Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11416 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 24/05/2011), n.11416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

8, scala C – interno 3, presso lo studio dell’avvocato STERI

STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GERMANA’ ANNALISA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 329/03 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 10.6.09, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha provveduto sull’opposizione proposta dall’avv. D.S.F., difensore di fiducia dell’imputato C.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avverso la liquidazione del suo compenso.

La Corte, dopo aver confermato la correttezza della liquidazione opposta, ha stigmatizzato la genericità dell’opposizione, “che nel censurare la liquidazione effettuata non ha indicato specificamente le voci tabellari che si reputano violate o i profili non oggetto di adeguata attenzione o di eventuale avvenuta violazione di minimi o medi tariffari, risolvendosi l’allegazione in generico enunciato”.

L’avv. D.S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui non hanno resistito gli intimati.

2. – Il ricorso è inammissibile.

La ratio della decisione impugnata consiste, come sopra si è visto, nella genericità dell’atto di opposizione. Tale ratio decidendi, però, non viene in realtà censurata con il ricorso, che di essa neppure da atto; nè il ricorrente, pur affermando, in apertura del primo motivo di censura, di aver formulato “specifiche doglianze” con l’atto di opposizione, si da poi carico di precisare in cosa esattamente tali doglianze consistessero”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che non sono state depositate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA