Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11414 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. II, 11/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRISI LUCIANO;

– ricorrente –

contro

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3 FAX (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AMBROSINI ANTONIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1971/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato Attilio TERZINO con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Lucio DE ANGELIS, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso relativamente al secondo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto citazione del 2.4.95 S.R., premesso di essere proprietario della meta’ indivisa di un fabbricato in (OMISSIS), convenne al giudizio del Tribunale di Verona R.C., proprietario dell’altra meta’, al fine di sentirsi rimborsare la quota delle spese, che assumeva aver anticipato, per la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di riscaldamento comune.

Il convenuto si costitui’ e chiese il rigetto della domanda, eccependo che la spesa avrebbe dovuto essere approvata dall’assemblea, in quanto non rientrante tra quelle necessarie contemplate dall’art. 1110 c.c.. La domanda fu accolta, con sentenza del 24.6.98, nella richiesta misura di L. 3.969.928, oltre agli interessi, e la Corte di Venezia, con sentenza 16 – 25.8.00, respinse l’impugnazione del soccombente, osservando che nei condomini composti da due soli partecipanti il rimborso delle spese era regolato dall’art. 1134 c.c. e non dall’art. 1110 c.c. e che nella specie sussisteva l’urgenza, essendosi lasciato trascorrere senza provvedere, il tempo dal dicembre 1993 al marzo 1994. Ma a seguito del ricorso del R., cui aveva resistito il S., questa Corte con sentenza n. 13141 del 9.9.03, richiamati l’art. 1104 c.c. e l’art. 1110 c.c. e considerato “del tutto evidente che le spese per la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di riscaldamento costituiscono spese per la conservazione…”, cassava la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, enunciando il principio secondo cui le spese per la conservazione sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo, che non si sciupi. Nel caso di “trascuranza” degli altri comproprietari, dette spese possono essere anticipate da un partecipante, al fine di evitare il deterioramento della cosa cui egli e tutti gli altri hanno un aggettivo interesse. Tra le spese per conservazione si comprendono quelle per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e, relativamente a dette spese, il comunista che le ha anticipate, puo’ chiederne il rimborso. Il giudizio veniva riassunto prima dal S., poi dal R., ciascuno ribadendo le rispettive iniziali posizioni e la Corte di Venezia, riunite le cause; con sentenza del 31.10 – 18.12.06, rigettava l’appello, confermando la decisione del pretore e condannando il S. al pagamento di tutte le successive spese di giudizio, comprese quelle di cassazione, come da rinvio.

La suddetta decisione risulta basata sull’accertamento del presupposto della “trascuranza”, richiesto dalla pronunzia di legittimita’, nella specie acclarato documentalmente, come da due lettere raccomandate un telegramma ed un fax, con i quali l’attore aveva inutilmente segnalato a R.C., nonche’ a R. G. usufruttuario della quota di quest’ultimo, il malfunzionamento dell’impianto termico e la necessita’ di sostituzione del generatore, nonche’ testimonialmente, dalla confermativa deposizione della moglie del secondo; l’unico riscontro da parte de convenuto era costituito da una lettera di risposta, ai tre mesi successiva all’insorgenza a dell’inconveniente, con la quale il medesimo, ritenendone responsabile l’attore, si rifiutava di contribuire al sollecitato intervento, diffidandolo dall’assumere iniziative al riguardo; sicche’ sussistevano nella specie le condizioni di cui all’art. 1110 c.c. per accordare il rimborso.

Contro tale sentenza R.C. ha nuovamente adito questa Corte, con ricorso basato su due motivi, cui ha resistito S. R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1110 c.c., essenzialmente censurandosi l’accertamento del requisito della “trascuranza”, ai fini del diritto al rimborso delle spese dell’intervento in questione, che non avrebbe rivestito il carattere dell’urgenza, tenuto conto che il tecnico di fiducia del R., nella lettera di risposta citata dalla corte di merito, ma non adeguatamente valutata, aveva manifestato la disponibilita’ dei suddetti a prendere in considerazione “soluzioni che potranno riguardare sia il riscaldamento centralizzato che autonomo”, nonche’ “analisi di mercato e preventivi sia di sostituzione di generatore che di cambio del tipo d’impianto”, che avrebbero dovuto essere “approvati e deliberati dall’assemblea di condominio o eventualmente da definirsi in contraddittorio “tra i consulenti delle parti. Non sarebbe stato valutato adeguatamente il comportamento del S., il quale dopo meno di venti giorni aveva assunto l’unilaterale decisione di sostituire il bruciatore, senza neppure attendere l’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che egli stesso aveva iniziato.

Il motivo non merita accoglimento, poiche’ non evidenzia violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 1110 c.c., che i giudici di rinvio hanno applicato alla fattispecie secondo i dettami di questa Corte, bensi’ contiene doglianze che, al piu’, avrebbero dovuto essere dedotte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma che in concreto si risolvono in inammissibili censure in fatto non evidenzianti carenze o illogicita’ della motivazione. La valutazione complessiva del comportamento delle parti compiuta dalla Corte d’Appello, che da un lato ha tenuto conto delle reiterate inutili segnalazioni del problema da parte dell’attore, dall’altra del disinteresse dell’altro condomino, in un contesto nel quale la consistenza del “condominio” (che si esauriva nelle persone dei contendenti), avrebbe consentito di fornire pronto e concreto riscontro alle i ripetute proposte d’intervento, la cui necessita’ diveniva sempre piu’ impellente con il trascorrere del tempo, fino ad assumere il carattere dell’indifferibile urgenza, risulta convincente ed aderente al principio di diritto affermato dalla sentenza di legittimita’. Ben poteva, infatti, la “trascuranza” essere desunta anche ed in definitiva dal contenuto, sostanzialmente evasivo e dilatorio, della lettera di risposta cosi’ come (parzialmente) riportato nel mezzo d’impugnazione, mentre l’attesa del deposito della relazione di accertamento tecnico preventivo, la cui essenziale finalita’ era quella di verificare la situazione di fatto, prima di por mano all’ormai urgente intervento, rispondente ad imprescindibili esigenze di abitabilita’, non era necessaria, dopo che il tecnico aveva gia’ compiuto i necessari rilievi in contraddittorio tra le parti.

Fondato e’ invece il secondo motivo, deducente “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della tariffa forense par. 11 tariffa civile tabella A”, avendo la Corte d’Appello, nell’ambito del regolamento delle spese del giudizio di legittimita’, rimessole dalla sentenza rescindente, liquidato in favore del S. anche “diritti” di procuratore, in misura di Euro 405,92, pur non essendo questi dovuti, in base a dette norme tariffarie, nei giudizi svolgentisi davanti alla Corte di Cassazione, come piu’ volte precisato dalla stessa (v., tra le altre Cass. 3850/95, 1410/89, 1672/86).

L’accoglimento di tale motivo comporta, non essendo necessari altri accertamenti di merito, la cassazione senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata con diretta pronunzia correttiva ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p..

Tenuto conto, infine, dell’esito di questo giudizio, sussistono le condizioni per l’integrale compensazione delle relative spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione allo stesso la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, dichiara non dovuto il rimborso dei “diritti” relativamente al precedente giudizio per cassazione e, per l’effetto, elimina il relativo importo di Euro 405,92, riducendo ad Euro 950,00 le spese complessivamente dovute per tale grado. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA