Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11417 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 15/06/2020), n.11417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31069-2018 proposto da:

OFFREDI PELLE DI R.V.L. DITTA, in persona del titolare

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO SPANTINI;

– ricorrente –

contro

LE CHAPEAU SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COL DI LANA 22, presso lo

studio dell’avvocato VIRGINIA VECCHIARELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLA MELONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2018 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La società Le Chapeau s.r.l. conveniva in giudizio la ditta Offredi Pelle di R.V.L., chiedendo al Giudice di pace di Forlì di dichiarare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per inadempimenti della convenuta, con condanna della stessa al pagamento di Euro 4.086,17 a titolo di risarcimento del danno.

Il Giudice di pace di Forlì, preliminarmente rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta, con sentenza n. 1262/2015 accoglieva la domanda attorea e dichiarava la risoluzione del contratto, condannando la convenuta al risarcimento del danno, liquidato in Euro 4.086,17.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello Offredi Pelle.

Con sentenza 11 maggio 2018, n. 375, il Tribunale di Forlì anzitutto confermava il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale e poi accoglieva parzialmente nel merito il gravame, condannando l’appellante al pagamento della minor somma di Euro 2.130,94.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la ditta Offredi Pelle di R.V.L..

Resiste con controricorso Le Chapeau s.r.l..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2. Atto scritto, denominato “memoria autorizzata”, è stato depositato dalla controricorrente, che non può essere considerato memoria ai fini dell’attribuzione delle spese di lite, essendosi Le Chapeau limitata ad aderire alla proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è basato su un unico motivo con cui si lamenta “violazione della regola della competenza territoriale in materia di risoluzione contrattuale e danni, non avendo (il giudice d’appello) valutato ai fini della competenza che, per radicarla, doveva essere valutata l’obbligazione originaria dedotta in contratto che si assumeva inadempiuta, nella specie quella di ritiro della merce e non del prezzo non pagato, violando così l’art. 20 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile. Il giudice d’appello ha infatti confermato la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla ricorrente giudice competente sarebbe stato non l’adito Giudice di pace di Forlì, ma quello di Città di castello – in quanto l’eccezione era da ritenersi inammissibile non avendo “fatto riferimento ad uno dei criteri in base al quale era radicabile la competenza, e precisamente il criterio inerente l’esecuzione dell’obbligazione di pagamento del prezzo, che tra l’altro la parte appellata assume essere stata inadempiuta”. Così affermando, il giudice d’appello ha seguito l’orientamento costante di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 17311/2018, per cui “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione; in mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito”). Nè al riguardo vale l’obiezione della ricorrente che l’obbligazione inadempiuta sarebbe quella della mancata consegna per mancato ritiro della merce, avendo l’attrice Le Chapeau chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto perchè, a fronte dell’impossibilità di consegna della merce, questa non era stata pagata (cfr. l’estratto dell’atto di citazione di primo grado riportato dalla ricorrente alle pp. 8-9 del ricorso e p. 3 del provvedimento impugnato).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1.

II. La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 1.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15/0) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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