Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11415 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16234/2016 R.G. proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno

del Reddito, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso la sede dell’Avvocatura dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO E VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 290/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 28/01/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’INPS ricorre, affidandosi a sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 290 del 28.1.16, in causa iscr. al n. 3708/15 r.g., con cui il tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da T.A. contro il provvedimento dichiarativo dell’estinzione – con contestuale ordine di liberazione delle somme pignorate – di un pignoramento presso terzi da lei intentato ai danni di quello, provvedimento fondato sulla reputata illegittimità dell’autoliquidazione in precetto di spese e competenze successive al pagamento per il resto da parte dell’intimato INPS;

in questa sede non svolge attività difensiva l’intimata;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

dei motivi di ricorso ritiene il Collegio superflua la puntuale illustrazione per avere tra quelli priorità logica il terzo, il quale è manifestamente fondato;

infatti, l’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario (Cass. nn. 24691/2010, 17134/2005, 11804/2007); sicchè essa va introdotta con atto di citazione e non con ricorso e, così, è tempestivamente proposta – e quindi ammissibile – solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa (Cass. nn. 19264/2012 e 1152/2011);

poichè tanto non è avvenuto, visto che erroneamente l’opponente T. ha introdotto l’opposizione con ricorso al giudice, sicchè la sua notifica – per di più, con una non ammessa rinnovazione oltre il termine già una prima volta a tale fine fissato – si è avuta in termine di gran lunga successivo, l’opposizione andava dichiarata inammissibile per tardiva instaurazione del giudizio di merito: in mancanza di tanto, la qui gravata sentenza è allora nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

va, quindi, accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti: la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata;

per le spese del giudizio di merito e per quelle del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da T.A.; condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 630,00, ed al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato ed Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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