Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11416 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.10/05/2017),  n. 11416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23153-2011 proposto da:

A.R., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO AFFARI ESTERI, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5729/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2010 r.g.n. 3003/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BERELLINI;

udito l’Avvocato FEDERICO DI MATTEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza pubblicata il 24/9/2010 la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha respinto l’appello proposto da M.A., + ALTRI OMESSI

La Corte di merito ha rilevato che il D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 3 ha eliminato l’automatismo di incremento retributivo previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 162 (estendendolo ai rapporti contrattuali in corso di esecuzione) e che l’art. 8 dell’accordo successivo al c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001 relativo al personale a contratto alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri oltre a ribadire la cessazione degli aumenti periodici biennali ha, altresì, cristallizzato le percentuali maturate sino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103 (13 maggio 2000).

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso gli originali ricorrenti sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste il Ministero degli Affari Esteri con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, commi 2 e 3, e successive modifiche, del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 2 nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte di merito, trascurato che con la contrattualizzazione del personale dipendente della pubblica amministrazione la previsione del trattamento economico è demandata esclusivamente ai contratti individuali di lavoro e ai contratti collettivi. Di conseguenza il rapporto di lavoro dei dipendenti dei consolati generali e delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero non è più regolato da fonti normative ed in particolare dal D.P.R. n. 18 del 1967 e dal D.Lgs. n. 103 del 2000.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2077 c.c., comma 2, art. 2103 c.c. e art. 36 Cost. nonchè vizio di motivazione (in relazione – l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte di merito, trascurato – nell’affermare la prevalenza dell’art. 8 dell’accordo collettivo successivo al c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001 – il principio del divieto di deroga in peius del contratto individuale da parte del contratto collettivo, il diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata e proporzionata la quantità e qualità del lavoro, il principio della c.d. irriducibilità della retribuzione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 dell’accordo successivo al c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001 relativo al personale a contratto alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri, dell’art. 2077 c.c., comma 2, art. 2103 c.c. e art. 36 Cost. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte di merito, erroneamente interpretato la norma collettiva che non ha negato il carattere intrinsecamente variabile di detti aumenti percentuali da portare ad una retribuzione base di per sè soggetta agli incrementi previsti dai contratti collettivi in adeguamento al costo della vita in continuo divenire. La prevista “non riassorbibilità” del valore economico degli aumenti biennali in godimento al 13/5/2000 smentisce la cristallizzazione del quantum dell’assegno personale come sancito dalla Corte di merito in quanto i successivi aumenti stipendi della retribuzione base comporterebbero, di fatto, il parziale riassorbimento della percentuale di aumento retributivo già maturata.

4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (recante Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri) prevedeva, all’art. 162, comma 5 (concernente “Durata del contratto Retribuzione”) che: “La retribuzione è aumentata del 2% per ogni biennio di lodevole servizio, fermi restando i limiti di cui all’art. 157, comma 4”.

La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 132, ha abrogato del D.P.R. n. 18 del 1967, l’art. 162 con riferimento ai “contratti di lavoro di nuova stipulazione”.

L’art. 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 ha previsto che: “Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di applicabilità delle norme di cui al presente contratto alle seguenti categorie: (…) personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari negli Istituti italiani di cultura all’estero, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e ai sensi della L. n. 401 del 1990”.

Successivamente, il 22/10/1997, è stato stipulato l’Accordo successivo per il personale di cui all’art. 1 comma 4, 3^ alinea del c.c.n.l. del comparto Ministeri con il quale sono stati richiamati, ai fini della loro applicazione, alcuni articoli del c.c.n.l. comparto Ministeri ed è stata, inoltre, dettata un’ulteriore specifica disciplina. Nella specie, è stato previsto che il rapporto di lavoro veniva regolato dal contratto individuale e dal contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Il D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 1 (entrato in vigore il 13/5/2000) ha sostituito tutto il Titolo 6, ossia il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, artt. 152 – 167, (recante disciplina degli Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura). In particolare, il D.Lgs., art. 2 ha disposto che: “I rapporti di impiego del personale di nazionalità italiana che, alla data dí entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell’Accordo successivo per il personale di cui all’art. 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto”.

