Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11414 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 24/05/2011), n.11414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato

FERRARA FIERRO ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato

difensivo in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA già Sanpaolo Banco di Napoli SpA (appartenente

al gruppo bancario Intesa San Paolo e derivante dal conferimento di

ramo d’azienda da parte del Sanpaolo Imi SpA, oggi Intesa Sanpaolo

SpA per atto di fusione per incorporazione, a sua volta incorporante

il Banco di Napoli SpA,) nonchè già Intesa San Paolo SpA (Banca

derivante dalla fusione per incorporazione di Sanpaolo Imi SpA in

Banca Intesa SpA) in persona del Direttore Generale del Banco di

Napoli SpA già Sanpaolo Banco di Napoli SpA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso lo studio dell’avvocato

TORTORICI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 147/2009 del TRIBUNALE di PAOLA del 23.9.09,

depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giovanni Tortorici che si

riporta agli scritti e chiede la condanna alle spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Il dott. F.M. fu nominato consulente tecnico d’ufficio nella causa civile pendente tra la Foderauto Bruzia s.p.a.

e il Banco di Napoli s.p.a., avente ad oggetto l’accertamento del corretto saldo del conto corrente bancario intercorso fra le parti.

Dopo aver depositato la sua relazione, il CTU fu richiesto di elaborare ulteriori conteggi con riguardo ad ulteriori profili della questione oggetto di causa. Adempiuto alla richiesta, presentò, in relazione all’ulteriore attività espletata, istanza di liquidazione di un ulteriore compenso, che il Giudice Istruttore determinò in Euro 2.552,22 in base a vacazioni.

Insoddisfatto di tale determinazione, il consulente propose opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, invocando l’applicazione dell’art. 2 della tariffa approvata con D.M. 30 maggio 2002.

L’opposizione fu rigettata sul rilievo (per quanto ancora rileva) che, pur dovendo applicarsi l’invocato art. 2 della tariffa, tuttavia non poteva liquidarsi un nuovo compenso, ma andava semplicemente integrato il compenso liquidato in origine, e la somma di Euro 2.459,68, riconosciuta dal G.I., costituiva integrazione sufficiente.

Avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione il dott. F. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui il Banco di Napoli s.p.a. ha resistito con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata ipotizzata la manifesta infondatezza del ricorso.

Ritualmente comunicata e notificata la relazione, la sola parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. – Con il primo motivo di ricorso per cassazione si deduce la nullità dell’ordinanza impugnata. Premesso che l’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 è di competenza del presidente del tribunale, che può delegare altro magistrato, si osserva che nella specie l’ordinanza risulta emessa da un giudice del Tribunale di Paola, la dott.ssa G.F., “senza altra specificazione circa le funzioni attribuite”, sicchè “l’ordinanza appare emessa da Giudice funzionalmente incompetente”.

2.1. – Il motivo è infondato perchè, essendo pacifico che il giudice che ha provveduto apparteneva al Tribunale di Paola, anche l’eventuale difetto di provvedimento scritto di assegnazione dell’affare (in ciò consistendo, in definitiva, la censura in esame) non avrebbe comunque comportato nullità, dato che il vizio di costituzione del giudice è configurabile nella sola ipotesi di atti posti in essere da persona estranea all’ufficio giudiziario e non investita della funzione esercitata (ex multis, Cass. 18355/2010, 8366/2007, 5941/2000).

3. – Con il secondo motivo si sostiene che i nuovi quesiti posti al consulente, aventi ad oggetto l’incidenza della prescrizione e della commissione di massimo scoperto nel rapporto di conto corrente, integravano un nuovo incarico.

3.1. – Il motivo è infondato, perchè – come viene evidenziato nella giurisprudenza di questa Corte specialmente con riguardo alle consulenze tecniche contabili – l’unicità dell’incarico, ossia del risultato finale da fornire al giudice in relazione alla domanda dedotta in giudizio (al cui valore, ai sensi dell’art. 1 della tariffa approvata con D.M. 30 maggio 2002, cit., va poi rapportato il compenso del consulente), non viene meno per effetto della pluralità delle indagini strumentali al raggiungimento di tale risultato finale (cfr., da ult., Cass. 7186/2007).

Nella specie, appunto, con il secondo “incarico” sono stati posti al consulente quesiti ulteriori ma pur sempre convergenti verso l’unico risultato finale costituito dalla determinazione del saldo corretto del conto corrente.

4. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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