Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11416 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 24/05/2011), n.11416
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
8, scala C – interno 3, presso lo studio dell’avvocato STERI
STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GERMANA’ ANNALISA,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G., PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;
– intimati –
avverso l’ordinanza R.G. 329/03 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 10.6.09, depositata il 21/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha provveduto sull’opposizione proposta dall’avv. D.S.F., difensore di fiducia dell’imputato C.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avverso la liquidazione del suo compenso.
La Corte, dopo aver confermato la correttezza della liquidazione opposta, ha stigmatizzato la genericità dell’opposizione, “che nel censurare la liquidazione effettuata non ha indicato specificamente le voci tabellari che si reputano violate o i profili non oggetto di adeguata attenzione o di eventuale avvenuta violazione di minimi o medi tariffari, risolvendosi l’allegazione in generico enunciato”.
L’avv. D.S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui non hanno resistito gli intimati.
2. – Il ricorso è inammissibile.
La ratio della decisione impugnata consiste, come sopra si è visto, nella genericità dell’atto di opposizione. Tale ratio decidendi, però, non viene in realtà censurata con il ricorso, che di essa neppure da atto; nè il ricorrente, pur affermando, in apertura del primo motivo di censura, di aver formulato “specifiche doglianze” con l’atto di opposizione, si da poi carico di precisare in cosa esattamente tali doglianze consistessero”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;
che non sono state depositate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011