Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11415 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana (da remoto) – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26939/2019 proposto da:

M.N., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARILENA

CARDONE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA,

VIA CHISIMAIO 29;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 15137/2019 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicato il

16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.N. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), nel distretto di (OMISSIS); di essere musulmano e sposato con tre figli; di essere partito dal suo Paese verso (OMISSIS) e di essere giunto in Libia, dove era rimasto per circa un anno e dove era stato sequestrato per due mesi durante i quali era stato picchiato con bastoni e sbarre; che per essere liberato si era fatto inviare del denaro dalla zia che viveva in Bangladesh; che poi raggiungeva l’Italia; che il fratello era socio di una società che prestava denaro a tassi usurari e che nel (OMISSIS) era scomparso assieme alla sua famiglia; che gli usurai, soci del fratello, erano venuti presso l’abitazione del ricorrente chiedendo informazioni del fratello e affermando che lui aveva sottratto alla società un’ingente somma di denaro ed era scomparso e, per costringerlo a rivelare qualche notizia relativa al fratello, queste persone avevano rapito la sorella per tre giorni e picchiato i genitori; che non avendo avuto notizie avevano liberato la sorella, anche se le minacce erano proseguite; che il padre aveva consegnato loro tutti i risparmi, ma essi volevano anche la casa e minacciavano di ucciderlo; che la scomparsa del fratello era stata denunciata alla Polizia, che, essendo corrotta, non riteneva di effettuare alcuna indagine, anzi, ritenendo che lui fosse complice del fratello, gli aveva chiesto di pagare la somma che il fratello avrebbe sottratto; che per questo era fuggito dal Paese, temendo di tornare, poichè quelli avrebbero potuto ucciderlo.

Con decreto n. 15137/2019, depositato in data 16.4.2019, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione M.N. sulla base di tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 4, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, poichè – pur avendo egli fornito alla Commissione Territoriale dichiarazioni dettagliate, congrue e in linea con quanto avveniva nel Paese di provenienza, nonchè confermato dai rapporti internazionali; e ribadito innanzi al Tribunale le problematiche che lo avevano indotto a partire (impossibilità di difendersi dalle minacce da parte dei soci del fratello) – tuttavia il Giudice riteneva le vicende non credibili.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Il ricorrente avrebbe dovuto meglio circostanziare lo svolgimento dell’audizione (di cui s’è dato riscontro nella esposizione dei fatti) al fine di evidenziare le domande che la Commissione territoriale e il Tribunale gli avevano posto e le risposte che questi aveva fornito. Ovvero, sotto altra prospettiva, qualora le risposte fossero state fornite in termini “asettici”, a dimostrazione di una sostanziale non partecipazione alla storia.

Il Tribunale, contrariamente a quanto assume il ricorrente ha fondato pertanto il suo giudizio su un complesso di elementi, sottolineando in particolare le incongruenze e la genericità del narrato. Tuttavia, la censura non presenta il necessario livello di specificità, poichè la ricorrente si è limitata ad una generica riaffermazione delle sofferenze subite, senza in alcun modo attingere la motivazione resa dalla Corte territoriale e contestarne i singoli passaggi, come invece sarebbe stato onere del ricorrente fare. D’altronde secondo l’orientamento interpretativo espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 21142 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda personale posta a fondamento della domanda, verifica che costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, e non è sindacabile dinanzi la Corte di Cassazione se non per una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia (Cass. n. 8819 del 2020) essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

La doglianza si traduce, dunque, in una impropria sollecitazione del riesame del merito, tanto più che nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio motivazionale (Cass. n. 27503 del 2018; Cass. n. 3340 del 2019).

2.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8”, in quanto il Giudice sarebbe venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese d’origine, anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il Tribunale non teneva conto della situazione aggiornata del Bangladesh, che negli ultimi anni ha subito un notevole peggioramento.

2.2. – Il motivo è inammissibile.

2.3. – Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.

Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (Cass. n. 28990 del 2018). “Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informaioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNFICR e da Organismi internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese di origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi che hanno transito. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate”.

Nel caso di specie il giudice del merito ha correttamente fatto riferimento alle informazioni specifiche ed aggiornate estratte dalle fonti accreditate reperibili sul paese (World Report 2018 – Bangladesh; Freedom in the World 2017- Bangladesh, pubblicato il 2 giugno 2017 su Refworld), le quali non restituiscono un paese colpito da violenza endemica, al punto che la sola presenza sul territorio possa costituire rischio per l’incolumità, derivante dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6)”, in quanto il Tribunale ometteva di effettuare la valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale, sia alle condizioni del suo Paese d’origine, pur richiamando la nota sentenza Cass. n. 4455 del 2018. Invero, una compiuta valutazione della vita privata e familiare del ricorrente in Italia, comparata alla situazione personale vissuta prima della partenza (totale stato di povertà e impossibilità di difesa contro l’ingiustizia dei soci del fratello), nella quale si ritroverebbe a vivere in caso di rimpatrio, integrano i “seri motivi” di carattere umanitario atti a rappresentare una condizione di vulnerabilità.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Il Tribunale ha motivato adeguatamente in punto di insussistenza di una situazione di vulnerabilità del ricorrente nel caso di rimpatrio nel suo Paese di origine (pag. 4 decreto impugnato), là dove le critiche mosse dal ricorrente si palesano affatto generiche e non pertinenti rispetto all’impianto argomentativo del decreto impugnato.

Sicchè, una volta esclusa la sussistenza di una condizione di vulnerabilità (Cass. n. 4455 del 2018), non può trovare rilievo la mancata considerazione dell’integrazione socio-lavorativa raggiunta del richiedente in Italia (di cui il ricorrente ha depositato UNILAV e 5 non meglio identificate buste paga) data l’insufficienza di tale fattore, da solo considerato, a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, operando quale presupposto e non quale fattore esclusivo (Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

4. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA