Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11414 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.10/05/2017), n. 11414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20632/2014 proposto da:
BRADANICA ALIMENTARI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARENULA 34 (STUDIO
TERRACCIANO), presso lo studio dell’avvocato AMELIA CUOMO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO RUSSO;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO
56, presso Io audio dell’avvocato MARIA IMMACOLATA AMOROSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA CAPRIGLIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 386/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 19/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 19 giugno 2014, rigettava il gravame svolto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva ritenuto fondato il credito azionato, per differenze retributive per lavoro straordinario, all’esito del testimoniale acquisito alla causa e per non avere il datore di lavoro offerto alcuna prova contraria e neanche contestato l’entità dell’importo indicato nell’atto introduttivo del giudizio;
2. propone ricorso Bradanica Alimentari s.r.l., affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, con i quali, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., vizio della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, errata interpretazione ed applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U. n. 761 del 2002, richiamata in sentenza, si duole della ritenuta sussistenza di prestazioni di lavoro, dell’attuale intimata, oltre l’orario ordinario;
3. C.C. ha resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. parte ricorrente sottopone e richiede a questa Suprema Corte un riesame delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie e denuncia un vizio motivazionale in difetto dei requisiti richiesti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11.9.2012 e ricadendo, pertanto, l’impugnazione sotto la vigenza della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134);
6. l’intervento di modifica, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, della motivazione di fatto, essendo denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
7. non ricorre tale vizio nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori;
8. del pari è inammissibile il motivo dedotto per “errata interpretazione ed applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 761 del 2002, richiamata in sentenza, posto che, non venendo in rilievo una decisione di rinvio da una sentenza rescindente della Corte di legittimità, il vizio in tali termini posto non si colloca nel novero dei motivi tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c.;
9. il ricorso va dichiarato inammissibile;
10. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
11. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017