Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1142 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2019, (ud. 26/09/2018, dep. 17/01/2019), n.1142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15889-2011 proposto da:

C.G. & C. SRL, C.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO DI MEO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LIONELLO MAZZONI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LIVORNO, depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 3/23/2011, depositata il 25.1.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso della società C.G. & c. s.r.l.. La controversia aveva ad oggetto la impugnazione di una cartella esattoriale portante il ruolo emesso per il recupero del residuo importo, maggiorato delle sanzioni irrogate per il ritardato versamento degli interessi, di ruoli emessi nonostante l’adesione al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.

La CTR riteneva che la definizione agevolata non si fosse perfezionata per il non puntuale pagamento delle rate.

Ricorre per la Cassazione della sentenza la contribuente. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la contribuente deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art.9 bis, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, rilevando come fosse ininfluente, ai fini del perfezionamento del condono il tardivo o omesso versamento di una o più rate successive alla prima.

La censura non è fondata.

Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste alla L. n. 289 del 2002 (artt. 7,8,9,15 e 16). Infatti, mentre le seconde introducono un “condono tributario premiale”, riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art. 9 bis, concerne invece un “condono tributario clemenziale”, che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere alcuna forma di accertamento tributario straordinario (sulle due specie di condono tributario (Corte cass. 12.3.2004, n. 5077; id. 5 sez. 31.8.2007n. 18353). Il condono “clemenziale” non richiede una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non comportando alcuna incertezza in ordine al “quantum” da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi come previsti dall’art.4 (Cass.17560/14).

Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2,comma 45, legge finanziaria per il 2004), il condono -in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente- produce la definizione della lite pendente soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, comma 1, art. 9 bis, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della definizione della lite, al recupero della originaria imposta dovuta. Pertanto “al condono L. n. 289 de 2002, ex art. 9 bis, non può ritenersi applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali” (cfr Cass. 6.10.2010 n. 20745; Cass. 23.7.2010 n. 17396, in motivazione Cass., 23/10/2006, n. 22788, Cass., 28/5/2007, n. 12410, Cass., 22/3/2006, n. 6370).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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