Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11417 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.10/05/2017),  n. 11417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11816-2011 proposto da:

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA

ACCIAI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAFFAELE LEONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO,

ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/04/2010 R.G.N. 1272/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato RAFFAELE LEONE;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 22.4.2010, la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza la domanda con cui C.A. aveva impugnato il disconoscimento operato dall’INPS dei rapporti di lavoro che ella aveva intrattenuto con talune imprese agricole.

La Corte, in particolare, riteneva inammissibile perchè tardiva la documentazione concernente la presentazione del ricorso amministrativo, avendola l’assicurata prodotta solo in grado di appello, e, avuto riguardo alla necessità di computare il termine di decadenza a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di cancellazione, ricalcolava il periodo necessario allo spirare del termine medesimo, concludendo per l’avvenuto suo compimento in epoca anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

Ricorre contro tale pronuncia C.A., con tre motivi, illustrati con memoria. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo di censura, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, per non avere la Corte di merito ritenuto l’indispensabilità della prova relativa all’avvenuta presentazione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell’Istituto, ancorchè fosse stato prodotto solo in grado di appello, e comunque per non avere motivato in ordine alla ritenuta non indispensabilità.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2, per non avere la Corte di merito considerato che la circostanza dell’avvenuta presentazione del ricorso amministrativo, benchè specificamente allegata nel ricorso introduttivo del giudizio, non era stata contestata dall’Istituto all’atto della costituzione, rimanendo così precluso al giudice ogni ulteriore accertamento al riguardo.

Tale ultima doglianza, benchè formulata quale terzo motivo, è in realtà preliminare rispetto alle prime due, involgendo all’evidenza la stessa possibilità di considerare l’avvenuta presentazione del ricorso amministrativo nell’ambito del thema probandum, ed è fondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel processo tipizzato dagli artt. 414 c.p.c. e ss., il principio di non contestazione si applica anche allorchè la domanda concerna diritti relativi a prestazioni previdenziali: non rileva infatti in contrario il carattere indisponibile di questi ultimi, dal momento che la mancata contestazione opera in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto, ancorchè non necessariamente comuni alle parti in causa, non già in relazione alla disponibilità del diritto medesimo (Cass. n. 15326 del 2009).

Ciò premesso, si evince dal contenuto dal ricorso per cassazione che la circostanza dell’avvenuta presentazione del ricorso amministrativo era stata specificamente allegata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè la documentazione relativa non fosse stata prodotta unitamente al fascicolo di parte, e che l’INPS, costituendosi in quel giudizio non l’aveva specificamente contestata (cfr. pagg. 2 e 9 del ricorso per cassazione). E poichè la presentazione o meno del ricorso amministrativo è circostanza che concerne il fatto costitutivo del diritto, rilevando ai fini della sua eventuale estinzione, e non riguarda una condizione di proponibilità della domanda giudiziaria (come invece la domanda amministrativa), deve ritenersi che, una volta specificamente dedotto da parte ricorrente il fatto dell’avvenuta presentazione del ricorso amministrativo, con l’indicazione della data e dell’autorità cui esso era stato presentato, era onere del convenuto contestarlo altrettanto specificamente, derivandone diversamente un vincolo per il giudice di merito, che era tenuto a considerarlo come avvenuto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (arg. ex Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004).

Non vale in contrario osservare che, non avendo il giudice di prime cure rispettato nella specie tale vincolo, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare in appello la relativa statuizione: ella infatti è risultata totalmente vittoriosa in quel giudizio e non aveva dunque motivo di proporre impugnazione nei confronti di un’affermazione che non aveva comunque avuto effetto in ordine al riconoscimento del bene della vita che formava oggetto della sua domanda.

Pertanto, assorbiti i primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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