Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11416 del 15/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 15/06/2020), n.11416
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30985-2018 proposto da:
ALPINA TOURDOLOMIT DELLA AT-TOURISTIK SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NORBERT
GRIESSER;
– ricorrente –
contro
B.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 360/2018 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata
il 21/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. L’Alpina Tourdolomit, della società Athesia Druck s.r.l., si rivolgeva al Giudice di pace di Bolzano al fine di ottenere la condanna di B.D. al pagamento della penale di disdetta (Euro 1.098) per lo storno di una prenotazione asseritamente effettuata dalla convenuta, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c..
Il Giudice di pace, con sentenza n. 183/2016, rigettava la domanda attorea così come quella proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, volta alla condanna della società attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Alpina Tourdolomit; l’appellata spiegava a sua volta appello incidentale in merito al rigetto della propria richiesta di condanna per responsabilità aggravata della società appellante.
Il Tribunale di Bolzano – con sentenza 21 marzo 2018, n. 360 rigettava tanto l’appello principale quanto quello incidentale, confermando la sentenza impugnata.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Alpina Tourdolomit della AT-Touristik s.r.l. (già Alpina Tourdolomit della Athesia DRuck s.r.l.).
L’intimata B.D. non ha proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in un unico motivo che in rubrica genericamente denuncia “impugnazione ex art. 360, n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”. Nello svolgimento del motivo la ricorrente contesta che, avendo il contratto per cui è causa ad oggetto la mera prenotazione del soggiorno presso l’albergo (OMISSIS) e non altri servizi turistici, il giudice d’appello avrebbe dovuto rivalutare le risultanze istruttorie e da tale rivalutazione sarebbe dovuta emergere la conclusione del contratto di soggiorno.
Il motivo è inammissibile. E’ vero, come sostiene la ricorrente, che il giudice d’appello richiama l’art. 35 codice del turismo, che prescrive la forma scritta del contratto di vendita di pacchetti turistici, senza esaminare se – dato che, a norma dell’art. 34 medesimo codice, comma 1, perchè si abbia vendita di un pacchetto turistico è necessaria la vendita di almeno due dei servizi indicati dalla medesima disposizione (ossia trasporto, alloggio, altri servizi turistici) – la vendita, nel caso di specie, di un soggiorno in stanza doppia e in stanza tripla con mezza pensione potesse essere considerata contratto di vendita di un servizio turistico, come tale richiedente la forma scritta. Il richiamo, però, non incide sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata, imperniata sulla mancata conclusione, anche orale, del contratto. Mancata conclusione che il giudice ricava dalla valutazione delle risultanze istruttorie (documenti, dichiarazioni testimoniali), così che il motivo di ricorso si sostanzia in una richiesta – inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità – di rivalutazione delle prove operata dal giudice di merito.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla viene disposto circa le spese, non avendo l’intimata proposto difese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020