Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11414 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 15/06/2020), n.11414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30754-2018 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 14340/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. M.E. proponeva appello avverso la sentenza n. 1823/2017, con cui il Giudice di pace di Roma aveva accolto l’opposizione da lui proposta avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), lamentando la liquidazione delle spese in suo favore nella somma di Euro 43.

Il Tribunale di Roma, ritenuto che in primo grado si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio anche nei confronti dell’Agente per la riscossione del pagamento (Equitalia Sud), con sentenza n. 14340/2018 dichiarava la nullità della sentenza impugnata e rimetteva la causa al Giudice di pace di Roma in diversa composizione.

2. Contro la sentenza ricorre per cassazione M.E..

Le intimate Roma Capitale e Agenzia delle Entrate-Riscossione non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi:

a. Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento, violazione della norma di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2,”: il Tribunale ha rilevato e dichiarato d’ufficio la nullità della sentenza di primo grado senza avere assegnato alle parti il termine per il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2.

b. Il secondo motivo contesta “nullità della sentenza e/o del procedimento, violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5, e art. 102 c.p.c., comma 1”: il Tribunale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per non essere stato instaurato il contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, sull’errato presupposto che l’Agente fosse litisconsorte necessario.

Il secondo motivo è manifestamente fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di impugnazione della cartella esattoriale la legittimazione passiva spetta “all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario” e non “è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (così Cass. 10019/2018).

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo.

II. Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo, assorbito il primo; il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Roma che provvederà in diversa composizione; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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