Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11415 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 15/06/2020), n.11415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30846-2018 proposto da:

C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANTO MANES;

– ricorrente –

contro

EVOBUS ITALIA SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO SPINELLA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2125/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La società C. s.r.l. agiva in giudizio per ottenere la condanna della società EvoBus Italia s.p.a. al pagamento della “indicativa” somma di Euro 2.025.776,66.

Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 2019/2014, dichiarava la decadenza della società attrice dal diritto di contestare le provvigioni liquidate in suo favore, in forza della clausola di cui all’allegato 3 a) del contratto stipulato tra le parti, e rigettava “le restanti domande”.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello C. s.r.l..

La Corte d’appello di Bologna – con sentenza 20 settembre 2017 n. 2125 – rigettava il gravame, integralmente confermando la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C. s.r.l..

Resiste con controricorso EvoBus Italia s.p.a..

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, entrambi volti a censurare la parte della sentenza impugnata che ha confermato la pronuncia di primo grado circa le richieste “a titolo di differenze provvisionali dovute per gli anni 2000/2007”.

a) Il primo motivo denuncia “falsa applicazione dell’art. 1832 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la Corte d’appello, nel dichiarare la decadenza dalla contestazione dell’estratto conto in applicazione della disciplina di cui all’art. 1832 c.c., ha erroneamente sussunto la fattispecie concreta alla fattispecie giuridica astratta; la ricorrente non ha infatti contestato le operazioni annotate nell’estratto conto, ma “il dettaglio del calcolo di ogni singola provvigione e, quindi, il documento rappresentativo della validità ed efficacia del rapporto obbligatorio sottostante, poi annotato nell’estratto conto”, così che non poteva essere decisivo, per ritenere infondata la domanda, il profilo normativo della decadenza per la non tempestiva impugnazione dell’estratto conto.

b) Il secondo motivo lamenta “violazione dell’art. 1832 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: l’art. 1832, cui si richiamava la clausola contenuta nell’allegato 3 a) del contratto di agenzia, riguarda esclusivamente gli errori di fatto ovvero i vizi puramente formali del conto.

I due motivi, tra loro strettamente connessi, sono inammissibili in quanto – lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1832 c.c., – non si rapportano con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e con gli argomenti addotti dal giudice di merito. La Corte d’appello ha infatti anzitutto precisato, interpretando la proposta domanda, che tra le parti non si contendeva sulla “validità e l’efficacia del rapporto sottostante (gli ordinativi ci furono e il diritto alla provvigione venne riconosciuto), bensì sull’ammontare del credito, quale che sia la ragione che avrebbe determinato l’errata liquidazione”; il giudice ha poi – con ermeneutica plausibile, come tale sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità – ritenuto che il riferimento, contenuto nella clausola 3 a) del contratto, all’accettazione “anche a titolo transattivo” estenda la medesima “anche alle liti non necessariamente innescate dagli aspetti puramente contabili, ma pure a quelle derivanti dai loro presupposti, inerenti allo svolgersi della dinamica contrattuale”.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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