Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11418 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11418
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27320/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
F.G. in proprio e quale legale rappresentante pro
tempore della PROSIDER SAS di Falzarano Gennaro e F.
L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCA D’ORO 221,
presso lo studio dell’avvocato GIULIANO ANTONIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIULIANO Luigi, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
SOCIETA’ PROSIDER SAS di Falzarano Gennaro e C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 37/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di NAPOLI del 7.3.08, depositata il 14/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Prosider s.a.s. di Palzarano Gennaro e C. dei soci G. e F.L. (che resistono con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento in rettifica Iva ed Irap nei confronti della società nonchè nei confronti dei soci in relazione ai conseguenti maggiori redditi di partecipazione, la C.T.R. Campania, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, dichiarava nel dispositivo non dovuta l’imposta e le sanzioni ai fini Iva, confermando nel resto la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso dei contribuenti), mentre nella motivazione confermava la sentenza di primo grado con riguardo alla detrazione IVA, riformando la suddetta sentenza (con conseguente conferma dell’accertamento opposto) con riguardo ai ricavi omessi.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, rilevando la nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione) risulta manifestamente fondato, posto che dalla lettura della suddetta sentenza emerge con chiarezza la divergenza tra dispositivo e motivazione.
Nonostante l’immediata percepibilità della divergenza suddetta e l’incoerenza intrinseca al dispositivo, deve ritenersi che, attesa l’articolazione della motivazione e la non univocità di alcune espressioni ivi utilizzate, il contrasto de quo sia insanabile, non essendo possibile individuare con nettezza la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, e pertanto non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali ma determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (v. in tal senso tra le altre, da ultimo, Cass. Ord. n. 29490 del 2008).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010