Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11415 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. II, 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA P.IVA (OMISSIS), in persona Avv. L.

R. difeso ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1652/2006 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 05/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo: e’ concorde alle richieste come da relazione, ai

sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositata in cancelleria dal

relatore in data 22/12/2009.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che e’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

Premesso:

B.G. conveniva davanti al Giudice di pace di San Giovanni in Fiore l’ENEL Distribuzione S.p.A. e premetteva:

che era proprietario di un fondo sito in agro di (OMISSIS);

che l’Enel aveva illegittimamente impiantato n. 7 palo per l’installazione della linea elettrica di passaggio, con conseguente danneggiamento del terreno e delle colture, anche a causa degli interventi di manutenzione della linea elettrica. Tanto premesso, chiedevano che l’Enel fosse condannato al risarcimento del danno subito.

L’Enel Distribuzione S.p.A. si costituiva contestando il fondamento della domanda e in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato che aveva acquistato la servitu’ di elettrodotto per usucapione.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda principale, mentre rigettava la domanda riconvenzionale, in quanto tale domanda poggia su un titolo diverso da quello dedotto in giudizio da parte attorea.

Difatti una domanda riconvenzionale che ecceda la competenza per materia del giudice adito, perche’ possa spostare la competenza dell’interva vertenza, deve necessariamente poggiare sullo stesso titolo dedotto in giudizio dall’attore, ovvero sul titolo gia’ appartenente alla causa come mezzo d’eccezione.

L’Enel Distribuzione S.p.A. interponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Cosenza con sentenza in data 5 settembre 2006, in base alla seguente motivazione: Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di incompetenza, atteso che quando la domanda riconvenzionale appartiene alla competenza per materia di un giudice diverso, il simultaneus processus previsto, in via di regola, dall’art. 36 c.p.c., non puo’ attuarsi davanti al giudice di pace competente per valore a conoscere della domanda principale. In tal caso, non operando la deroga ai normali criteri attributivi della competenza disposti in considerazione della connessione oggettiva esistente tra le due domande, ciascuna di esse deve essere devoluta al giudice competente, con la conseguente separazione dei relativi giudizi. Pertanto, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza “ratione materiae”, sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia, egli e’ tenuto, non operando la translatio iudicii a norma del citato art. 36 c.p.c., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non e’ competente, senza che possa assumere alcuna rilevanza in contrario la disposizione dell’art. 40 c.p.c., comma 6 secondo la quale, se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte davanti al tribunale per essere decise nello stesso processo, ne’ quella del comma 7 dello stesso articolo, che prevede che, se le cause connesse ai sensi del comma 6 sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il primo deve pronunciare anche di ufficio la connessione a favore del tribunale. Infatti, tali disposizioni non prevedono l’ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall’inizio davanti al giudice di pace, rimanendo ferma, in tale ipotesi, in caso di riconvenzionale di competenza del giudice togato, la competenza funzionale e inderogabile del giudice di pace per la causa principale (cfr. Cass. civ., Sez. 2^, 8.05.2002, n. 6595).

Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, l’ENEL Distribuzione s.p.a, con un unico motivo.

B.G. non ha svolto attivita’ difensiva.

Con l’unico motivo del ricorso si deduce testualmente:

Error in procedendo: nullita’ della sentenza per violazione delle norme del codice di rito sulla modificazione della competenza per razioni di connessione, in particolare dell’art. 36 c.p.c. e dell’art. 40 c.p.c., nn. 6 e 7 (art 360 c.p.c., n. 4).

La sentenza gravata, dunque, si basa sul presupposto dell’inapplicabilita’ alla fattispecie delle norme del codice di rito circa le modificazioni della competenza per ragioni di connessione in quanto la domanda principale di risarcimento spetterebbe ratione materiae al giudice di pace. A sostegno della decisione viene richiamata Cass. 8.5.02 n. 6595, un’ordinanza emessa in un regolamento di competenza sulla seguente fattispecie: un giudice di pace era stato adito per l’estirpazione di un albero e di alcune ceppaie poste a distanza inferiore a quella legale dal confine tra due fondi; i vicini convenuti avevano avanzato domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell’avvenuta usucapione del diritto di mantenere le loro piante a quella distanza. La S.C. ha statuito che nella fattispecie non poteva aver luogo la translatio judicii prevista dagli artt. 36 e 40 c.p.c. a favore del Tribunale, perche’ la competenza del giudice di pace sulla domanda principale, nel caso, era inderogabile secondo l’art. 7 c.p.c. (4 comma, n. 1:

“cause riguardo il piantamento degli alberi e delle siepi). Di fronte alla necessaria separazione dei giudizi, la S.C. ha poi voluto ricordare come, in presenza della connessione per pregiudizialita’, era sempre prevista la sospensione del giudizio relativo alla domanda principale, in attesa della decisione, pregiudiziale, della riconvenzionale.

2.

Cass. 6592/02 e’ ineccepibile, solo che nella fattispecie in esame, non si versa in un caso di competenza funzionale del Giudice di Pace circa la domanda principale. La domanda di risarcimento di danni da fatto illecito, infatti, non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 7 c.p.c., comma 4, ma in quella prevista dal comma 1 dello stesso articolo, quale causa relativa a beni mobili non superiore a Euro 2,582,28. Ne’ il Tribunale ha indicato perche’ si sarebbe trattato di un caso di competenza funzionale. Ha forse inteso riferirsi al fatto che la domanda principale era stata proposta nel limite di valore delle cause da decidere secondo equita’? Se anche cosi’ fosse, non si tratterebbe mai di competenza funzionale rationae materiae, ma di “forma ” della decisione in relazione al valore della domanda. La fattispecie, dunque, e’ senz’altro soggetta alla translatio juducii, essendo fuori di discussione la connessione tra le domande in conseguenza della pregiudizialita’ della decisione della riconvenzionale rispetto alla decisione della domanda principale. Cosi’ come, alfine di motivare la correttezza dell’appello dell’Enel quale mezzo di impugnazione, contro l’eccezione degli appellanti), lo stesso Tribunale di Cosenza ha convenuto come, nel diverso caso di domande non soggette a competenza funzionale, operi senz’altro la translatio judicii, richiamando in tal senso anche Cass. 6.6.05 n. 11.701: “nel caso in cui siano proposte al Giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti previsti per la decisione secondo equita’ e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell’art. 36 c.p.c., la quale superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equita’ o di competenza funzionale del Tribunale, n.d.r., l’intero giudizio deve essere deciso secondo diritto (pag. 4, 1 capoverso).

3. La ricorrente, pertanto, sottopone alla Suprema Corte il quesito:

se una domanda di risarcimento da decidere con equita’, rientri nella competenza per valore del Giudice di Pace, (art 7 c.p.c., n. 1) e non anche in quella ratione materiae (art. 7 c.p.c., n. 4) applicandosi la translatio judicii dettata dall’art. 36 c.p.c. e dall’art. 40 c.p.c., nn. 6 e 7.

Rilevato:

– che effettivamente fuori luogo il Tribunale di Cosenza ha richiamato la sentenza di questa S.C. 8 maggio 2002 n. 6595, che si riferiva ad una ipotesi in cui la domanda riconvenzionale rientrava nella competenza del Giudice di pace, anche se non doveva essere decisa secondo equita’;

– che correttamente, invece, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che nella specie non potesse trovare applicazione l’art. 40 c.p.c., comma 7, il quale riguarda l’ipotesi in cui domanda principale e domanda riconvenzionale siano proposte separatamente davanti al giudice di pace o davanti al tribunale;

– che, tuttavia, cio’ avrebbe comportato l’applicazione della regola generale di cui all’art. 36 c.p.c., per cui il giudice di pace avrebbe dovuto rimettere l’intera controversia al tribunale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c..

P.Q.M. Si conclude per l’accoglimento del ricorso.

Roma, il 22 dicembre 2009.

IL RELATORE Roberto Triola.

Il collegio condivide tali conclusioni, per cui va affermata la competenza in relazione all’intera controversia del Tribunale di Cosenza, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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