Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11419 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S., rappresentato e difeso da se medesimo, domiciliato

per legge presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

cassazione;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria,

depositata in data 30 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria, con provvedimento depositato il 30 marzo 2010, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dall’Avvocato S.S. avverso il provvedimento emesso dalla medesima Corte d’appello, con il quale è stata rigettata, per intervenuta prescrizione, la richiesta di liquidazione degli onorari all’Avvocato S. spettanti per l’attività difensiva svolta in favore di Amato Cesare, ammesso al patrocinio a spese dello Stati;

che avverso questo provvedimento, l’Avvocato S. ha proposto ricorso per cassazione, depositato presso la cancelleria della Corte d’appello di Reggio Calabria il 10 maggio 2010, non notificato ad alcuno;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. , che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 febbraio 2011, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso è inammissibile.

Anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione) , dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno, e non potendo, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra la data di pubblicazione della richiamata sentenza (3 settembre 2009) e quella del deposito dell’impugnato provvedimento 30 marzo 2010), disporsi la concessione di un termine per la proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, come in altre fattispecie fatto dalla S.C. “v. ord. n. 14627 del 2010).

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che la richiamata relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state mosse critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, non essendo stato instaurato il contraddittorio con alcuno, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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