L’art. 3 stesso D.Lgs. ha disposto l’abrogazione delle parole “fatti salvi i rapporti contrattuali in atto” nella L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 132.

L’art. 8 dell’Accordo successivo al c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001 del 12/4/2001 relativo al personale a contratto alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri (stipulato il 12/4/2001) ha previsto che: “1. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, ai fini dell’attuazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 3 gli aumenti periodici biennali per lodevole servizio di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162 e successive modificazioni ed integrazioni cessano di essere corrisposti a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo D.Lgs.

2. Il valore economico degli aumenti biennali in godimento costituisce un assegno personale non riassorbibile”.

Infine, va osservato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 71 ha confermato (sulla scorta della previsione contenuta nell’art. 69, comma 1, secondo periodo stesso D.Lgs.) che – a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 – cessano di produrre effetti le norme di cui agli allegati A e B. In detti allegati non è contenuto il D.P.R. n. 18 del 1967, che non risulta abrogato nè dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 72 nè dai contratti collettivi. In particolare, l’art. 14 (recante Disposizioni finali) dell’Accordo successivo al c.c.n.l. comparto Ministeri 19982001 relativo al personale a contratto alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri prevede che: “1. Per quanto non espressamente previsto nel suddetto CCNL, continueranno ad applicarsi le norme del Titolo 6 del D.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni”.

5. Dalla ricognizione della disciplina innanzi effettuata emerge come la Corte di merito ha, con motivazione logica ed esaustiva, correttamente ritenuto che – a seguito dell’intervento del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 3 – gli automatismi retributivi sono stati eliminati per tutto il personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari (e quindi anche per coloro che avevano rapporti di lavoro in corso). Invero, il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162 non risulta più riprodotto nella novella apportata dal D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, (che ha sostituito tutto il Titolo 6 del D.P.R. n. 18).

Concorrendo entrambe le fonti, legislativa e contrattuale, l’art. 8 dell’Accordo successivo al c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001 ha, da una parte, ritenuto di ribadire la cessazione degli automatismi retributivi e, dall’altra, ha espressamente regolato la quantificazione degli emolumenti erogati sino al 19/5/2000. La Corte di merito ha, inoltre, correttamente interpretato, secondo i consueti canoni esegetici dettati dall’ordinamento (di cui i ricorrenti non lamentano, peraltro, alcuna violazione), la disposizione relativa all’importo degli aumenti biennali cristallizzati nell’assegno personale non riassorbibile, dovendosi – con riguardo al dato testuale – considerare che l’art. 8, comma 2, dell’Accordo collettivo fa riferimento al valore economico “in godimento” e, quindi, si è riferito chiaramente allo specifico importo goduto al preciso momento della cessazione degli aumenti (13/5/2000) e dovendosi altresì ritenere – con riguardo alla ricostruzione sistematica dell’istituto retributivo – che il regime degli incrementi percentuali (nonchè il relativo criterio di computo) è stato integralmente travolto dall’abrogazione dell’emolumento. L’importo degli incrementi percentuali, così come cristallizzato alla data di entrata in vigore della L. n. 103 del 2000, refluisce nell’assegno ad personam, il quale non viene riassorbito dagli aumenti della retribuzione via via previsti dalla contrattazione collettiva.

La Corte di merito ha correttamente interpretato le clausole legali e negoziali nel senso innanzi esposto.

6. Infine, quanto alla pretesa violazione dell’art. 36 Cost., alla stregua del comma 1 della norma costituzionale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La norma si riferisce ai minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva. Non è stato dedotto che la retribuzione prevista dal contratto di lavoro individuale così come conformata dalla disciplina di fonte legale e dalla contrattazione collettiva risulti inferiore a questa soglia minima.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono regolate in base al criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero controricorrente, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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