Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11419 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27256/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. TOFFOLI Paolo, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 28/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di VENEZIA del 5.2.07, depositata il 24/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI,
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di B.L. (che resiste con controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef e S.S.N. per il 1997 – emesso a seguito di rettifica del reddito della Computer Point s.r.l. della quale la contribuente era socia al 95%-, la C.T.R. Veneto confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente), in particolare rilevando che la ristretta base sociale non può tradursi in una presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato alla società quando, come nella specie, il socio non rivesta alcuna carica sociale che gli dia la possibilità di controllare o gestire la contabilità “in nero”.
2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, artt. 2729 e 2727 c.c.), è manifestamente fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, nel caso di società a ristretta base sociale e/o familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati (v. tra le altre Cass. n. 6780 del 2003, n. 6197 del 2007, n. 18640 del 2008 e n. 9519 del 2009), senza necessità di ulteriori elementi indiziari (quali, ad es. una ingerenza del socio nella gestione della società), con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci.
Anche il secondo motivo (col quale la sentenza impugnata è censurata per vizio di motivazione per avere i giudici d’appello, sulla scorta di considerazioni generiche, ritenuto che la B. non aveva alcun controllo sulla gestione delle entrate in nero della società e che presumibilmente i ricavi occulti erano rimasti nella disponibilità dell’amministratore) risulta manifestamente fondato, posto che, alla luce della presunzione di cui sopra, i giudici d’appello non avrebbero potuto limitarsi a generiche congetture circa la destinazione dei ricavi occulti, ma avrebbero dovuto chiaramente indicare gli elementi di prova forniti dalla contribuente per vincere la presunzione di distribuzione degli utili ai soci.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Veneto.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010