Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11417 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 24/05/2011), n.11417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato

CAPPABIANCA FERDINANDO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIARDINI LORENZO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA

9, presso lo studio dell’avvocato GIANROBERTO CALDARA, rappresentato

e difeso dagli avvocati NICOLA LONARDI, MOTTA LUCIO, giusta mandato

ad litem in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1272/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

12.5.09, depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Gian Roberto Caldara (per

delega avv. Lucio Motta) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che insiste nella relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia, respingendo il gravame del sig. A.A., ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona costitutiva di servitù di passaggio sul fondo dell’appellante a favore del fondo dell’attore in primo grado sig. B.G..

Il sig. A. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimato non ha resistito.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 1051 c.c., si lamenta che i giudici di merito non abbiano provveduto ad accertare l’insussistenza di altri possibili percorsi della costituenda servitù coattiva, più brevi e meno gravosi, su altri fondi limitrofi non appartenenti al ricorrente, originario convenuto, ma a terzi.

2.1. – Il motivo è inammissibile in quanto generico e non decisivo.

Come già rilevato dai giudici di appello, il ricorrente omette del tutto di indicare i percorsi alternativi, a carico di fondi altrui, ritenuti preferibili. In mancanza di tale precisazione si è nell’impossibilità di apprezzare la decisività della censura.

3. – Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, si lamenta che il Tribunale abbia accolto una domanda inammissibile perchè formulata tardivamente dall’attore.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Nel ricorso, infatti, pur deducendosi che detta doglianza era stata già sottoposta ai giudici di appello, non si puntualizza, tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto e in quali termini ciò sia avvenuto.

E’ utile aggiungere che si tratta di questione rilevabile, sì, di ufficio, ma non in qualsiasi stato e grado del processo (cfr., quanto alle nullità rilevabili di ufficio in ogni stato e grado, Cass. Sez. Un. 26019/2008), e che dunque avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di appello”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che la sola difesa di parte controricorrente ha presentato memoria;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione (sull’onere d’indicazione dei percorsi alternativi già Cass. 11592/04).

Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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