarto motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di dichiarare improponibile l’azione aquiliana proposta;

con il quinto motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 447 del 1995, art. 3, comma 1, lett. E, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di escludere l’autonoma vigenza del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 di settore, prima del suo recepimento ad opera del regolamento comunale;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i motivi devono scrutinarsi congiuntamente per connessione;

il ricorso è inammissibile;

non viene infatti specificatamente censurata la “ratio decidendi” della sentenza impugnata concernente l’esclusione della responsabilità del convenuto quale direttore dei lavori per la sola parte architettonica e in favore della società committente e non costruttrice;

la Corte di appello, pur soffermandosi più diffusamente sui rilievi di rispetto delle prescrizioni edilizie e urbanistiche sussistenti al momento della compravendita e sulla lievità degli scostamenti dai parametri dell’invocato D.P.C.M. accertati nel merito, ha affermato altresì che T. era, come detto, direttore dei lavori per la sola parte architettonica, e nessun addebito poteva configurarsi al riguardo, ossia in tale perimetro (pag. 3, penultimo capoverso, ma soprattutto pag. 5, secondo capoverso, della decisione impugnata, in cui si sottolinea che il T. era, come detto, direttore dei lavori per la sola parte architettonica, aggiungendo: “ove la mancanza di qualunque disposizione impositiva al riguardo, da parte della p.a., è certamente elemento sufficiente ad escludere ogni sua negligenza o colpa, atteso che, urbanisticamente, l’appartamento compravenduto risulta coerente con le concessioni edilizie e i regolamenti vigenti nel cui rispetto la unità immobiliare è stata costruita…”);

questa autonoma ragione decisoria non è stata specificatamente contrastata con le censure articolate;

consegue l’inammissibilità del gravame principale, e l’assorbimento di quello incidentale condizionato;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 3.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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